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Decreto milleproroghe: cosa cambia in materia di sicurezza?

Decreto milleproroghe: cosa cambia in materia di sicurezza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

09/01/2017

Una rassegna delle più rilevanti proroghe in materia di salute e sicurezza contenute nel nuovo Decreto Legge 244/2016. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità del Sistri e le proroghe alla normativa antincendio nelle scuole.


Roma, 09 Gen – A ricordarci ogni anno che l’Italia è un paese costellato da continui ritardi nell’applicazione delle norme e, conseguentemente, da continue proroghe alle scadenze, è il cosiddetto decreto milleproroghe. Un decreto che viene generalmente approvato dal Consiglio dei Ministri a fine anno, entra in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione.

 

In particolare il decreto milleproroghe di quest’anno (DL 244/2016) è stato approvato il 29 dicembre 2016 e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre.


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Nel Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244Proroga e definizione di termini” sono contenute più di 100 proroghe diverse su temi e ambiti molto differenziati:

- proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni; 
- disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei 
Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti;
- proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali; 
- proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca; 
- proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno; 
- proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione; 
- proroga di termini in materia di salute; 
- proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa; 
- proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; 
- proroga di termini in materia di giustizia; 
- proroga di termini in materie di beni e attività culturali; 
- proroga di termini in materia di ambiente; 
- proroga di termini in materia economica e finanziaria; 
- proroga di termini relativi a interventi emergenziali.
E per dare uno sguardo nel dettaglio di alcune delle proroghe più rilevanti alleghiamo all’articolo
il Comunicato Stampa n. 7 del 29 dicembre 2016 del Consiglio dei Ministri.
 

Come PuntoSicuro abbiamo invece il dovere di fermare brevemente l’attenzione su alcune delle proroghe che riguardano più direttamente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e i temi correlati.

 

Partiamo da una modifica apportata dal Decreto Legge al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(D.Lgs. 81/2008).

 

Una modifica dell’articolo 3, comma 2 del DL 244/2016 secondo cui fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).

 

Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

 

(…)

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

 

Altre modifiche in materia di istruzione possono avere conseguenze sulla sicurezza delle scuole.

 

Una modifica riguarda il pagamento dei lavori per la ristrutturazione degli edifici scolastici: i Comuni potranno utilizzare le risorse già stanziate per interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici e spostare il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017.

Un’altra modifica, che ha già avuto diverse critiche e che potrebbe diventare anche motivo per un’ennesima denuncia alla Commissione Europea, da parte dell’RLS toscano Marco Bazzoni, riguarda invece l'adeguamento della normativa antincendio nelle scuole: con la nuova proroga l'adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).

Ricordiamo che l’applicazione tassativa delle norme relative all’adeguamento antincendio delle strutture scolastiche è stata rinviata per più di venti anni ed è stato messo a punto un piano per l’adeguamento alle norme ( DM 12 maggio 2016). Un piano che avrebbe dovuto, ma non c’è riuscito, mettere in sicurezza per il 2016 le strutture scolastiche italiane.

 

Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

 

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

(…)

 

Veniamo invece alle frequenti deroghe in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

Con il milleproroghe è, ad esempio, prorogato al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistri. Prorogato anche fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

 

Art. 12 - Proroga di termini in materia di ambiente

 

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

 

Rimandando ad altri articoli l’approfondimento sui temi trattati e su altre proroghe, riportiamo infine due modifiche in materia di edilizia, sorveglianza e appalti.

 

Al Presidente dell'Anac (Autorità Nazionale Antocorruzione) sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento Expo Milano 2015. E a tal fine si avvale di un'Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza non oltre il 31 dicembre 2017 (senza proroga era il 31 dicembre 2016).

 

Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(…)

14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

(…)

 

Concludiamo con una proroga in materia di appalti, con la proroga di 24 mesi dei termini per l'intervento delle regioni nella definizione delle stazioni appaltanti per l'affidamento delle reti di distribuzione del gas (prima era di 18 mesi).

 

Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

 

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

 

 

 

 

Comunicato Stampa n. 7 del 29 dicembre 2016 del Consiglio dei Ministri” (formato PDF, 569 kB).

 

Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244 - Proroga e definizione di termini

 

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Pietro Pandolfi - likes: 0
09/01/2017 (09:37:28)
Grazie PuntoSicuro della puntualità e precisione nel fornire le notizie. Penso che sia veramente uno strumento di lavoro importante. Ne approfitto per augurare un Prospero Nuovo anno a tutta la Redazione e a tutti gli associati.
Rispondi Autore: Pietro Pandolfi - likes: 0
09/01/2017 (09:42:14)
Un grazie a PuntoSicuro per la puntualità e precisione nelle notizie, così si ha un ottimo strumento di lavoro.
auguri di un Prosperoso Anno Nuovo a tutta la redazione e a tutti gli associati.

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