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Ponteggi e norme tecniche: le lacune del sistema legislativo italiano vigente

Ponteggi e norme tecniche: le lacune del sistema legislativo italiano vigente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

07/02/2023

Un documento Inail presenta i requisiti normativi relativi ai ponteggi di facciata. Focus sulle norme tecniche e sulla necessità di aggiornare il sistema legislativo italiano. Classificazione, basette, protezioni laterali, classi di larghezza e di carico.

Roma, 7 Feb – Se le norme tecniche UNI EN 12810 e UNI EN 12811 rappresentano “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo”, purtroppo, rispetto a questa normativa tecnica, “il sistema legislativo italiano vigente, nel settore dei ponteggi, risulta ‘datato’”.

Infatti i requisiti previsti nelle norme europee di prodotto “sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana”.

 

A ricordare con questa parole l’importanza di queste norme tecniche, in relazione ai ponteggi di facciata e alla sicurezza degli operatori che li utilizzano, è il documento InailI ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e pubblicato nel 2021.

 

Ci soffermiamo oggi su alcune considerazioni contenute nel documento Inail relativamente a queste norme e alla necessità di future revisioni della normativa nazionale attuale, con particolare riferimento a quanto contenuto nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Le norme tecniche, la normativa italiana e il lavoro del CEN TC 53

Gli autori del documento - Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail) – ribadiscono che i requisiti previsti nelle norme europee di prodotto della serie UNI EN 12810 e UNI EN 12811 “sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana e riescono a interfacciarsi, seppur con qualche criticità, con quelli previsti nelle altre norme emanate dal CEN TC 53Temporary works equipment’”.

 

Ricordiamo, come indicato sul sito dell’UNI, che gli organismi nazionali di normazione di 34 Paesi europei partecipano alle attività del Comitato Europeo di Normazione (CEN). E l’obiettivo del CEN è fare in modo che vi sia un riferimento tecnico univoco in tutto il Mercato Unico, con contenuti coerenti e sinergici con la legislazione europea. A livello europeo, quale membro del CEN, l’UNI è chiamato a recepire le norme europee da esso emanate che nel corso del 2021 sono state 1079.

 

Il Comitato Tecnico CEN TC 53 – continua il documento Inail – “svolge attività di normazione nel settore delle attrezzature provvisionali quali, oltre ai ponteggi, trabattelli, parapetti provvisori e reti di sicurezza, solo per citarne alcune”.

 

Ponteggi e norme tecniche: classificazione, classi di larghezza e protezioni laterali

Le considerazioni del documento riguardano in particolare la classificazione dei ponteggi.

 

Si indica che la norma UNI EN 12810-1 classifica il ponteggio “in base a cinque parametri; carico di servizio, impalcati e relativi supporti, larghezza del sistema, altezza libera di passaggio, rivestimento e metodo di accesso verticale”. Mentre il D.Lgs. 81/2008 e le circolari ministeriali, che abbiamo anche presentato nei nostri articoli, “non prevedono la classificazione del ponteggio”.

 

Un altro aspetto su cui riflettere è la designazione.

 

Infatti la norma UNI EN 12810-1 “prevede che il ponteggio sia designato mediante una stringa di caratteri alfanumerici. Questo consente di identificarne facilmente le caratteristiche fondamentali”. Anche in questo caso il D.Lgs. 81/2008 “non prevede la designazione”.

 

Veniamo alle classi di larghezza e altezza libera di passaggio.

 

Si segnala che per le aree di lavoro dei ponteggi, “la norma UNI EN 12811-1 prevede sette classi di larghezza e due classi per l’altezza libera di passaggio. Questo permette di scegliere le dimensioni più idonee dell’area di lavoro in base al tipo di lavorazione da eseguire, tenendo conto degli ingombri delle attrezzature e dei materiali da utilizzare e dell’agevole transito del lavoratore”.

Se il D.Lgs. 81/2008 non descrive le classi di larghezza, “qualche elemento in più al riguardo è previsto nelle circolari del MLPS n. 44/90 e n.132/91”.

 

Riguardo poi alla protezione laterale, “come in altre norme UNI EN emanate dal CEN TC 53 anche quelle sui ponteggi contengono i requisiti relativi alla protezione laterale costituita da almeno un corrente principale, una protezione laterale intermedia e un fermapiede”.

