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Lavoro su coperture: classificazione e montaggio dei parapetti

Lavoro su coperture: classificazione e montaggio dei parapetti

Un intervento si occupa della prevenzione e sicurezza nelle lavorazioni in quota. La classificazione delle coperture, la valutazione delle caratteristiche di resistenza della struttura di ancoraggio e il montaggio dei parapetti.

Bologna, 3 Ott – Dei 1380 infortuni mortali denunciati, avvenuti tra il 2002 e il 2010 nel settore delle costruzioni e raccolti dal  sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, ben il 52,4 % erano dovuti a caduta dall’alto. Partendo da questi dati risulta evidente la necessità di non allentare mai l’attenzione verso tutti gli interventi, i piani e gli strumenti messi in atto in questi anni per migliorare la prevenzione e ridurre gli infortuni nel mondo edile.
Ad esempio gli strumenti per ridurre i gravi infortuni causati dalle cadute dalle coperture correlati ai  rischi di caduta dall’alto verso l’interno, ai rischi di caduta verso l’esterno e ai rischi di scivolamento.
 
Per parlare di questi rischi e degli strumenti di prevenzione facciamo riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno “ TU 2013: il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili”, organizzato il 16 ottobre 2013 ad  Ambiente Lavoro di Bologna da Regione Emilia-Romagna, INAIL, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro in collaborazione con l’ Azienda USL di Modena.
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In “Prevenzione e sicurezza nelle lavorazioni in quota”, a cura di Stefano Nava ( ASL Cn2 Cuneo), viene ricordata l’importanza del portale www.prevenzionecantieri.it che dal 2010 costituisce la veste istituzionale del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia riportandone i contenuti e utili soluzioni di sicurezza.
 
Riguardo al lavoro su coperture, il relatore si sofferma sul rischio di caduta dall’alto verso l’interno, ad esempio con riferimento alla definizione di copertura non praticabile contenuta nella norma UNI 8088:1980, e sul rischio di caduta dall’alto verso l’esterno.
 
Viene fatto cenno alla vecchia classificazione delle coperture in base alla pendenza (UNI 8088:1980) e riproposta invece una classificazione alternativa delle coperture in base alla pendenza (Ispesl):
- Tetti orizzontali: quando il lavoratore, in piedi o camminando in ogni direzione su di esso, non è soggetto al rischio di scivolamento e/o di rotolamento, mantenendo l’equilibrio nella posizione iniziale;
- Tetti a debole pendenza: quando il lavoratore, in piedi o camminando in ogni direzione su di esso, pur potendo mantenere l’equilibrio nella posizione iniziale, è soggetto ad un lieve rischio di scivolamento o rotolamento e/o urto contro degli ostacoli;
- Tetti a forte pendenza: quando il lavoratore pur potendo stare in piedi e camminare in ogni direzione su di esso è soggetto ad un rischio elevato di scivolamento, di rotolamento e di urto contro degli ostacoli;
- Tetti a fortissima pendenza: quando il lavoratore non può stare in piedi o camminare in ogni direzione su di esso senza scivolare, rotolare e urtare contro ostacoli”.
 
Dopo aver ricordato i riferimenti del D.Lgs. 81/2008 alla regola dell’arte (“le opere provvisionali devono infatti essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro”), l’intervento si sofferma sui parapetti.
 
In particolare si indica che “i dispositivi di protezione collettiva dei bordi contro le cadute dall’alto, denominati comunemente parapetti, sono costituiti generalmente da una barriera orizzontale a sviluppo longitudinale, sorretta da montanti verticali fissati in vario modo alla struttura del fabbricato”.
Viene ricordata la classificazione dei parapetti secondo la norma UNI EN 13374:2004:
- Classe A: “devono garantire la resistenza ai carichi statici e sono adatti per coperture con inclinazione non > a 10°. I requisiti principali sono: sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammini a fianco e trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione;
- Classe B: devono garantire la resistenza ai carichi statici e a basse forze dinamiche e sono
adatti per coperture con inclinazioni minori di 30° senza limitazioni dell’altezza di caduta e per coperture con inclinazioni minori di 60° se l’altezza di caduta è inferiore a 2 m. I requisiti principali sono: sostenere una persona che si appoggia alla protezione o fornire una presa quando vi si cammina a fianco e trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione , trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata;
- Classe C: devono garantire la resistenza a elevate forze dinamiche e sono adatti per coperture con inclinazioni comprese tra i 30° e i 45° senza limitazioni dell’altezza di caduta e per coperture con inclinazioni comprese tra i 45° e i 60° se l’altezza di caduta è inferiore a 5 m. I requisiti principali sono: trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie fortemente inclinata”.
E ove queste misure non permettano di evitare e/o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
ad un livello accettabile, “si deve ricorrere all’uso congiunto di DPI idonei”.
 
