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Gestione rifiuti: le novità per i responsabili tecnici

Gestione rifiuti: le novità per i responsabili tecnici

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Normativa

18/01/2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito con una nuova circolare alcuni aspetti relativi alle modalità di formazione ed ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico in attuazione della Delibera 6/2017.

In risposta a diversi quesiti, il Comitato Nazionale dell’ Albo Gestori Ambientali ha chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità di formazione ed ai requisiti necessari per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera che ne ha fissato i requisiti.

 

In attuazione di quanto disposto con la Delibera n.6 del 30/5/2017, con questa circolare del 12 gennaio 2018 il Comitato Nazionale ha definito che:

 

Requisiti del Responsabile Tecnico per le categorie 4 e 5

Il RT che ricopre tale ruolo per la cat.5 si considera idoneo anche per la cat.4, purchè gli anni di esperienza necessari per tale categoria non siano superiori a quelli previst per la classe di appartenenza della cat.5.

 

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Affiancamento al Responsabile Tecnico

L’art.1 co.2 lett.d) della delibera 6/2017 prevede, a dimostrazione dell’esperienza, l’attività come dipendente in affiancamento al RT.

Il computo di tale esperienza decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, pertanto non è possibile comprendere in tale computo periodi antecedenti tale data. In prima applicazione, la comunicazione dev’essere inviata tramite pec alla competente Sezione dell’Albo allegandovi la ricevuta del versamento del diritto di segreteria con importo pari a quello previsto per le variazioni dell’iscrizione all’Albo.

Questa esperienza acquisita mediante affiancamento può essere utilizzata per qualunque classe della categoria in cui l’impresa è iscritta. Inoltre l’esperienza maturata per la cat.5 è valida anche per l’iscrizione nella cat.4.

 

In caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante a cui è stato affiancato il soggetto interessato ad acquisire la qualifica di RT, l’impresa deve comunicarlo entro 30 giorni alla competente Sezione dell’Albo utilizzando il modello di cui all’allegato B alla delibera 6/2017, esprimendo la volontà di proseguire tale periodo di affiancamento. Se la comunicazione non viene inviata entro i suddetti 30 giorni, l’affiancamento viene sospeso ma il periodo maturato rimane comunque valido.

Al termine del periodo di affiancamento, il dipendente deve dimostrare l’acquisizione dei requisiti di esperienza.

 

Verifiche d’idoneità

L’art.2 co.3 della delibera n.6/2017 vieta, in caso di non superamento della prova, la sua ripetizione prima di 60 giorni. Questo divieto non si applica nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova, che potrà quindi effettuarla alla prima data utile.

 

Per poter essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente all’attività risultante al 16/10/2017, data di entrata in vigore della delibera n.6/2017, il RT già in carica a tale data può non essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 

Dispensa dalle verifiche d’idoneità per i legali rappresentanti che svolgono anche la funzione di Responsabile Tecnico

Il legale rappresentante che ricopre anche l’incarico di RT viene dispensato dalle verifiche d’idoneità al raggiungimento dei 20 anni di esperienza nello stesso settore di attività.

La dispensa permane anche in caso di successive interruzioni dell’attività dell’impresa o dell’incarico di RT, mentre le possibili interruzioni intermedie nel periodo necessario per raggiungere i 20 anni di esperienza possono riguardare sia l’incarico di RT sia quello di legale rappresentante.

Per richiedere questa dispensa, il legale rappresentante deve presentarne richiesta alla competente sezione presentando i modelli A e B allegati alla circolare.

 

Disposizioni transitorie

Ai Responsabili Tecnici nominati dopo il 16/10/2017 in seguito a domande presentate prima di tale data, si applicano le disposizioni transitorie previste dall’art.3 co.1 della delibera e quindi possono continuare a svolgere l’attività fino al 16/10/2022, data entro la quale dovranno sostenere, a partire dal 2/1/2021, le verifiche d’idoneità.

 

I Responsabili Tecnici in carica al 16/10/2017 conservano l’idoneità per le categorie e classi nelle quali operavano a tale data anche in caso di variazioni nell’iscrizione dell’impresa o di interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino al 16/10/2022.

 

Il Responsabile che al 16/10/2017 ricopriva l’incarico per la cat.5 può ricoprire, in regime transitorio, il medesimo ruolo anche per la cat.4, purchè gli anni di esperienza necessari per la classe della cat.4 non superino quelli previsti per la classe nella quale già opera per la cat.5.

 

I Responsabili in carica al 16/10/2017 potranno effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l’iscrizione in un’altra categoria anche prima del 2/1/2021: in caso di esito positivo della verifica, i 5 anni di validità decorreranno dalla data di effettuazione della verifica, mentre in caso di esito negativo si applicherà il regime transitorio e quindi dovranno effettuare entro il 16/10/2022 le verifiche d’idoneità per il mantenimento delle categorie e classi in cui già operano.

 

Interpreta®

 

Scarica la normativa di riferimento:

Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.59 del 12/1/2018;

 

Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017.



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