RIASSETTO NORMATIVO PER I VIGILI DEL FUOCO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (testo in vigore dal 20-4-2006).
Il decreto riordina l’attuale normativa e prevede anche l’abrogazione di numerose norme.
Tra i compiti che sono confermati (ma non in via esclusiva) ai Vigili del Fuoco vi è la formazione. Riportiamo un breve estratto dell’articolo in cui sono specificati questi compiti.
Art. 17.
Formazione
… omissis …
4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.
*«Art. 12. (Disposizioni generali) - 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta anticendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);».