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Normativa antincendio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta

Normativa antincendio delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta

Autore: Mario Abate

Categoria: Normativa Antincendio

03/09/2019

Le indicazioni del decreto relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi dei campeggi, villaggi turistici, ecc. all’aperto con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12.07.2019 il decreto del Ministero dell’interno del 02.07.2019 di modifica aldecreto 28.02.2014 relativo alla prevenzione incendi dei campeggi, villaggi turistici, ecc. all’aperto con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Tale decreto sostituisce integralmente, aggiornandolo, l’allegato I al DM 28.02.2014, riportante la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive ubicate all’aria aperta.

 

Il nuovo decreto è entrato in vigore già dallo scorso 13 luglio e non prevede adempimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal precedente DM 28.02.2014.

La regola tecnica allegata al DM 28.02.2014, come modificata dal DM 02.07.2019, si applica alle strutture ricettive all’aria aperta di nuova realizzazione e a quelle esistenti al14.04.2014 (data di entrata in vigore del DM 28.02.2014) nel caso di completa ristrutturazione delle stesse.

 

Le attività ricettive esistenti, che effettuino la modifica o sostituzione di impianti di protezione attiva antincendio (reti di idranti o naspi, impianti di rivelazione e allarme ove previsti), la modifica anche parziale del sistema di vie di uscita oppure ampliamenti o nuove strutture, dovrà riferirsi alle prescrizioni di cui al Titolo I, Capo I, dell’allegato al DM 28.02.2014, pertinente le nuove attività, limitatamente alle parti oggetto di modifica.

 

Nel caso in cui l’ampliamento di superficie eventualmente previsto per l’attività ricettiva esistente sia superiore al 50% dell’estensione originaria, allora gli impianti di protezione attiva antincendio (reti idranti o naspi, impianti di rivelazione e allarme ove previsti) dovranno essere adeguati alle disposizioni previste per le nuove attività (Titolo I, Capo I, allegato DM 28.02.2014) per tutta l’attività ricettiva. 

 

In alternativa a quanto sopra, per gli interventi di modifica è possibile fare riferimento alle prescrizioni riportate al Titolo II del DM 28.02.2014 e al metodo di categorizzazione e valutazione ivi previsto. Il Titolo II trova applicazione esclusivamente per le attività ricettive esistenti.

 

Le strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore del DM 28.02.2014 (14.04.2014) devono adeguarsi al disposto dell’allegato allo stesso decreto, con riferimento al Titolo I, Capo II o in alternativa al Titolo II, applicabili alle attività già in essere alla data del 14.04.2014; l’adeguamento non è dovuto qualora le attività ricettive siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei necessari requisiti antincendio, rilasciati dalle autorità competenti (si veda l’art. 38, co. 1, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito dalla L. n. 98 del 09.08.2013), oppure qualora le stesse attività abbiano in corso o abbiano pianificato lavori sulla base di un progetto antincendio approvato dal competente Comando VVF.



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Tempi adeguamento strutture esistenti

Le strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità  superiore a 400 persone devono adeguarsi alle disposizioni dell’allegato I al DM 28.02.2014, come modificato dal DM 02.07.2019, con le scadenze di seguito esplicitate. In tal senso, i progetti antincendio presentati ai Comandi VVF territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011, devono riportare la specifica delle opere di adeguamento previste in funzione delle scadenze prescritte. Per ogni scadenza dovrà prodursi al Comando VVF la Segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) ai sensi e con le procedure di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, in conformità al disposto del DM 07.08.2012.

 

Scadenza del 07.10.2017

Entro la data del 07.10.2017le strutture ricettive all’aria aperta esistenti avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni dell’allegato I al DM 28.02.2014 inerenti l’evacuazione di emergenza (punto 13 allegato), l’installazione di idonei estintori d’incendio (punto 16), la installazione di segnaletica di sicurezza (punto 18), la organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, con riferimento a procedure di corretta gestione e di emergenza, di chiamata dei servizi di soccorso, addestramento del personale, registro della sicurezza, istruzioni di sicurezza agli addetti e agli ospiti della struttura (punto 19). Entro lo stesso termine si sarebbe dovuto predisporre un idoneo sistema, anche provvisorio, d’illuminazione di emergenza, anche di tipo mobile, a copertura delle vie di circolazione e di esodo.

