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REACH e CLP: la selezione delle imprese oggetto di controllo
Milano, 4 Giu – Il punto 6 del Decreto n.10009 della Regione Lombardia del 28 ottobre 2011 – recente le " Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia"- prevede lo sviluppo di una metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.
È stato dunque redatto un documento dal titolo "Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP", nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2011-2013, in grado di fornire linee di indirizzo finalizzate ad una trasparente ed oggettiva selezione delle imprese.
Il documento è stato infine approvato il 21 maggio 2012 dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, con Decreto n. 4398.
Le “Metodologie di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP", allegate al decreto, ricordano innanzitutto che il Piano Nazionale dei Controlli sull'applicazione del Regolamento REACH - Anno 2011 (di seguito Piano controlli 2011), trasmesso dal Ministero della Salute alle Regioni e PP.AA. con nota prot. 16249 del 5 luglio 2011, “ha individuato, in coerenza con il progetto dell'ECHA REF 2, alcune tipologie merceologiche di imprese da sottoporre a controllo formale e sostanziale di conformità”.
E il Laboratorio di Approfondimento Rischio Chimico ha scelto di “porre l'attenzione sulle imprese classificate con ATECO primario 2002 cod. 24.3. (ATECO 2007 cod. 20.3) "Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici", con sede legale in Regione Lombardia.
La Regione Lombardia ha dunque provveduto ad estrarre dall'applicativo Impres@, che attinge alla banca dati della Camera di Commercio di Milano, l'elenco delle aziende con ATECO primario 2002 cod. 24.3. ( ATECO 2007 cod. 20.3) "Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici"selezionando successivamente le Imprese attive e rientrati nei parametri "grandi e medie imprese".
Tale selezione ha dato come esito “un elenco di 22 imprese con sede legale in Regione Lombardia di cui è stato verificato, tramite il supporto di ARPA Lombardia, se ricadenti negli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/1999 (RIR) e/o di cui al titolo III del D.Lgs 152/06 in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”.
Successivamente le ASL hanno richiesto al rappresentante legale delle imprese selezionate le informazioni di cui all'allegato A delle già citate "Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia".
Le schede, compilate e pervenute entro i termini temporali previsti, sono state 20 (“in un caso un'azienda non era risultata attiva, in un altro caso l'impresa ha ricevuto la scheda informativa in ritardo dall'ASL).
Le schede informative pervenute, rese anonime, sono state “sottoposte alla valutazione dei componenti del Laboratorio che, dopo ampia discussione, hanno stabilito di escludere da tale elenco le imprese con la sola sede legale sul territorio regionale e di selezionare le seguenti informazioni ritenute significativamente utili ai fini di una individuazione di priorità:
- importazione dl sostanze, intendendo l'avvenuta introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di una o più sostanze chimiche;
- fabbricazione o importazione dl una o più sostanze con proprietà tossicologiche, intendendo prioritarie le sostanze classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione tossicologica (CLP) ovvero le sostanze dotate di capacità lesiva grave e/o irreversibile (es. Frasi R della serie 40-49 e della serie 60-68 e le frasi H della serie 300 con particolare attenzione alle sostanze CMR, segnalate come pericolose senza caratterizzazione o come N.P. senza giustificazione adeguata);
- tonnellaggio annuo di sostanze importate/fabbricate > 1000 calcolato sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti;
- importazione di miscele intendendo l'avvenuta introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di una o più miscele;
- importazione/fabbricazione di miscele con proprietà tossicologiche, intendendo prioritarie le miscele classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione tossicologica (CLP ) ovvero miscele contenenti sostanze dotate di capacità lesiva grave e/o irreversibile (es. Frasi R della serie 40-49 e della serie 60-68 e le frasi H della serie 300 con particolare attenzione alle sostanze CMR, segnalate come pericolose senza caratterizzazione o come N.P. senza giustificazione adeguata);
- tonnellaggio annuo di miscele importate/fabbricate > 1000 calcolato sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti;
- destinazione d'uso della miscela importata/fabbricata intendendo prioritaria quella destinata al consumatore finale”.
Dunque a ciascuno di questi indicatori è stato attribuito un "peso di ponderazione” in punti centesimali e nel documento, allegato al decreto, è presente una tabella/elenco formulata sulla base degli indicatori selezionati e dei relativi pesi ponderati.
Concludiamo questa breve disamina evidenziando che l'importazione “è da considerarsi come definito dal Reg. REACH e che l'informazione desunta dalla scheda informativa è da intendersi riferita all'entità legale a prescindere dalla collocazione dei siti produttivi e non ad ogni singolo sito produttivo”.
Tiziano Menduto
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