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Le difficoltà nella scelta degli strumenti per gestire le interferenze

Le difficoltà nella scelta degli strumenti per gestire le interferenze
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: POS, PSC, PSS

18/11/2016

Alcuni interventi affrontano il tema della gestione delle interferenze in regime di appalto. La normativa, le criticità nella scelta degli strumenti di gestione, i risultati degli organi di vigilanza e i documenti da elaborare.


Modena, 18 Nov – È indubbio che una delle problematiche principali riguardo alla gestione degli appalti sia rappresentata dalla difficoltà nell’identificare gli strumenti idonei alla gestione delle interferenze.

È sufficiente seguire qualche intervento sulla questione, analizzare le varie interpretazioni della norma, leggere anche qualche articolo o intervista del nostro giornale per comprendere come su questo tema, in relazione alla scelta di gestire le interferenze con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ci siano in alcuni casi opinioni leggermente diverse.



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Dopo aver presentato un intervento sul tema di un rappresentante della Confindustria di Modena, avere ospitato un’ intervista a Fabrizio Lovato (Federcoordinatori), torniamo a parlare dell’argomento riportando alcuni passaggi di due interventi al workshop “ Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti” organizzato il 14 luglio 2016 a Modena, nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

 

In “ Criticità nell’identificazione degli strumenti idonei alla gestione delle interferenze in regime di appalto”, a cura di Simone Mosconi (CRIS Università di Modena e Reggio Emilia), sono innanzitutto riportati vari riferimenti di norme recenti che hanno affrontato il tema della gestione delle interferenze.

Ad esempio il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” che:

- “modifica l’art. 26 in particolare i commi 3 e 3 bis: Comma 3: Previsione dell’incaricato; Comma 3-bis: Esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI o dell’individuazione dell’incaricato; - introduce l’art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili - possibilità utilizzo modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO)”.

Viene anche ricordato il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 relativo ai modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). 

 

Si indica poi che il concetto di interferenza è trattato nella Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Disposizioni Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”. Ed è ricordata la funzione di alcuni documenti:

- DUVRI: “è il documento elaborato dal Datore di Lavoro Committente (DLC) o da un suo ‘delegato’ ogniqualvolta egli intenda affidare lavori, servizi o forniture ad un’impresa appaltatrice e/o a lavoratori autonomi, da svolgersi all’interno della propria organizzazione”;

- PSC: “è il documento elaborato dal Coordinatore per la Progettazione dell’Opera (CSP) o, nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) per conto del Committente o del Responsabile dei Lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese edili”;

- POS: è “il documento redatto da ciascun Datore di Lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici, relativamente al proprio cantiere, con cui si adempie alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3 del d.lgs. 81/2008”. 

 

Si riportano poi, nelle slide, ampi stralci del diagramma di flusso relativo al “Progetto a sostegno delle aziende nell’applicazione della normativa di sicurezza” realizzato nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

Si indica in conclusione che il DUVRI “deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa esterna, o dei lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda. Il DUVRI è quindi necessario anche per quei cantieri, non soggetti all’obbligo di designazione del CSP e quindi alla relativa stesura del PSC. In tali casi il Datore di Lavoro Committente corrisponde al Committente e come tale deve fornire all’impresa appaltatrice e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.    

 

Riportiamo infine alcune indicazioni tratte dall’intervento “Il punto di vista dell’organo di vigilanza. Efficacia nell’identificazione degli strumenti nell’ambito dell’art. 26 e del titolo IV: equivalenza o contrasto?”, a cura di Leo Di Federico (AUSL Modena).

 

L’intervento, che si sofferma sui rischi generati verso l’esterno, sui rischi che possono arrivare dall’esterno, sui capitoli del PSC e del DUVRI, indica che bisogna sempre ricordarsi che, nell’applicazione della normativa, l’obiettivo deve essere la sicurezza.

E riguardo alla scelta se elaborare DUVRI, PSC e POS, riporta alcuni tabelle (con tipologia di committenza, natura dei lavori, numero imprese, documenti da elaborare):

 

 

 

 

 

L’intervento riporta anche un esempio:

- scenario: “cantiere edile all'interno di un edificio adibito a parcheggio automezzi (autosilo);

- attori: Committente (proprietario del parcheggio); CSP/CSE; Datore di lavoro dell’Impresa Affidataria (A); Datore di lavoro Impresa esecutrice (B) fornitura e posa impianti meccanici;

- evento: un sollevatore telescopico dell'impresa esecutrice (B), che movimenta unità trattamento aria dall'esterno dell'edificio all'interno del cantiere, procede attraverso le corsie interne della struttura e, lungo il percorso, sprofonda nel vuoto a causa del cedimento di un solaio conseguente all'eccessivo carico rispetto alla portata di quest'ultimo. L'evento è avvenuto fuori dall'area di cantiere, ma all'interno del parcheggio”.

In questo caso “chi era tenuto a informare l'impresa esecutrice (B)”?

A questo proposito il relatore ricorda che il Coordinatore per la Progettazione, per l’art. 91, “ha obbligo di redigere il PSC, i cui contenuti sono specificati all’interno dell’Allegato XV; tra questi sono compresi l’analisi della viabilità principale di cantiere (2.2.2.c) e delle modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (2.2.2.h); nel caso specifico il Coordinatore avrebbe quindi dovuto individuare, analizzare e valutare il percorso del mezzo anche in merito alla portata del solaio (richiedendo eventualmente le informazioni necessarie al Committente)”.

E l’impresa esecutrice B, mediante il suo POS, “avrebbe dovuto informare l’impresa affidataria e il CSE in merito all’attrezzatura speciale che avrebbe avuto accesso in cantiere, comprendendo le informazioni sul suo peso”. 

 

L’intervento riporta infine una dettagliata tabella relativa agli esiti della vigilanza, alcune tipologie di violazioni e alla domanda se c’è equivalenza o contrasto fra art. 26 e Titolo IV del Testo Unico risponde che:

- non c’è equivalenza: DUVRI “relativo ai soli rischi interferenti; PSC è un progetto complessivo della sicurezza del cantiere; le figure obbligate sono diverse”;

- non c’è contrasto: “i risultati sono equiparabili”.    

 

 

Criticità nell’identificazione degli strumenti idonei alla gestione delle interferenze in regime di appalto”, a cura di Simone Mosconi (CRIS Università di Modena e Reggio Emilia), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” (formato  PDF, 865 kB).

 

Il punto di vista dell’organo di vigilanza. Efficacia nell’identificazione degli strumenti nell’ambito dell’art. 26 e del titolo IV: equivalenza o contrasto?”, a cura di Leo Di Federico (AUSL Modena), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” (formato  PDF, 706 kB).

 

 

Tiziano Menduto



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