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Cantieri in sicurezza: parapetti e messa a terra del ponteggio

Cantieri in sicurezza: parapetti e messa a terra del ponteggio
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali

13/10/2016

Un documento Inail sulla progettazione della sicurezza si sofferma sulla normativa relativa a ponteggi e opere provvisionali. Focus sulla normativa sui parapetti e sulla messa a terra dei ponteggi metallici: quando è necessaria?


Roma, 13 Ott – Quando si parla del rischio di caduta dall’alto nei cantieri i ponteggi più in generale e, in particolare, i parapetti  ben esprimono l’idea di protezione che possono fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione collettiva (DPC).
Il problema è che tali opere provvisionali per essere sicure devono essere realizzate correttamente e devono essere attuate tutte le specifiche norme legislative e di buona pratica.

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Per avere informazioni sulle normative ci soffermiamo oggi sui parapetti e sul rapporto tra elettricità e ponteggi attraverso il documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro. Un documento che non solo fornisce una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma propone anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri incentrata su un’attenta valutazione dei rischi.

 

Il documento affronta il tema dei parapetti nel paragrafo dedicato ai ponteggi (4.6.3) e ai suoi elementi.

 

Riguardo ai ponteggi si indica che gli impalcati devono “essere provvisti, su tutti i lati, di robusti parapetti costituiti da uno o più correnti paralleli all’intavolato il cui margine superiore non sia inferiore ad un metro dal piano di calpestio, ed essere dotati di tavola fermapiede alta 20 cm” (art. 126 e allegato XVIII D.Lgs. 81/2008).

Inoltre si segnala che “il piano di calpestio non deve distare più di 20 cm dalla facciata, in caso contrario, sarà necessario un parapetto anche sul lato interno del ponteggio. Per la protezione su tetti inclinati, in relazione ai parapetti in gronda, l’art. 125 comma 4 specifica che l’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti debbono essere applicati correnti e tavola fermapiede, a protezione esclusiva dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato”.

Pertanto - continua il documento Inail - il parapetto del ponteggio “non può essere utilizzato come protezione per i lavoratori che operano ad esempio su un tetto, per i quali è necessario prevedere una protezione diversa e indipendente dal ponteggio, come ad esempio, parapetti realizzati secondo la norma europea UNI EN 13374 o sistemi di arresto di caduta”. Tuttavia a seguito della Circolare ministeriale 29/2010 risulta possibile “utilizzare il parapetto del ponteggio come protezione dei lavoratori previa verifica, da parte di un tecnico abilitato, che ne dimostri l’effettiva resistenza”. 

 

Veniamo ora, riguardo al rapporto tra rischio elettrico e ponteggi, alla messa a terra del ponteggio.

 

Il documento ricorda che il collegamento a terra di un ponteggio metallico, con riferimento a quanto richiesto dal Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del Titolo III del D.Lgs. 81/2008, può risultare “necessario per tre motivi:

 

A. Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni, situata all’aperto e deve essere protetta contro i fulmini ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. Per stabilire se il ponteggio è di notevoli dimensioni, occorre eseguire uno specifico calcolo; per definizione, una struttura metallica e di notevoli dimensioni quando il rischio relativo al fulmine supera quello ritenuto tollerabile dalla Norma (CEI EN 62305);

 

B. Il ponteggio è una massa e deve essere protetta contro i contatti indiretti; si rammenta che una massa è una parte metallica di un componente elettrico, che può andare in tensione per un guasto all’isolamento principale e che può essere toccata. Il ponteggio metallico non costituisce una massa ove sullo stesso non saranno utilizzati apparecchi o componenti elettrici non di classe II;

 

C. Il ponteggio è una massa estranea e deve essere collegata allo stesso impianto di terra delle masse. Una massa estranea è una parte metallica, non facente parte dell’impianto elettrico, che presenta una bassa resistenza verso terra. Il ponteggio appoggia su terreno tramite i piedini e costituisce, quindi, un dispersore naturale di fatto; tuttavia se la resistenza verso terra del ponteggio risulta ≤ 200 Ω il ponteggio costituisce una massa estranea, che va collegata ai fini dell’equipotenzialità allo stesso impianto di terra esistente, al quale sono collegate le masse. Quando la resistenza verso terra del ponteggio è ≤ 200 Ω, deve essere collegato a terra. Per determinare tale valore è necessario effettuare le opportune misurazioni.  Se il terreno è asfaltato, o ricoperto di ghiaia, oppure e lastricato o costituito di roccia, marmo o similari, il ponteggio non costituirà una massa estranea, in quanto la sua resistenza verso terra superera senz’altro i 200 Ω. La presenza di tavole di legno, o di elementi plastici negli appoggi, non è rilevante ai fini dell'isolamento”.

Ricordiamo che l'ohm (simbolo Ω) è l'unità di misura della resistenza elettrica.

 

Il documento indica poi che, nel caso in cui si debba collegare a terra il ponteggio, questa operazione deve avvenire “in almeno due punti alla base dello stesso”.

