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Piu' garanzie per i consumatori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

15/03/2002

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa nuovi termini per il cambio della merce difettosa.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40) il decreto legislativo n.24 del 2 febbraio 2002, ''Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo''.
Il provvedimento introduce nuove garanzie per i consumatori che, d'ora in poi, avranno tempi piu' lunghi per far valere i propri diritti nel caso i prodotti acquistati siano difettosi.
La garanzia per i beni di consumo non sara' piu' di un anno, ma di due anni dalla data di consegna del bene; inoltre il consumatore potra' segnalare al venditore un eventuale difetto entro due mesi dalla data in cui l'ha scoperto (il termine precedente era di 8 giorni). D.Lgs. 24/2002 stabilisce che in caso di ''difetto di conformità'', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Il decreto fissa le situazioni nelle quali il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, e quelle nelle quali puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il decreto precisa inoltre quanto deve essere necessariamente indicato nelle ''garanzie convenzionali ulteriori ''. Di questo tipo di garanzia e', ad esempio, l'impegno preso dal venditore nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato qualora il bene acquistato non corrisponda alle condizioni enunciate nella pubblicita'.
La garanzia convenzionale deve, ad esempio, necessariamente indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
Le disposizioni introdotte dal decreto non sono retroattive, non si applicano cioe' alle vendite dei beni per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento(23.03.02).

Inoltre fino al 30 giugno 2002, le disposizioni riguardanti la ''garanzia convenzionale'' non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima del 23 marzo 2002.
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