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Decreto del fare: la nota di commento di Confindustria
Pubblichiamo la nota di commento al decreto del fare redatta a cura di Confindustria Benevento. Segnaliamo che Confindustria ha già proposto interventi di modifica relativi agli aspetti critici introdotti nella legge di conversione del cd decreto del fare (in primo luogo, relativamente alle verifiche periodiche ed all’accesso ai dati da parte del sindacato esterno all’azienda in tema di appalti).
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Nota di approfondimento Legge 98/2013
Gli interventi in materia di salute e sicurezza sono contenuti negli articoli 32 (commi da 1 a 7 ter) e 35 della legge n. 98 del 2013.
Estensione della disciplina in materia di sicurezza ad ulteriori soggetti (art. 3 D.Lgs n. 81/2008)
La lettera 0a) dell'articolo 32, comma 1 (che modifica il comma 12 bis dell’art. 3, TU n. 81 del 2008) estende - con alcune specificazioni - ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
L'estensione riguarda (in aggiunta ai volontari, ivi compresi quelli che effettuano servizio civile, già previsti dal TU) i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, i soggetti che svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell'ambito di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di: associazioni sportive dilettantistiche; CONI; Federazioni sportive nazionali; Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE); enti di promozione sportiva; altri organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti.
Qualificazione delle imprese (art. 27 D.Lgs n. 81/2008)
La successiva lettera 0b) e la lettera a-bis) del comma 1 assegnano al Ministero del lavoro e non più alla Commissione consultiva permanente la definizione del "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi" previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 81/2008.
La modifica – dovuta alla difficoltà di fare sintesi in Commissione tra posizioni fortemente distanti – non rimuove la criticità relativa al coordinamento tra le previsioni delle due norme richiamate (non è chiaro, infatti, se i requisiti per la qualificazione che saranno definiti dal Ministero saranno relativi solamente ai settori che lo stesso organo deve individuare ex art. 27, ovvero se siano riferiti a tutte le imprese, in riferimento all’art. 26; se quest’ultima fosse l’interpretazione corretta, resterebbe incomprensibile la previsione della individuazione dei settori ai quali applicare il sistema di qualificazione delle imprese).
DUVRI (art. 26 D.Lgs n. 81/2008)
La lettera a) interviene sulla disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (commi 3 e 3-bis dell’art. 26 D.lgs n. 81/2008), richiesto in caso di “affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima”.
In riferimento al comma 3 dell’art. 26 del TU, la novella, senza modificare in nulla l’obbligo originario di redigere il DUVRI secondo le modalità indicate nel medesimo art. 26, aggiunge una facoltà per il datore di lavoro committente: questi, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (individuati dal decreto ministeriale previsto dalla successiva lettera b) - con riferimento alle attività sia del datore di lavoro committente, sia dell’impresa appaltatrice che dei lavoratori autonomi - potrà sostituire la redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti.
Da evidenziare il fatto che – analogamente a quanto già previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 – viene introdotta la previsione dell’accesso ai dati (peraltro non chiaramente individuati) non solamente da parte del RLS ma anche degli “organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale”.
Nel corso dell’esame del DDL di conversione del decreto legge al Senato erano state proposte iniziative emendative volte a confermare il testo originario che non prevedeva tale accesso ai dati e a rimuovere, così, le criticità introdotte dall’iter parlamentare.
In riferimento al comma 3-bis dell’art. 26 del TU, la disposizione conferma l’esclusione dall'ambito di applicazione di redazione del DUVRI o nomina dell’incaricato dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (erano dieci nel testo originario del decreto-legge), sempre che i lavori non comportino i rischi menzionati nella medesima previsione (cui sono stati aggiunti: rischio incendio alto, attività in ambienti confinati, amianto, agenti mutageni). La disposizione precisa, inoltre, cosa si intende per uomini- giorno, delimitando il periodo temporale di riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.
La lettera b), inserendo il comma 6-ter all’art. 29 del TU):
- demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali nei quali è possibile sostituire la redazione del DUVRI con la nomina di un incaricato;
- semplifica, per tali settori, le modalità di valutazione dei rischi, attraverso la compilazione di un apposito modello. La dizione non sembra contemplare una modalità di autocertificazione ma una sostanziale ipotesi di valutazione dei rischi semplificata.