L’intervento si sofferma poi sulle Linee guida Ispesl per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi (Novembre 2006) e sui sistemi di ancoraggio secondo le linee guida Ispesl.
 
Si ricorda che “la valutazione delle caratteristiche di resistenza della struttura di ancoraggio deve essere in grado di resistere alle forze in gioco che vengono trasmesse dal parapetto stesso. Le forze in gioco sono quelle relative alle azioni statiche o dinamiche esercitate dal lavoratore o all’azione del vento di fuori servizio. La struttura di ancoraggio eserciterà delle reazioni alle forze orizzontali, verticali e al momento trasmessi dal montante”.
Si segnala anche che i componenti del parapetto, costruiti allo scopo dal produttore, devono essere marcati.
 
L’intervento si sofferma poi sulla verifica del supporto, sul manuale di istruzione e sul montaggio in sicurezza.
 
Riguardo al montaggio, nella realizzazione di parapetti “sono da prevedere le seguenti fasi:
- accesso alla quota di lavoro per la fase di montaggio;
- installazione dei montanti di altezza adeguata e verifica della loro stabilità;
- installazione dei correnti e della tavola fermapiede.
Il sistema di montaggio/smontaggio più sicuro dei guardacorpo (montanti, aste metalliche verticali ancorate al supporto. Sono tra i parapetti provvisori più utilizzati, ndr) è rappresentato dall’utilizzo di una piattaforma aerea all’interno della quale gli installatori (agganciati alla stessa con imbracatura di sicurezza e cordino di trattenuta) possono operare senza il rischio di caduta”.
 
E in accordo con le istruzioni del fabbricante, “i guardacorpo saranno oggetto di ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio, durante l’uso, periodicamente, prima della messa in servizio e comunque in tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto a controllo”.
 
Dunque è importante:
- “scelta adeguata del tipo di parapetto;
- corretto montaggio;
- tenuta del manuale di istruzioni;
- idonea ispezione e manutenzione;
- formazione;
- idoneità dell’operatore”.
 
Concludiamo ricordando che le slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare, si soffermano anche sui ponteggi, sui trabattelli, sulle scale e sulla normativa vigente.
 
 
 
Prevenzione e sicurezza nelle lavorazioni in quota”, a cura di Stefano Nava (ASL Cn2 Cuneo), intervento al convegno “TU 2013: il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili” (formato PDF, 6.15 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
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Rispondi Autore: Marco Nadalini - likes: 0
31/03/2018 (19:10:43)
Ricordo ancora la lezione di Stefano Nava che quasi 5 anni fa aveva illustrato con chiarezza e precisione l'argomento. Purtroppo, al di la dell'utilizzo dei guardacorpo e della disposizione che indica il parapetto del ponteggio come "non idoneo", non è stato fatto nessun progresso per agevolare la sicurezza sui lavori in copertura in presenza del parapetto del ponteggio: molto raramente ci sono rinforzi e quasi mai i relativi calcoli di verifica (o calcoli assurdi). E ovviamente ogni tecnico ha le sue idee e prerogative nonchè presupposti di partenza per i calcoli, a volte opposte uno dall'altro (almeno fossero tutti concordi nell'applicare le condizioni previste dalla norma UNI 13374!!!!). E pensare che con le revisioni decennali delle autorizzazioni si sarebbero potuti inserire 3 o 4, meglio ancora 5 schemi standard precalcolati E LE RELATIVE ISTRUZIONI DI RINFORZO e coprire il 90 % e più delle casistiche dei lavori in copertura.

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