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Compartimentazione antincendio: indicazioni generali e regole per gli uffici

Compartimentazione antincendio: indicazioni generali e regole per gli uffici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

08/09/2021

Un documento Inail sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi riporta indicazioni e principi relativi alla compartimentazione antincendio interna, esterna e di frontiera. Focus sulle regole tecniche per gli uffici.

Roma, 8 Set – Probabilmente il termine “compartimentazione” utilizzato nel settore antincendio è “mutuato dall’ingegneria navale”. Infatti “compartimentare lo scafo di una nave significa suddividerne la struttura in celle stagne rispetto all’afflusso di acqua nel caso in cui si dovesse danneggiare la chiglia per effetto di impatti eccessivamente severi”. 

E come il limite alla galleggiabilità del natante è “fornito dal numero massimo di compartimenti allagabili”, così la progettazione antincendio effettuata con il “Codice di prevenzione incendi” - Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i. – “pone un limite al numero massimo di compartimenti ‘incendiabili’”, che “è pari ad uno”.

 

A fornire informazioni sulla compartimentazione nel settore antincendio è il documento, presente nella collana ricerche "Il Codice di prevenzione incendi", “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi - Compartimentazione”, nato dalla collaborazione tra l’Inail, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

Questi gli argomenti trattati nel presente articolo:


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Prevenzione incendi e compartimentazione: cosa tenere presente

Il nuovo quaderno della collana ricerche, dedicato all’approfondimento applicativo della misura S.3 Compartimentazione del Codice di prevenzione Incendi, ricorda che la compartimentazione antincendio di un’opera di ingegneria civile “consiste nella suddivisione della stessa in ‘celle’ stagne, le une rispetto alle altre, nei confronti degli effetti di un incendio che dovesse principiarsi in una zona qualsiasi del manufatto”.

 

Riguardo alla compartimentazione il documento riporta alcuni aspetti che sia i progettisti che i gestori di attività “devono tenere ben presenti:

  • i compartimenti antincendio pensati e progettati per essere a ridotto rischio di incendio, quali le scale antincendio o gli spazi che, nel Codice, sono denominati ‘filtri’, devono conservare questa loro caratteristica nel corso del tempo: gli occupanti che, abbandonando l’opera da costruzione li dovessero attraversare, non devono imbattersi in incendi in essi presenti. Tali ‘ambiti’ devono essere pertanto particolarmente curati sia in fase progettuale, mediante la scelta di materiali dalle ottime caratteristiche di reazione al fuoco (ossia difficilmente infiammabili) o l’impiego di prodotti dal basso contributo al carico di incendio (ossia incombustibili), che in fase di esercizio attraverso un buon controllo di gestione;
  • in fase progettuale il sistema delle vie d’esodo deve essere concepito in maniera tale da minimizzare i percorsi di esodo verso i compartimenti adiacenti o i luoghi sicuri, configurandoli secondo geometrie il più possibile naturali;
  • in fase di esercizio deve essere garantita sempre la possibilità agli occupanti di abbandonare, nel minore tempo possibile, il compartimento di primo innesco a favore del primo compartimento o luogo sicuro confinante disponibile. Ciò significa che le chiusure tra i compartimenti devono essere sempre efficaci ed i percorsi di esodo brevi e, siccome non sono noti a priori il luogo e l’istante in cui si verificherà un incendio, la gestione della sicurezza antincendio (GSA) deve essere orientata ad un controllo continuo rivolto a tali obiettivi in tutta l’attività. Ulteriore conseguenza logica è la limitazione della dimensione massima di ciascun compartimento antincendio”.

 

Ricordiamo che il filtro è “un compartimento antincendio dotato di tutte le seguenti ulteriori caratteristiche:

  1. avente classe di resistenza al fuoco ≥ 30 min;
  2. munito di due o più chiusure dei varchi almeno E 30-Sa;
  3. avente carico di incendio specifico qf≤ 50 MJ/m2;
  4. non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose;
  5. non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”.

 

La compartimentazione interna, esterna e di frontiera

Si indica, dunque, che la compartimentazione “interna” offre al progettista ed al gestore dell’attività “un importantissimo strumento di limitazione degli effetti dell’incendio, consentendo il contenimento dei danni alle cose, favorendo l’esodo in sicurezza degli occupanti e semplificando il lavoro alle squadre di lotta all’incendio che possono operare da posizioni relativamente sicure”.

 

Il termine “interna” usato per la compartimentazione lascia intendere “che, a quest’ultima, sia affiancabile anche una qualificazione ‘esterna’”.

 

Infatti una delle principali novità del Codice “risiede nell’obbligo di limitazione della progressione di un eventuale incendio ad altre opere da costruzione”. E la compartimentazione esterna “è attuabile mediante un opportuno distanziamento fisico tra differenti manufatti o la predisposizione di schermi o barriere resistenti al fuoco”.

 

Alla compartimentazione interna ed esterna si affianca poi quella di “frontiera”: il Codice di prevenzione incendi “pone in capo al progettista l’obbligo di predisporre quanto necessario per limitare la diffusione dell’incendio attraverso le chiusure d’ambito dell’opera di costruzione. Non è infatti ritenuto ammissibile che un incendio possa propagarsi attraverso la facciata o la copertura di un edificio, vanificando, di fatto, gli accorgimenti di compartimentazione interna o esterna”.

 

Il documento sottolinea che la modernità del Codice di prevenzione incendi sta proprio nell’approccio razionale alla disciplina: “i progettisti ed i gestori conoscono gli obiettivi di ciascuna misura antincendio e, quindi, possono valutarne con piena consapevolezza le proposte progettuali di livello normativo, selezionando di volta in quelle più confacenti alla propria realtà strutturale ed organizzativa”. E “alla flessibilità del codice in termini di selezione delle soluzioni progettuali non può che corrispondere un rigore nell’approccio gestionale dell’attività, cui è affidato il mantenimento nel tempo delle ipotesi alla base della concezione antincendio”.

 

Regole tecniche verticali e compartimentazione: gli uffici

Riprendiamo in conclusione alcune indicazioni sulla compartimentazione nelle nuove Regole Tecniche Verticali (RTV), con riferimento, dunque, a regole tecnica di prevenzione incendi applicabili ad una specifica attività o ad ambiti di essa.

 

Ci soffermiamo sugli uffici e riprendiamo dal documento una tabella:

 

 

Il documento Inail indica che a seguito della pubblicazione della RTV relativa agli uffici (d.m. 14 febbraio 2020), ad integrazione di quanto previsto dalla RTO per la misura S.3, il par. V.4.4.3 specifica che:

  1. Le aree di tipo TA (locali destinati agli uffici e a spazi comuni), TO (locali con affollamento > 100 persone) “devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5 m.
  2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote ≥ -10 m.
  3. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.4-2.
  4. Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono essere ubicati all’interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema d’esodo comune”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che il documento Inail riporta indicazioni sulla compartimentazione per molte altre attività e ambienti: alberghi, autorimesse, attività scolastiche, attività commerciali, asili nido, strutture sanitarie, musei, gallerie, ….

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi - Compartimentazione”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Mauro Caciolai, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Chiara Crosti, Marco Di Felice, Mauro Galvan, Pietro Li Castri e Roberto Orvieto (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi - edizione 2020 (formato PDF, 10.54 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Il Codice di prevenzione incendi e la compartimentazione”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

 


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