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Trasporto merci pericolose su strada

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

15/06/2001

Pubblicato sulla G.U. il decreto ministeriale 3 maggio 2001, recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 .

Novita' per il trasporto di merci pericolose su strada. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6.6.2001 il decreto ministeriale 3 maggio 2001 ''Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.''

L'articolo 1 del decreto 3 maggio 2001, emanato dal ministero dei trasporti, delimita l'ambito di applicazione del provvedimento; in particolare '' si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprieta' o sotto la responsabilita' delle Forze armate.''

Nelle disposizioni generali, presentate all'art.3 e' disposto che non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al decreto 3 maggio 2001.

Ferme restando le altre disposizioni del decreto appena pubblicato, ''il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A e' autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, in particolare per quanto riguarda:
a)l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
b) la costruzione, le attrezzature ed il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.''

Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purche' tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR (l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche).

Testo completo del decreto

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