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Il principio di specialità nel quadro delle norme di sicurezza sul lavoro

Il principio di specialità nel quadro delle norme di sicurezza sul lavoro
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Normativa

12/09/2014

Il rapporto tra norme speciali e generali: Titolo I del DLgs.81/08 e Titoli specifici e non solo…Esempi e metodi di applicazione di tale principio in relazione agli obblighi di salute e sicurezza: il criterio dei “cerchi concentrici”. Di A.Guardavilla.

 
Commento a cura di Anna Guardavilla.
 
Abbiamo avuto modo di parlare, in un recente approfondimento [1], del criterio “gerarchico” di coordinamento delle norme, che regola il rapporto tra le fonti primarie e secondarie e secondo cui le norme di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore. E abbiamo ricordato che questo criterio può essere visualizzato con la figura geometrica della piramide.
Quando parliamo di criterio di “specialità”, invece, come faremo in questo articolo, e cioè del criterio che prevede che la norma speciale prevalga su quella generale, dobbiamo fare riferimento ad un’altra figura geometrica; quella del cerchio. O meglio: dei cerchi (al plurale, dato che stiamo parlando del rapporto tra più norme).
E più in particolare, dei cerchi concentrici.
 
Ma procediamo per gradi, chiarendo anzitutto a quale esigenza risponda il criterio (o principio) di specialità, per poi esaminare in cosa consista, come si applichi e quale funzione svolga all’interno del sistema normativo.
 


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Quante volte sarà capitato ad un RSPP, ad un medico competente o comunque ad un operatore della prevenzione di rendersi conto che una certa “problematica” (ad es. un certo adempimento) è di fatto regolata da due norme, una più specifica rispetto alla problematica stessa e una più generale ma nell’ambito della quale, pur in termini molto generali, la fattispecie può essere comunque ricompresa.
In questi casi ci si trova di fronte ad una problematica che rientra concettualmente nel campo di applicazione di due norme, laddove singolarmente considerate. Norme che saranno per lo più anche presidiate da sanzioni diverse.
E quindi quante volte sarà capitato di domandarsi: quale norma tra le due va applicata (in termini di precetto e anche di sanzione) dato che teoricamente la problematica rientra nell’ambito applicativo di entrambe le norme (in termini di obbligo o divieto)?
Se la questione viene affrontata mettendo in relazione la problematica stessa con ciascuna di queste norme guardate isolatamente, essa pare difficile da risolvere. Se invece la questione viene affrontata ponendo in relazione tra loro le due norme (speciale e generale) e applicando così il principio di specialità alla problematica presa in esame, allora si può arrivare agevolmente - o comunque con un percorso corretto - a comprendere quale sia la norma da applicare.
 
Vediamo a questo punto cosa esprime il principio di specialità e poi facciamo degli esempi.
 
Il principio di specialità è previsto dall’art. 15 del codice penale (“materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale”) [2] secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.”
 
Questa norma conosce un’applicazione specifica nell’ambito della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto il Testo unico nel 2008 ha inserito all’interno del Titolo XII (“Disposizioni in materia penale e di procedura penale”) l’art. 298 (“Principio di specialità”) che prevede che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I del presente decreto e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale”.
 
Facciamo un esempio.
L’articolo 37 del testo unico disciplina la formazione che devono ricevere i lavoratori e prevede l’obbligo generale del datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sia sui concetti generali che sui rischi specifici previsti dai titoli del testo unico successivi al primo. [3]
Dopodiché i vari titoli specifici prevedono obblighi di formazione relativi ai rischi specifici. Prendiamo ad esempio il titolo VII sui videoterminali, che all’art. 177 [4] prevede un obbligo di formazione specifica ai videoterminalisti. Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di adempiere a questo obbligo, egli potrà ricevere la sanzione specifica prevista dall’art.178 c 1 lett. a), per quanto concettualmente e potenzialmente l’omessa formazione ad un lavoratore ricada anche nel campo di applicazione dell’art. 37 quale norma generale e quindi in termini sanzionatori nell’art.55 c. 5 lett.c) (ma sappiamo che, applicando il principio di specialità, si applica in questo caso la norma speciale, essendo completa sia di obbligo che di sanzione).
Gli esempi potrebbero essere innumerevoli: basti pensare alle norme contenute nel titolo I e nei titoli specifici su valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, DPI, obblighi dei vari soggetti, o basti pensare al rapporto tra titolo I (art. 26) e titolo IV (per un datore di lavoro-committente).
 
A questo punto dobbiamo però anche tenere presente che può ricorrere anche il caso inverso, in cui la norma speciale venga abrogata - e quindi alle fattispecie prima da essa regolate si applichi a quel punto la norma generale - oppure in cui la norma speciale non preveda la sanzione per alcuni soggetti a carico dei quali pure sono previsti obblighi specifici (è il caso della norma speciale che contiene il precetto ma non la sanzione).
 
