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Uso eccezionale di attrezzature per il sollevamento di persone
Il Ministero del lavoro, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nel parere sono fornite indicazioni a tutti gli operatori relative a quali limitate situazioni legittimino l’uso – che rimane eccezionale – di attrezzature di lavoro per sollevare persone, ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni.
Ricordiamo che il decreto legislativo 81/2008 prevede al punto 3.1.4 dell’Allegato VI che “il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titoloeccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”.
La Commissione ha quindi identificato nella circolare alcuni casi in cui ritiene che si possa applicare il criterio di “eccezionalità”, tra i quali citiamo il caso di operazioni svolte in emergenza o di attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio.