 

Scadenza del 07.10.2020

Entro il 07.10.2020 dovrà provvedersi all’adeguamento al disposto normativo con riferimento alle caratteristiche dell’area (punto 11 allegato), alle caratteristiche costruttive delle eventuali parti strutturali (punto 12),  alle caratteristiche  di depositi all’aperto e al chiuso, dei parcheggi all’aperto e delle pertinenze destinate alla cottura dei cibi (punto 14), alle caratteristiche degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e delle alimentazioni di emergenza (punto 15), alla installazione di rete naspi/idranti(punto 16) degli impianti di rivelazione, segnalazione, allarme e diffusione sonora ove previsti (punto 17).

 

Applicazione del Titolo II per l’adeguamento strutture esistenti

In caso di applicazione del Titolo II dell’allegato al DM 28.02.2014, valido per le attività esistenti e come modificato dal DM 02.07.2019, le strutture all’aria apertacon capacità ricettiva superiore a 400 persone devono adeguarsi con le seguenti scadenze.

 

Scadenza del 07.10.2017

Entro tale data si sarebbero dovuti attuare i necessari collegamenti con gli enti competenti (ove previsti) preposti all’intervento in emergenza nelle aree interessate; si sarebbe dovuto predisporre il servizio interno di sicurezza e le necessarie procedure di emergenza, il registro della sicurezza e la definizione delle limitazioni e dei divieti; inoltre si sarebbero dovuti predisporre presidi fissi di cui al punto B.3 del Titolo II, quali punti di riferimento permanentemente presidiati e dotati d’idoneo personale in grado di valutare e gestire le situazioni di emergenza.

Dovevano essere predisposte segnaletica e planimetrie orientative, nonché un sistema anche provvisorio di illuminazione di emergenza a servizio delle vie di circolazione e delle vie di esodo, previste al puntoB.4.2 del Titolo II; dovevano essere installati idonei estintori d’incendio, distribuiti uniformemente nell’area da proteggere e anche nei punti a rischio specifico, ubicati in posizioni visibili, raggiungibili e segnalate; gli estintori devono sempre essere utilizzabili percorrendo una distanza massima di 30 m (puntoB.5.1 del Titolo II).

 

Scadenza del 07.10.2020

Entro tale data occorrerà garantire, in funzione della categoria dell’insediamento, i sistemi di comunicazione fra gli utenti dell’attività e il gestore della stessa e viceversa nonché i sistemi di comunicazione fra gli addetti all’emergenza, allo scopo di consentire le comunicazioni e le segnalazioni di emergenza, l’eventuale allertamento di tutti gli utenti ove necessario, le necessarie comunicazioni fra gli addetti preposti all’attuazione delle procedure di emergenza (punti di segnalazione dell’emergenza, dispositivi di allertamento e di comunicazione operativa in emergenza, punto B.3 del Titolo II);

 

Occorrerà inoltre attuare le misure previste per l’allontanamento delle persone in caso di evento incidentale, assistendo e agevolando le persone coinvolte, predisponendo impianti d’illuminazione di emergenza installati a regola d’arte, dotando il personale preposto all’emergenza di attestato di idoneità tecnica rilasciato da Comando VVF ai sensi del D.L. 512/1996 e di idonei dispositivi e equipaggiamento (punto B.4 del Titolo II);

Dovranno essere attuate le misure previste al puntoB.5 del Titolo II, volte a contenere e contrastare la propagazione degli incendi, agevolare l’intervento dei soccorritori; occorrerà in tal senso predisporre sufficienti risorse idriche, anche tramite presidi di tipo mobile, per il primo intervento degli addetti antincendio e per l’approvvigionamento dei soccorritori.

 

 

Mario Abate

Dirigente Vicario – Comando VVF Milano


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