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Decreto Destinazione Italia: l’aumento delle sanzioni e degli ispettori

Decreto Destinazione Italia: l’aumento delle sanzioni e degli ispettori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

14/01/2014

Il Decreto-Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 aumenta le sanzioni e gli importi correlati a misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. La destinazione delle somme e l’assunzione di 250 nuovi Ispettori del lavoro.

Roma, 14 Gen – Sotto l’albero di Natale, l’affollato “polverone normativo” di queste ultime settimane ha portato - tra i vari provvedimenti approvati con decreti legge – non solo proroghe ma anche sensibili aumenti di alcune sanzioni per gli imprenditori.
 
Dopo aver analizzato le proroghe contenute nel “consueto e cosiddetto  decreto milleproroghe”, il  Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, ci soffermiamo dunque sul cosiddetto “decreto destinazione Italia”, il Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

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In particolare il "destinazione Italia" prevede, per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:
- un aumento del 30% delle “somme aggiuntive” per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/2008;
- sanzioni decuplicate in caso di altre violazioni in materia di lavoro irregolare o di orario di lavoro.
 
Possiamo analizzare questo incremento delle sanzioni attraverso un documento pubblicato dal DPL di Modena dal titolo “Il Decreto Legge n. 145/2013: le novità in materia di lotta al lavoro irregolare e di subentro nelle imprese soggette a procedura concorsuale” a cura di Eufranio Massi, dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena.
 
Il documento ricorda che con il “decreto destinazione Italia” sono state introdotte alcune disposizioni “che riguardano, da vicino, la “materia lavoro” ed in particolare la lotta al lavoro irregolare, con un occhio anche finalizzato sia all’implementazione degli organici della vigilanza che alla razionalizzazione dell’attività degli ispettori sotto l’aspetto delle indennità di missioni e dell’uso del mezzo proprio”. In particolare le novità sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013 e tale data è “particolarmente importante per l’applicazione delle nuove sanzioni in materia di lavoro nero, di sospensione dell’attività aziendale e di violazione in materia di orario di lavoro (durata massima settimanale, riposi giornalieri e settimanali)” previste dall’art. 14 del DL 145/2013. Si ricorda, a questo proposito che, “in ordine a tali violazioni, sia, sempre, applicabile il principio del ‘tempus regit actum’, per cui se le stesse sono state compiute in data antecedente, seppur riscontrate dopo il 24 dicembre 2013, trovano applicazione le vecchie sanzioni”.
 
 Il documento dopo essersi soffermato su alcune novità relative all’articolo 11 del DL (Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione) analizza l’articolo 14 (Misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare).
 
In particolare la lettera a) del comma 1, “aumenta del 30% gli importi della maxisanzione per lavoro nero (il riferimento è all’art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito della legge n. 73/2002, modificata dall’art. 4 della legge n. 183/2010) e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14, comma 4, lettera c), del D.L.vo 81/2008: il tutto, non diffidabile ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004”.
 
Ricordando che la legge n. 183 del 4 novembre 2010 riguarda “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, si sottolinea che l’art. 4 della legge n. 183/2010, “intervenuto nel ‘corpus’ dell’art. 3 del D.L. n. 12/2002, affermava che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico, trovava applicazione la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tale importo calava in un arco pecuniario compreso tra i 1.000 e gli 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare, allorquando il dipendente, dopo un primo periodo in nero, fosse risultato occupato regolarmente da un momento successivo e, comunque, precedente all’accesso ispettivo”.
Tuttavia con il comma 1, lettera a) del DL 145/2013 l’importo della maxi sanzione, a partire dal 24 dicembre 2013, passa, “rispettivamente, a 1.950 ed a 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata sale a 195, secondo un orientamento che qualifica la stessa come sanzione aggiuntiva (circ. Ministero del Lavoro n. 38/2010)”. Inoltre l’importo della c.d. “mini maxi sanzione”, sempre a partire dal 24 dicembre 2013, passa, “rispettivamente a 1.300 ed a 10.400 euro, mentre la somma aggiuntiva di 30 euro a giornata sale a 39, sempre seguendo l’orientamento espresso sotto la lettera a)”.
 
DL 145/2013 - Art. 14 - Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
 
1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
(...)
 