Un rapporto di specialità - anche qui configurabile con dei cerchi - esiste anche tra il codice civile (art. 2087 c.c.) e il D.Lgs.81/08 stesso, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, come ci ricorda la Cassazione quando afferma che “il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo 81/08, dalla “norma di chiusura” stabilita nell’articolo 2087 del codice civile, che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 28 gennaio 2009 n. 4123).
 
Un’ultima annotazione, che riteniamo molto importante.
L’applicazione corretta del principio gerarchico e quella del principio di specialità appaiono semplici ma all’atto pratico non lo sono sempre, e sono tanto più importanti quanto più si riscontra, nel confronto con gli operatori che ogni giorno devono applicare le norme prevenzionali, che una inesatta applicazione di tali principi a livello concreto può facilmente portare ad errori assolutamente involontari nell’ottemperanza agli obblighi (con riferimento al principio di specialità, si pensi anche solo ad esempio, nei mesi successivi all’emanazione della legge 123 del 2007, alle difficoltà di inquadramento nelle prime circolari ministeriali del rapporto tra sospensione dell’attività imprenditoriale e sospensione del cantiere; o alle difficoltà per gli operatori di inquadrare correttamente il rapporto tra DUVRI e PSC in alcuni casi particolari, etc.).
Così come a volte infatti si osserva che purtroppo, parlando di principio gerarchico, la norma secondaria (es. Accordo Stato-Regioni, D.M. etc.) viene guardata e analizzata senza fare riferimento (per l’aspetto sanzionatorio oltre che - a monte - per quello relativo al contenuto dell’obbligo, al campo di applicazione dell’obbligo, ai destinatari etc.) alla norma primaria di riferimento, conducendo così a conclusioni scorrette e monche, allo stesso modo talora si riscontra che non sempre il rapporto tra la norma generale e la norma speciale nella pratica applicativa viene individuato correttamente e che talvolta viene identificato erroneamente anche dove non sussiste “pienamente” o dove non sussiste propriamente.   
 
Val la pena dunque concludere rifacendosi al criterio dei cerchi concentrici ed enunciandolo in maniera più precisa.
L’immagine dei cerchi concentrici ci viene suggerita dalla Corte di Cassazione, e nel focalizzarla - nell’estratto che segue -  si può tornare col pensiero all’esempio su riportato relativo alla formazione o agli altri esempi citati.
In Cassazione Penale, Sez. III, 27 giugno 2006, n. 28350, i cerchi concentrici vengono così ricostruiti o, con un po’ di fantasia, “disegnati”: “la Corte Suprema ha già statuito che il principio di specialità è invocabile quando gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale, la quale deve contenere qualche elemento in più, di carattere particolarmente qualificante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, ove questa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo di quella generale.
È necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, in modo tale che quello più ampio contenga in sé quello minore ed abbia un settore residuo destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità (v. conf. Cass. sez. 4^ pen., 26/3/1993, Costarelli e 18/3/1983, Saracino; sez. 2^ pen., 30/11/1983, Colucci).”
 
 
 
 
 


[1] A. Guardavilla, La gerarchia delle fonti nel quadro delle norme di sicurezza sul lavoro, in Puntosicuro del 19 giugno 2014 n. 3340.
[2] Articolo inserito nel Titolo I del Codice Penale (“Della legge penale”).
[3] Tralasciamo qui di prendere in esame il rapporto tra questa norma e l’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 in quanto in questo contributo non trattiamo del principio gerarchico bensì del principio di specialità e quindi ciò che ci interessa è il rapporto tra il titolo primo e i titoli specifici e in particolare tra le norme primarie sanzionatorie contenute in tali titoli.
[4] Art. 177 c. 1 lett. b) D.Lgs.81/08.



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Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 0
12/09/2014 (09:38:27)
Buongiorno,
interessantissimo articolo per gli addetti ai lavori, ma la domanda nasce spontanea, quali saranno gli scenari in materia di sicurezza sul lavoro dopo la modifica del titolo V della costituzione, alla quale sta operando in questi giorni l'attuale governo?
Ossia ritornando allo stato la competenza esclusiva in materia, tutte le norme regionali, gli accordi e tutti gli altri atti delle regioni andranno rivisti, varranno come norme speciali,si dovranno uniformare in un unica norma?
Spero vivamente che la risposta a questo quesito non sia un ulterione centrifuga di norme, leggi, decreti e deleghe da andarci a sbattere la testa.
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
12/09/2014 (10:24:43)
Sarebbe interessante approfondire l'argomento per quanto riguarda le uscite di emergenza confrontando il punto 1.6.3 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08 con il punto 3.5 del DM 10/03/98 entrambe riguardanti le uscite di emergenza. I requisiti minimi sono, però, molto differenti.
- il p.to 1.6.3 del D.Lgs. 81/08 prevede un'uscita di larghezza almeno pari a 80 cm fino a 25 lavoratori; da 26 a 50 un'uscita di larghezza almeno 120cm e che si apra verso l'esodo.
- il p.to 3.5 del DM 10/03/98 prevede un'uscita fino a 50 persone di larghezza 1 modulo (60cm che divengono, essendo l'unica, minimo 80cm).
in più il DM 10/03/98 richiede (p.to 3.9 a.) che la porta si apra verso l'esodo per affollamenti superiori a 50 persone (e non 26 come il DLgs 81/08).

