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Il testo unico aggiornato nella versione gennaio 2026: quali sono le novità?
Brescia, 28 Gen – Negli ultimi anni il quadro normativo italiano relativo alla salute e sicurezza sul lavoro ha subito una significativa accelerazione, con numerosi interventi che hanno modificato l’impianto delineato dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Ad esempio un primo passaggio è rappresentato dal decreto-legge 19/2024, convertito nella legge n. 56/2024, che ha introdotto nuovi strumenti di prevenzione e controllo, in particolare la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri. Una ulteriore svolta si è avuta con l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione, che ha riordinato e unificato i precedenti accordi in materia di formazione obbligatoria per tutti i soggetti del sistema prevenzionistico. E il percorso di evoluzione normativa è poi continuato con il decreto-legge 159/2025, recentemente convertito in legge con la legge 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
È evidente che, con queste novità che spesso comportano modifiche rilevanti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), diventa ancora più importante il lavoro svolto dal Dott. Ing. Gianfranco Amato (CTSS, Inail) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ATS Pavia), nel fornire, a coloro che vogliono rimanere aggiornati sulla normativa vigente, un importante strumento informativo.
Si tratta dell’aggiornamento del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e arricchito di note e vari provvedimenti (circolari, note, interpelli, ...) in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ci soffermiamo oggi sull’aggiornamento nella versione gennaio 2026, versione che ci permette, ad esempio, di poter aggiornare il Testo Unico con tutte le modifiche operate dal D.L. 159/2025.

Segnaliamo, come indicato in copertina, che il testo “non riveste carattere di ufficialità”, che le versioni ufficiali dei documenti contenuti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure su vari altri siti ( Ispettorato, Ministero del Lavoro, Normattiva, …). E che le considerazioni esposte “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.
Nell’articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:
- Testo coordinato nella versione di gennaio 2026: le novità
- Decreto direttoriale sulla visualizzazione della patente a crediti
- Ostensione della patente a crediti: soggetti e modalità
Testo coordinato nella versione di gennaio 2026: le novità
Riprendiamo alcune delle novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella versione di gennaio 2026 ricordando anche che, da questa edizione, “il periodico decreto con l’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, non sarà più inserito” nel documento (viene sostituito con un link esterno in cui sono pubblicati i relativi decreti, in costante aggiornamento).
Queste le novità della nuova versione, come riportate nella parte del testo riservata agli “Aggiornamenti”:
- Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 recante “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 105 del 30/04/1956, in vigore dal 1 maggio 1956;
- Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo” pubblicato Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
- Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
- Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” pubblicato sul supplemento ordinario n. 219 alla G.U. n. 293 del 14/12/1996, in vigore dal 29/12/1996;
- Inserito il link esterno alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, n. 25/69/CR6bis/C7 approvate dalla Conferenza delle Regioni e della Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025;
- Inserito il link esterno al Decreto del Direttore dell’INL n. 43 del 25/06/2025 sulle modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti;
- Inserito il link esterno al Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 95 del 09/07/2025 di adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”;
- Inserita la nota INL prot. 5945 del 08/07/2025 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”;
- Inserita la nota INL del 15/07/2025 prot. n. 288 avente ad oggetto: “Riconoscimento crediti aggiuntivi”;
- Inserita la nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16/07/2025, prot. n. 6261 avente ad oggetto: “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”;
- Inserita la nota INL prot. 1496 del 29/07/2025 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti – Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali”;
- Inserita l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3-bis, introdotta dal D.L. 30/06/2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2025, n. 118;
- Inserite le modifiche introdotte dal DM 15/07/2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) all’art. 6 e all’allegato II, punto 3, comma 4, punto 4, comma 4, punto 5, comma 2, lettera a) e al punto 5, comma 7, del DM 01/09/2021;
- Inserita la nota INL prot. n. 7269 del 03/09/2025 ad oggetto: “Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-leggee 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni”;
- Inserito l’ interpello n. 1/2025 del 18/09/2025;
- Aggiornato l’art. 4, comma 1, del decreto 24 gennaio 2011, n. 19 con le modifiche apportate dal Decreto 4 agosto 2025, n. 152 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 236 del 10/10/2025 in vigore dal 25/10/2025;
- Inserito l’interpello n. 2/2025 del 20/11/2025;
- Inserito l’art. 3-bis e le modifiche agli artt. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113, 115 e agli Allegati I-bis e XII operate dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) con le note agli artt. 3-bis, 37 comma 4 lett. a), 18 comma 1 lettera u), 26 comma 8, 55 comma 5 lettera i);
- Inserito l’Allegato XLIII-ter e le modifiche agli artt. 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261 e 262, operate dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) in vigore dal 24/01/2026;
Decreto direttoriale sulla visualizzazione della patente a crediti
Ogni nuova versione del documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106” ci permette anche di approfondire alcune recenti novità normative.
Ci soffermiamo oggi sul Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025 del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) relativo alle nuove modalità di visualizzazione disponibili sulla piattaforma INL in relazione alla patente a crediti.
Il presente provvedimento individua le “modalità di ostensione” – per cui, in questo caso, le modalità di visualizzazione, accesso ed esibizione - delle “informazioni concernenti la patente a crediti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione in ragione delle specifiche finalità individuate all’articolo 5 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E si fa anche riferimento al rispetto del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.
Come indicato nell’art. 2, l’Ispettorato nazionale del lavoro è “titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC) erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato nazionale del lavoro”. E le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite nelle seguenti sezioni (art. 3):
- “Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
- Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
- Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
- Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
- Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
- Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione”.
Ostensione della patente a crediti: soggetti e modalità
Sono poi abilitati (articolo 4) a visualizzare le informazioni relative alla patente, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e nei limiti di cui all’articolo 6, i “soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 di seguito individuati:
- titolari della patente o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Ad esempio (art. 6) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale “accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nonché il responsabile dei lavori “accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Inoltre i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori “accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e c) ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento”.
Infine, segnaliamo l’articolo 8 in cui si indica che “trovano applicazione le misure tecniche di sicurezza indicate nell’allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura, oltre che dell’importante documento di Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore (ATS Pavia), del DD INL n. 43 del 25 giugno 2025 e dell’allegato A dal titolo “Misure di sicurezza tecniche e operative implementate sui sistemi informatici INL”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – gennaio 2026”, a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione gennaio 2026 (formato PDF, 24.30 MB).
Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Il testo del D.lgs. 81/2008 aggiornato al mese di gennaio 2026”.
Scarica la normativa presentata nell’articolo:
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