 La lettera a) del comma 1 “aumenta del 30% anche le somme aggiuntive dovute in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale, secondo la previsione contenuta nell’art. 14, comma 4, lettera c) del D.L.vo n. 81/2008”.
Questo significa che “la somma aggiuntiva (che non è una sanzione) e che è legata alla riapertura dell’attività (cosa che comporta anche l’avvenuta regolarizzazione delle situazioni che hanno portato alla chiusura dell’attività come, ad esempio, il numero dei lavoratori ‘in nero’ in percentuale pari o superiore al 20% degli occupati), sale a 1950 euro, mentre per quelle correlate alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza l’importo aumentato va da 2.500 a 3.250 euro. Vele la pena di sottolineare come gli importi delle somme aggiuntive correlate alla sospensione, non essendo né sanzioni amministrative, né ammende, non erano rientrate nell’aggiornamento quinquennale del D.L.vo n. 81/2008, previsto dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013, in vigore dal 1° luglio 2013, secondo le precisazioni espresse dallo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013”.
 
Inoltre la lettera b) del comma 1, aumenta, invece, di “dieci volte gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18 – bis del D.L.vo n. 66/2003, con esclusione di quelle che fanno riferimento alla violazione dell’art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie”.
Ricordiamo che il D.Lgs. 66/2003 riguarda l’Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e che le sanzioni appena richiamate “riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne la durata massima del lavoro settimanale (48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione specificate nel CCNL) ed i riposi giornalieri e settimanali, mentre la ‘decuplicazionè degli importi non interessa la violazione dell’art. 10,comma 1, che disciplina la fruizione delle ferie”.
 
Segnaliamo che gli importi che aumentano dieci volte riguardano:
a) “il superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro al quale si applica, a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro (prima andava da 100 a 750 euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4.000 a 15.000 euro (prima era compresa tra 400 e 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è compresa in un arco ‘pecuniario’ che va da 10.000 a 50.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta;
b) il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero -11 ore -, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1.000 a 7.500 euro. Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate (rispettivamente, da 4.000 a 15.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro);
c) il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3.000 a 10.000 euro. Se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di dieci o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente e va da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.
 
Per sapere dove andranno poi gli incrementi derivanti dalle nuove sanzioni, è sufficiente leggere le lettere c) ed f) del comma 1. Il documento del DPL indica che “sono destinati ad appositi capitoli del Ministero del Lavoro e dovranno servire per finanziare misure di natura organizzativa in materia di contrasto al lavoro al lavoro nero ed irregolare, le attività di prevenzione e di promozione in materia di salute e sicurezza effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro (la disposizione esclude, letteralmente, le Direzioni Regionali del lavoro), le spese di missione del personale ispettivo, l’utilizzazione del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata alla ottimizzazione del servizio (su questo punto sarà necessario un decreto ‘concertato’ tra Lavoro ed Economia che dovrebbe vedere la luce entro i 60 giorni successivi alla conversione del D.L. n. 145/2013)”.
 
Ricordiamo inoltre che con il DL 145/2013 si arriva all’assunzione di 250 nuovi Ispettori del Ministero del lavoro ed emerge una “presa d’atto dell’Esecutivo” circa il ruolo degli organi di vigilanza periferici del Ministero, nella lotta alle irregolarità in materia di lavoro e “la convinzione che ‘i sacrifici economici’ affrontati ed anticipati dai singoli (si pensi alla messa a disposizione della propria autovettura, al costo della benzina, al disagio affrontato negli accessi disagiati e notturni) debbano avere un giusto riconoscimento (ora, i rimborsi delle mere spese di missione con il costo del carburante pari ad 1/5 avvengono a distanza di mesi)”.
 
DL 145/2013 - Art. 14 - Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
(...)
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Rimandiamo infine alla lettura integrale del documento del dirigente del DPL di Modena che contiene diverse riflessioni in merito a queste novità. Riflessioni sia in relazione alla tempistica della reale entrata in regime, sia al metodo adottato dall’esecutivo con il rischio – che dovrebbe essere corretto in fase di conversione - che riguardo alle sanzioni “per uno stesso fatto l’importo debba esser diverso, a seconda del soggetto che ha rilevato la violazione (ispettore del lavoro o ispettore dell’ASL)”.
 
Concludiamo sottolineando che il DL 145/2013 è entrato in vigore il 24 dicembre 2013, il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
 
 
 
 
DPL Modena, “ Il Decreto Legge n. 145/2013: le novità in materia di lotta al lavoro irregolare e di subentro nelle imprese soggette a procedura concorsuale” – Dottrina per il lavoro, a cura di Eufranio Massi, dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena (formato PDF, 90 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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