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Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate
Brescia, 3 Sett – Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10 lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei prossimi mesi.
Partiamo dall’ennesima proroga lasciata in eredità dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”. L’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il decreto legge, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno di un decreto ministeriale, ma il 25 luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti, probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano il parere preliminare positivo necessario.
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È evidente che la proroga del Decreto legge 57/2012 andava nella direzione non solo di attendere l’approvazione delle procedure da parte della Commissione Consultiva, ma di dare più tempo alle aziende per adattarsi ad un nuovo obbligo. Tuttavia questo tempo, malgrado la buona volontà delle parti in gioco, è venuto perdendosi per strada.
Pensando ottimisticamente ad un parere positivo in sede di Conferenza Stato Regioni già a settembre e a un decreto interministeriale in uscita già a ottobre, le aziende finiranno con l’avere pochi mesi, forse solo due, per adeguarsi alle nuove indicazioni e realizzare un documento di valutazione del rischio secondo le procedure standardizzate.
Indicazioni che, sebbene approvate dalla Commissione Consultiva e soggette probabilmente a variazioni non sostanziali, non sono ancora state diffuse in forma definitiva.
Ecco perché, attraverso questa lunga premessa e in deroga ad una nostra buona abitudine, decidiamo di pubblicare unabozza del futuro provvedimento, una bozza tra quelle più attendibili che circolano già in rete.
Almeno le imprese potranno cominciare a valutare i principi e l’impatto del provvedimento, impatto che non potrà che essere rilevante se, come ricordato da Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese), la precedente autocertificazione in alcune situazioni consisteva concretamente nel non operare la valutazione richiesta dalla normativa.
Il testo che riportiamo è tratto dal sito della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e comprende sia le procedure standardizzate, sia la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi, come approvati dalla Commissione Consultiva.
La prima parte del documento è una sorta di manuale che non si ferma alla compilazione del Dvr, ma offre specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento della valutazione dei rischi.
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).
Il documento riporta inoltre il campo di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo aver riportato uno schema riepilogativo che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e fornisce precise istruzioni operative per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
Il documento sottolinea e sintetizza i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi (D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
- “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
Infine la modulistica comprende, a meno di future variazioni:
- l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le procedure standardizzate;
- modulo per la descrizione generale dell'azienda;
- modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
- modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento.
Sottolineiamo ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a variazioni.
Sperando in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Lucio Fattori - likes: 0 | 03/09/2012 (11:17:38) |
Ma un'azienda con meno di 10 lavoratori che ad oggi abbia già optato per la redazione di un documento di valutazione dei rischi condiviso tra tutte le figure della sicurezza, deve rieditare il medesimo documento documento secondo le procedure standardizzate? Perchè l'articolo 29 dice al comma 5 che "i ddl EFFETTUANO" e al comma 6, parlando di quelli fino a 50 lavv. "possono effettuare". Dal punto di vista del principio di prevenzione un DVR completo e organico non ha senso sia buttato per essere, nell'arco di 2 mesi, sostituito da una versione redatta secondo le procedure standardizzate. |
Rispondi Autore: Lucio Fattori - likes: 0 | 03/09/2012 (11:33:40) |
La circolare di CNA riporta quanto segue: "L’annunciato decreto dovrebbe inoltre contenere, così come raccomandato dalla Commissione, i seguenti chiarimenti e modalità: la validità di assolvere l’obbligo previsto al comma 5, anche per le imprese fino a 10 lavoratori, utilizzando un documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 29, co. 1, 2, 3, 4, del T.U. per tutte le imprese che hanno deciso o decideranno di adottarlo in luogo delle standardizzate;" Quindi a quanto sembra questa modifica sarà inserita nei prossimi articolati legislativi. |
Rispondi Autore: Gambera Angelino - likes: 0 | 07/09/2012 (14:33:02) |
Sig.Lucio Fattori io penso che le procedure standardizzate debbano essre redatti dalle aziende che non hanno ancora provveduto a redigere un documento di valutazione dei rischi,in quanto il D.V.R è già un documento più efficace di semplici procedure standard.Quindi chi ha già il dvr buon per loro. |