Uno strumento per la verifica dell’idoneità del POS
L’art. 92, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n° 81/2008 richiede al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE), l’attuazione di due importanti obblighi riguardanti il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
In particolare, richiamando il citato comma, è previsto che:
<<Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.>>
Riguardo quanto richiesto dal legislatore con il citato articolo, appare evidente che, al CSE, sono richiesti due differenti obblighi:
- verificare l’idoneità del POS delle imprese esecutrici;
- assicurare la coerenza del POS delle imprese esecutrici con il PSC.
Il primo obbligo (verifica idoneità del POS) è un obbligo di mezzi.
In questo caso, l'oggetto dell'obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all'art. 1176 c.c.
Il secondo obbligo (assicurare la coerenza del POS con il PSC) è un obbligo di risultato.
Qui, invece, l'oggetto dell'obbligazione è, per l'appunto, il conseguimento del risultato stesso.
Pertanto, nel primo caso, l’uso del verbo “verificare”, deriva dal fatto che il legislatore richiede al CSE solo la verifica dell’idoneità del POS, proprio perché l’obbligo di risultato, in termini d’idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE anche per i rischi propri dell’attività d’impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l’automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di “puro pericolo”, contravvenzionalmente sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese esecutrici; ciò perché, come detto prima, l’obbligo di risultato, in termini d’idoneità del POS, spetta solo al singolo datore di lavoro dell’impresa.
L’attività di verifica dell’idoneità di un POS, così per qualunque altro documento, può esser eseguita solo se esiste uno “standard” a cui fare riferimento, in modo da poter effettuare un confronto su elementi oggettivi.
Pertanto, per verificare, in concreto, l’idoneità del POS, il legislatore con l’Allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008, fornisce al CSE chiare indicazioni per espletare quest’obbligo, sia in fase iniziale che, successivamente, al variare degli elementi tecnico-organizzativi, durante lo sviluppo dei lavori.
Infatti, il p. 3.2.1 dell’Allegato XV, elenca dettagliatamente quali devono essere i contenuti minimi del POS; pertanto, il CSE altro non deve fare che verificare la presenza, nel POS delle imprese esecutrici presenti in cantiere, di tali elementi, ma senza poter entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro dell’impresa, adottate per garantire la sicurezza del proprio personale dipendente, in quanto afferenti la propria autonomia organizzativa.
Nel secondo caso (assicurare la coerenza del POS), l’uso del verbo “assicurare”, impone un obbligo di risultato al CSE e va inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura.
Questo obbligo trova riscontro nel dover assicurare la coerenza dei POS delle imprese esecutrici con il PSC e cioè che le imprese abbiano recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.
Tale “garanzia”, però, deve riguardare solo la parte programmatica del POS e non certo la condotta dell’impresa che n’è concreta espressione durante l’esecuzione delle lavorazioni in cantiere.
Appare chiaro che il CSE, per raggiungere questo risultato, deve dare idonee indicazioni alle imprese esecutrici, sia prima che durante l’esecuzione dei lavori, in modo che le stesse siano spronate a adottare comportamenti rispondenti al dettato normativo prevenzionale.
Inoltre, va fatto notare che il legislatore ha espressamente previsto che queste specifiche funzioni del CSE siano espletate “durante la fase di realizzazione dell’opera” (art. 92, comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008).
Palese, dunque, è l’intenzione del legislatore di coprire l’intero arco temporale in cui si sviluppano le attività delle imprese e non limitarsi ad una verifica d’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC solo in un determinato momento temporale situato prima dell’inizio dei lavori.
Per semplificare l’attività di verifica dell’idoneità del POS, si propone lo strumento che segue strutturato in apposite tabelle con i contenuti previsti dal p. 3.2.1 dell’allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008.
Carmelo G. Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
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Ing. Carmelo G. Catanoso - Strumento per semplificare l’attività di verifica dell’idoneità del POS
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Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0 | 05/12/2019 (08:06:44) |
Ottimo articolo. |
Rispondi Autore: Stefanopileci - likes: 0 | 05/12/2019 (08:21:36) |
La chiarezza nell esporre argomenti che già la stessa norma tratta in maniera spesso confusa e ridondante come nell all.XV è sempre garantita dall autore dell articolo. Trovo inoltre, tra le righe, risposte ad una recente sentenza sulla non responsabilità del Cse. Un ulteriore tassello di chiarezza sui puntuali compiti in carico al Cse. Un pensiero ai tanti troppi cse intrappolati ingiustamente nelle maglie della giustizia Grazie SP |
Rispondi Autore: Federico Valerio - likes: 0 | 06/12/2019 (18:48:05) |
Mi risulta che il POS delle ditte esecutrici deve essere dichiarato congruo al proprio dalla ditta appaltatrice, il cui POS è oggetto di validazione da parte del CSE. |
Rispondi Autore: Dott. Agr. Maurizio Aurgi - likes: 0 | 07/12/2019 (17:27:03) |
Ringrazio Carmelo per la chiarezza e la competenza, Mi permetto di fare un piccolo quesito: il POS è obbligatorio solo nel caso di cantieri edili o forastali oppure è sempre obbligatorio, anche nel caso di lavori minori come lavori di impresa di pulizie oppure di montaggio di una attrezzatura macchina? |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 09/12/2019 (10:16:23) |
Per Valerio. Ciascuna impresa subappaltatrice deve inviare all'impresa affidataria il proprio POS affinché questa ne verifichi la congruità con il proprio. Solo dopo, l'impresa affidataria, potrà inviare i POS delle imprese subappaltatrici al CSE che ha l'obbligo proprio di procedere alla verifica di idoneità. Per Aurgi. Il POS è un obbligo proprio dei datori di lavoro delle imprese che eseguono lavori edili o di ingegneria civile e non per imprese che eseguono lavori di altro tipo. E' necessario che, in caso di lavori come, ad esempio, quelli delle imprese di pulizia, i datori di lavoro procedano ad una contestualizzazione del loro DVR in funzione di quanto previsto dal DUVRI che, in questo caso, è il documento programmatico per la gestione delle interferenze per questa tipologia di appalto di servizi. |
Rispondi Autore: piero maggi - likes: 0 | 11/09/2024 (10:14:21) |
se queste esposizioni di norme legislative e le stesse leggi cercano di chiarire come comportarsi , campa cavallo, credo che non ne usciremo mai in maniera soddisfacente |