Inoltre “non sono necessari i cavallotti, o ponticelli, in quanto la struttura stessa del ponteggio in condizioni di corretto montaggio, garantisce valori di resistenza di contatto inferiori a quelli che il ponticello stesso darebbe e l’eventuale foratura del tubolare del ponteggio per la realizzazione dei cavallotti risulterebbe solamente controproducente ai fini statici”.

È evidente che nel caso di ponteggi realizzati all'interno di fabbricati, “non si ricade nel caso di esposizione a fulmini e vale quanto precedentemente esposto a proposito di masse e masse estranee”.

 

Concludiamo ricordando gli adempimenti relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e gli obblighi dei coordinatori per la sicurezza.

 

Si evidenzia che nel PSC, ilCoordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera (CSE), “una volta analizzato in quale condizione si troverà il ponteggio da installare (A, B o C), e prescritte le determinazioni del caso, verificherà la collocazione geografica e la conformazione del cantiere al fine di definire la necessità, o meno, dell'installazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche”.

 

In particolare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e l’ impianto di messa a terra “dovranno essere accompagnati dalla relativa dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore, e denunciati agli enti competenti (d.p.r. 462 del 22 ottobre 2001)”.

 

Si ricorda, infine, che rimane, in ogni caso, “in capo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice l’obbligo di valutazione dei rischi da fulminazione e da contatti indiretti (anche nel caso di eventuali lacune del PSC) per quanto di propria competenza nei confronti dei propri lavoratori”.

 

 

INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 48.38 MB).

Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Progettazione della sicurezza nei cantieri edili”.

 

 

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RTM



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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
13/10/2016 (08:28:18)
Grave errore: il ponteggio NON è mai una "massa", anche se vi sono installati apparecchi non "a doppio isolamento".
Per tali apparecchi, la messa a terra deve essere eseguita nell'apparecchio: il ponteggio rimane una "massa estranea".
Meno carta e più controlli "seri": questo dovrebbero fare gli Enti.
Osservo che anche il calcolo del rischio fulminazione non deve fare parte necessariamente del PSC: si prescrive il ponteggio a "regola d'arte" e, quindi, chi lo realizza ha tutti gli obblighi di legge !
Lo consegna all'Appaltatore (quello indicato nel PSC) che procede alla sua dichiarazione etc etc
Il CSE controlla che tale procedura sia stata eseguita (e che il calcolo non sia chiaramente errato, ma non entra nel dettaglio).
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
13/10/2016 (09:53:20)
Rimango sempre ammirata dalla facilità con la quale si attribuiscono al CSE compiti sempre nuovi.
Mi viene il sospetto che succeda ogni qual volta ci si trovi di fronte ad un argomento non sufficientemente noto ed esplorato, sia in termini legislativi che interpretativi che di conoscenza teorica e pratica. Cosa c' è di più facile che attribuirlo al parafulmini del cantiere?

Rispondi Autore: Alessandro Mazzetto - likes: 0
13/10/2016 (20:55:50)
Il ponteggio è una massa???? (Mi riferisco al punto B. logicamente). Perché, usate fili N07V-K con un solo isolamento in cantiere, voi? Anche sull'algoritmo cantieri mi sembra ci siano errori di concetto (tipo la classificazione dei luoghi confusa con il rischio o meglio.. che porta direttamente al livello di rischio). Domani se avrò tempo vi spiegherò.
Così si crea solo confusione.
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
15/10/2016 (23:02:06)
Anche i fulmini ci volevano... ma la protezione contro tuoni no_o? Siamo sicuri che il picco non mi superi i 120 dB o giù di lì? Siccome il fulmine viene prima e, se sono sul ponteggio sono protetto dal fulmine -perché il CSE ha verificato- ma dal rumore del tuono no, devo correre a mettermi i tappi o le cuffie perché arriva il tuono?
E se il CSE vede che sono un po' lento a raggiungere i DPI di protezione per il rumore (perché ho 66 anni ma la pensione ancora non si vede...), chiede la sospensione dei lavori al committente per gravi violazioni alla norma antinfortunistica?
Con un temporale in corso, i muratori se ne stanno belle che al coperto, altro che sul ponteggio a prendersi i fulmini! E non escono finché non è caduta l'ultima goccia...
Temo che i signori che redigono questi documenti
a) devono giustificare uno stipendio ricevuto
b) devono conseguire il premio di produttività annuale
c) devono aumentare la probabilità di sanzioni quando loro o i loro colleghi ASL visitano i cantieri
d) devono distribuire nuovi documenti (e non sempre i soliti....) alle fiere di settore.

Ma quando finirà questo abominio, quando?
Rispondi Autore: Bongha - likes: 0
05/08/2019 (12:08:39)
scusate non capisco questa frase riportata "Il ponteggio metallico non costituisce una massa ove sullo stesso non saranno utilizzati apparecchi o componenti elettrici non di classe II" io sapevo che se su un ponteggio vengono usati apparecchi elettrici di classe 2 non importa mette la messa a terra, o forse mi sbaglio?

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