Entrambe le norme sono a carattere speciale; l'allegato IV è richiamato dal Titolo II del D.Lgs. 81/08 ed il DM 10/03/98 è specifico di per se.

Spero di essere stato chiaro.
Ringrazio per eventuali commenti.

Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 0
12/09/2014 (11:16:58)
Alessandro, in base al criterio di gerarchia delle fonti dovrebbe prevalere il Decreto legislativo, in quanto fonte primaria rispetto al decreto ministeriale.
In base al principio di specialità dovrebbe prevalere il DM 10 marzo 1998 perchè più ampio e specifico ai fini dell'antincendio rispetto all'81/08.
Io sinceramente interpreto a modo mio, ossia se l'azienda ove sto operando la valutazione dei rischi prevede solo la presenza di lavoratori, applico il dettato dell'81/08, se invece è prevista la presenza anche di pubblico occasionale o clientela applico il DM 10 marzo 98, dato che questa norma si deve applicare a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori dipendenti.
...naturalmente il mio è un punto di vista...migliorabile.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
12/09/2014 (14:31:22)
Ancora una volta dai commenti dei colleghi Pietro e Alessandro si evince come in Italia le norme siano a dir poco paradossali, ossia sullo stesso argomento il legislatore emette due leggi completamente differenti tra loro.
Semplicemente ridicolo !!!
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0
12/09/2014 (14:47:48)
Pietro e Davide vi ringrazio dei vs. commenti.
Ho voluto portare questo esempio proprio per la sua lampante assurdità.
Pietro, considerando la tua ipotesi risulta che la popolazione lavorativa è maggiormente tutelata della popolazione in genere (intesa come anziani, bambini, ecc.)... qualsiasi altra norma (campi elettromagnetici in primis) tutela maggiormente la popolazione generale rispetto al lavoratore (considerando questo una persona adulta in buono stato di salute ecc.).
Spero che il futuro decreto antincendio sistemi quest'anomalia perché, sembrerà strano, ma è su questi argomenti che imprese, consulenti, ispettori, ecc. dibattono impiegando (perdendo) tantissimo tempo per decidere se servono una o due porte per un bar con 30 posti a sedere.
grazie e buona giornata
Rispondi Autore: Alessio - likes: 0
13/09/2014 (11:04:58)
Complimenti Guardavilla è il secondo aricolo molto interessante che pubblica
Rispondi Autore: andrea martini - likes: 0
17/09/2014 (11:06:15)
Innanzitutto complimenti per il bellissimi articoli, gerarchia delle leggi e principio di specialità.
Però c’è un’altro principio di specialità, quello della L. 689/81. questo come si inserisce nel contesto legislativo?
Ad esempio nel caso in cui un installatore non esegue gli impianti secondo le norme dell’UNI e del CEI, che sono facoltative ma TUTTI si attengono ad esse. E’ sanzionato dal DM 37/08 amministrativamente o dal D.Lgs. 81/08 penalmente? Sotto un estratto di cui sopra.
GRAZIE

Legge 689/81 Art. 9
(Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

D. Lgs. 81/08 Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

D.M. 37/08 Art. 6.

Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
Rispondi Autore: paolo - likes: 0
17/09/2014 (19:11:45)
per Andrea Martini

credo che il D.Lgs 81/08 non sia norma penale ma norma speciale, il principio di specialità della 689/81 regola i rapporti tra il codice penale e le norme speciali
Rispondi Autore: Gian piero Fiore - likes: 0
22/09/2019 (18:09:50)
Scusate, ma studiando un argomento inerente il sistema sanzionatorio penale tributario mi è sorto un quesito:
Esempio:
All art 5 del dlgs471/97 prevede l ipotesi di "violazione relativa alla dichiarazione IVA e si sovrappone alla previsione di cui all art 5 del dlgs 74/2000 che punisce con la pena della reclusione da 1 e 6mesi a 6 anni "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle....."
La domanda inerente al principio di specialità (art 19 dlgs 74/2000) è:
In che senso si applica LA DISPOSIZIONE SPECIALE? IN COSA CONSISTEREBBE PRATICAMENTE LA SANZIONE/PENA?)
Grazie

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