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SICUREZZA DELLE MACCHINE “OBSOLETE”

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

12/04/2006

Pubblicate dell’Ispesl le “Linee Guida sull'adeguamento delle attrezzature di lavoro ai requisiti costruttivi previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n.62 art. 29” (Legge Comunitaria 2004: art. 29).

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Il Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’Ispesl ha reso disponibile nell’area Linee Guida Tecniche del sito il documento “Legge Comunitaria 2004: art. 29 “Linee Guida sull'adeguamento delle attrezzature di lavoro ai requisiti costruttivi previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n.62 art. 29” (File Pdf 2.3 Mb).

Ricordiamo che il termine ultimo per l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 29 della Legge 62/05 era il 12 novembre 2005. Le linee guida, quindi sono da considerarsi uno strumento per gli “organismi incaricati della vigilanza in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro” (oltre a quanti non si sono ancora messi in regola nei termini previsti…).

Le linee guida ricordano inizialmente le modifiche introdotte nel testo del D.Lgs 626/94 dall’art. 29 della Legge 62/2005 ed in particolare quelle specificate nell’allegato XV “Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche” (da applicarsi solamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e nonsoggette a norme di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo): 

2-bisUlteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2-bis.1La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. 

In appendice sono riportate leDirettive europee di prodotto applicabili alle attrezzature di lavoro.

 

 

 

 

 

 

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