Mentre il D.Lgs. 81/2008 non menziona il termine “protezione laterale” ma parla di “ parapetto”, normale o con arresto al piede. Si indica che il parapetto del D.Lgs. 81/2008, “pur avendo la stessa funzione della ‘protezione laterale’, ha requisiti dimensionali diversi in particolare per quello che riguarda la distanza fra i correnti”.

 

Ponteggi e norme tecniche: basette, accesso tra livelli, impalcati e classi di carico

Le considerazioni del documento Inail riguardano anche altri aspetti:

  • basette, giunti e spinotti: “una parte importante dei requisiti dei ponteggi è dedicata alle basette, fisse e regolabili, ai giunti, agli spinotti e alle giunzioni tra i montanti. Per la maggior parte di questi componenti le norme della serie UNI EN 74 contengono dettagli maggiori rispetto a quelli della legislazione italiana”;
  • accesso tra livelli: il D.Lgs. 81/2008 e la UNI EN 12811-1 “dispongono che il ponteggio sia dotato di mezzi di accesso sicuri ed ergonomici, costituiti da scale a pioli inclinate o scale generiche, e di tutte le indicazioni per l’accesso tra i diversi livelli”.
  • impalcati: il D.Lgs. 81/2008 e la UNI EN 12810-1 “descrivono le caratteristiche dell’impalcato che deve essere piano e libero da pericoli di inciampo, non presentare aperture di larghezza eccessiva ed essere montato in maniera sicura. Per i ponteggi di classe D, gli impalcati ed i rispettivi supporti devono superare le prove di caduta in conformità all’appendice B della UNI EN 12810-2”.

 

Il documento si sofferma poi sui collegamenti.

 

La UNI EN 12810-1 specifica, infatti, che “i dispositivi di collegamento devono essere efficaci e facili da controllare, i componenti facili da montare e smontare, i collegamenti bloccati in modo che non possano essere rimossi se non per azione intenzionale diretta. Prescrizioni molto simili vengono date dal d.lgs. 81/08”.

 

Ultimo aspetto trattato nelle considerazioni riguarda le classi di carico.

 

Infatti il concetto di classe di carico è “particolarmente importante” e la UNI EN 12811-1 “distingue sei classi di carico per tenere conto delle diverse condizioni di lavoro”. I carichi di servizio “sono definiti nel prospetto 3 della UNI EN 12811-1 (Carichi di servizio sulle aree di lavoro)”.

 

Riprendiamo dal documento, a titolo esemplificativo, una tabella relativa alla UNI EN 12811-1 e ai carichi di servizio sulle aree di lavoro:

 

 

Riguardo alla normativa nazionale si segnala che se il D.Lgs. 81/2008 “non definisce esplicitamente le classi di carico”, nelle circolari del MLPS n. 44/90 e n.132/91 “vengono distinti i carichi di servizio per i ponteggi da manutenzione (1,5 kN/m2) e per quelli da costruzione (3,0 kN/m2). Tali carichi corrispondono a quelli previsti dalla UNI EN 12811-1 per la classe 2 (1,5 kN/m2) e per la classe 4 (3,0 kN/m2). I carichi previsti dalle circolari del MLPS per le piazzole di carico (4,5 kN/m2) sono a metà tra la classe 5 (4,0 kN/m2) e la classe 6 (5,0 kN/m2)”.

 

A parte queste differenze per le classi di carico – conclude il documento Inail nelle sue considerazioni relativamente a norme tecniche e normativa nazionale – “non esistono sostanziali differenze fra le indicazioni delle norme tecniche rispetto a quelle delle circolari ministeriali per quel che riguarda gli altri carichi e le condizioni di carico da considerare per il calcolo del ponteggio. Da evidenziare, comunque, che le Circolari Ministeriali, per il calcolo di alcune azioni, fanno riferimento a norme tecniche UNI CNR non più in vigore”.      

 

Concludiamo segnalando che in un prossimo articolo, sempre con riferimento al contenuto del documento Inail “I ponteggi di facciata”, che vi invitiamo a leggere integralmente, entreremo più nel dettaglio del contenuto delle norme UNI EN 12810-1 e UNI EN 12811-1.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2021 (formato PDF, 6.81 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’analisi dei requisiti normativi dei ponteggi di facciata”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 23 maggio 2003 n. 20, Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

 


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