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I prodotti da costruzione e la classificazione di reazione al fuoco

I prodotti da costruzione e la classificazione di reazione al fuoco
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

06/10/2021

Un documento sulla reazione al fuoco in relazione al Codice di prevenzione incendi si sofferma sul Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011, sui prodotti da costruzione e sulle problematiche della classificazione.

Roma, 6 Ott – Nel Regolamento dell’Unione Europea n. 305/2011 del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, un allegato riporta i requisiti di base delle opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti.

 

In particolare si segnala che le opere di costruzione (requisito essenziale n.2) devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

  • la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
  • la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
  • la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
  • gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
  • si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

 

Ci soffermiamo oggi sul Regolamento (UE) prodotti da costruzione (CPR) con riferimento alla sicurezza in caso d’incendio e, in particolare, alla classificazione di reazione al fuoco dei materiali con riferimento al contenuto della pubblicazione “ Reazione al fuoco. Focus sulla misura S.1 del Codice di prevenzione incendi - Reazione al fuoco”; pubblicazione che è stata elaborata attraverso la collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri e che ha l’obiettivo di far conoscere tutte le potenzialità del Codice di prevenzione incendi, emanato con il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:


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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 - Prevenzione e gestione degli incendi.

 

Direttiva europea e regolamento prodotti da costruzione

Riguardo al Regolamento CPR si indica che la direttiva europea 89/106/CEE (direttiva prodotti da costruzione - comunemente detta CPD - Construction Products Directive) è una direttiva europea (recepita in Italia con il DPR n. 246 del 21 aprile 1993) che “ha avuto l'obiettivo di assicurare che i prodotti da costruzione immessi sul mercato fossero costruiti o realizzati in modo che l'opera di costruzione nella quale fossero integrati rispettasse alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell'utenza”.

 

Successivamente il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 - entrato in vigore l’1 luglio 2013, partendo dai principi della CPD cha ha abrogato, “introduce novità e obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) operanti nel mercato dei prodotti da costruzione, fissando le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, attraverso sette requisiti di base”.

 

I sette requisiti di base, “necessari per una durata di servizio economicamente adeguata, sono relativi a:

  1. resistenza meccanica e stabilità
  2. sicurezza in caso di incendio
  3. igiene, salute e ambiente
  4. sicurezza e accessibilità nell'uso
  5. protezione contro il rumore
  6. risparmio energetico e ritenzione del calore
  7. uso sostenibile delle risorse naturali”.

E solo i materiali conformi ai requisiti del Regolamento CPR e delle corrispondenti norme armonizzate “possono riportare la marcatura CPR ed essere quindi immessi sul mercato nei Paesi dello Spazio Economico Europeo”.

 

Riprendiamo dal documento uno schema sui requisiti del Regolamento CPR:

 

 

I prodotti da costruzione e l'applicabilità dei requisiti essenziali

Si indica che l’obiettivo della CPD era di “facilitare la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno senza ridurre i livelli di sicurezza (RE) esistenti negli stati membri, mediante il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione”.

 

Si segnala che per prodotto da costruzione si intende “qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione (edifici e opere di ingegneria civile), considerando la rimozione come una riduzione della prestazione delle opere”.

In particolare il prodotto destinato ad essere impiegato in opere da costruzione “può essere immesso sul mercato solo se idoneo all'impiego previsto” e i requisiti essenziali “sono applicabili alle opere e influenzano le caratteristiche tecniche di un prodotto in esse contenuto”.

 

A differenza di altre direttive – continua il documento – “l'applicabilità dei requisiti essenziali non riguarda direttamente il prodotto, bensì l'opera che lo contiene”.

 

La classificazione di reazione al fuoco europea e italiana

Il documento indica che la reazione al fuoco “è una misura di protezione passiva” e la classificazione di reazione al fuoco “ha lo scopo di valutare il grado di partecipazione all'incendio di un prodotto al quale, a seguito di prove, viene attribuito una Classe di Reazione al fuoco”.

 

Si indica che la classificazione europea prevede “la più complessa definizione di un codice alfanumerico costituito dall'accostamento di classi principali (A1, A2, B, C, D, E, F) a classi complementari relative alla produzione di fumo (s1, s2, s3), al gocciolamento (d0, d1, d2), ad isolanti termici lineari (L), a cavi elettrici o di segnalazione (ca) o alla produzione di fumi acidi (a1, a2, a3)”.

 

Il d.m. 15 marzo 2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” reca classi di reazione al fuoco europee “assegnabili ope legis a materiali da costruzione senza, quindi, richiedere specifiche verifiche sperimentali”.

Quando passiamo, tuttavia, “al sistema nazionale regolato dal d.m. 26 giugno 1984 e dal d.m. 3 settembre 2001 verranno applicate regole e classi differenti”.

 

Ne discende che i materiali “possono essere classificati con due modalità, a seconda dei casi:

  • Classificazione italiana
  • Classificazione europea”.

 

A titolo esemplificativo si indica che la classificazione italiana “per materiali non imbottiti, quali moquettes, tende, parquet, ecc. prevede classi tipo ‘1, 2, 3, 4, 5’ (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) mentre i materiali incombustibili sono contraddistinti dalla classe ‘0’. È comunque opportuno specificare che la classe di Reazione al fuoco non è relativa al prodotto tal quale, ma è riferita al suo impiego e alla sua posa in opera”: un tessuto “può avere diversa "Classe" se impiegato come tendaggio o come rivestimento parete ovvero se viene posto in opera appoggiato o incollato su supporto incombustibile”.

 

Ai prodotti imbottiti quali poltrone, divani, ecc. è “invece attribuita la classe di reazione 1IM, 2IM, 3IM (all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio) che deve intendersi riferita al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto”.

 

Si segnala, infine, la “doppia classificazione prevista per le condotte di cui all'art. 2 del d.m. 31 marzo 2003 (reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte impianti condizionamento e ventilazione)”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che riporta altre informazioni sulle classificazioni di reazione al fuoco, sulle normative correlate (ad esempio con riferimento al d.m. 10 marzo 2005) e sulle omologazioni, estensioni, ulteriori omologazioni e rinnovi.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Reazione al fuoco. Focus sulla misura S.1 del Codice di prevenzione incendi - Reazione al fuoco”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Marcello Lombardini, Piergiacomo Cancelliere, Sergio Schiaroli, Andrea Marino, Fabio Mazzarella e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Andrea Bosco, Chiara Crosti, Marco Di Felice, Mauro Galvan, e Roberto Orvieto (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Giombattista Traina (Istituto Giordano), Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi - edizione 2021 (formato PDF, 12.5 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Il Codice di prevenzione incendi e la reazione al fuoco”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

 


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