Evidenziamo che questo nuovo strumento rappresenta solamente una facoltà, che non impedisce alle imprese interessate di elaborare un documento di valutazione dei rischi secondo le modalità “tradizionali” previste dagli articoli 28 e 29 del D.lgs n. 81/2008 o secondo le procedure standardizzate (art. 29, commi 5 e 6).
In merito alla previsione del comma 3 relativa all’accesso ai dati da parte degli organismi locali delle organizzazioni sindacali, proporremo interventi di modifica soppressivi.
Formazione (artt. 32 e 37 D.Lgs n. 81/2008)
L’intervento di semplificazione interviene positivamente sul tema della formazione (modificando gli articoli 32 e 37 del TU, con l’inserimento di due nuovi commi).
I recenti provvedimenti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel regolare i percorsi formativi in tema di salute e sicurezza, hanno introdotto previsioni che si sovrappongono, così introducendo inutili ed onerose duplicazioni. Né è sufficiente la previsione del riconoscimento della formazione pregressa o dei crediti formativi, già contenuta negli accordi Stato-Regioni.
In base alle novelle di cui alle lettere c) e d), in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli già previsti nei corsi per RSPP, addetto al servizio di prevenzione, dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti.
Gli emendamenti introdotti hanno aggravato, rispetto al DL 69/2013, la procedura di riconoscimento dei crediti formativi, prevedendo l’intervento della Conferenza Stato-Regioni (anche laddove sarebbe stata sufficiente una più semplice e tempestiva circolare di chiarimento a individuare i criteri di riconoscimento della formazione pregressa e dei crediti formativi).
Si prevede, inoltre, che gli istituti di istruzione ed universitari rilascino gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi equiparati ai lavoratori. Si tratta di un importante intervento a beneficio delle imprese che potranno, così, assumere lavoratori già formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante il periodo scolastico o universitario.
Comunicazioni all’organismo di vigilanza (art. 67 D.Lgs n. 81/2008)
La lettera e) modifica la disciplina delle comunicazioni all'organo di vigilanza (art. 67 del TU), per i lavori relativi a: costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali; ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti. Rispetto alla disciplina fino ad ora vigente, la novella prevede la definizione di modelli (da impiegare per le comunicazioni in oggetto), mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato secondo la procedura ivi definita.
Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (art. 71 D.Lgs n. 81/2008)
La lettera f) modifica le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti (art. 71 del TU).
Si tratta di una novità sicuramente rilevante. In primo luogo, i termini per effettuare la prima verifica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da sessanta a quarantacinque giorni. Il termine decorre, però, dalla “messa in servizio” delle attrezzature e non già dal momento della richiesta da parte del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto precedentemente dall’art. 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 e dal DL 69/2013). La modifica introduce un aggravio per le aziende perché impone impropriamente una verifica subito dopo la messa in servizio (quindi per una attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza della periodicità prevista dall’allegato VII (come, invece, indicato dal DM 11/4/2011). Si tratta, in effetti, di un intervento contrario allo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di “conservazione e di efficienza” delle attrezzature.
A questo proposito abbiamo sollecitato Ministero del lavoro ed Inail ad una riflessione sulla correttezza della norma e sui pesanti effetti (organizzativi ed economici) sulle imprese interessate. Entrambe le Istituzioni hanno pienamente condiviso la nostra preoccupazione ed hanno assicurato sostegno alle nostre richieste di modifica della norma nel senso di riconfermare la decorrenza del termine dalla richiesta del datore di lavoro.
Restano confermati sia la competenza dell’Inail allo svolgimento della prima verifica sia l’iter procedurale. Un’importante semplificazione riguarda, invece, le verifiche successive alla prima: il datore di lavoro può infatti liberamente scegliere se affidare la verifica delle attrezzature ad un soggetto pubblico o ad uno privato abilitato. Viene meno, così, l’obbligo di rivolgersi alle ASL e di attendere l’esito della richiesta.
Il testo così modificato, inoltre, appare incongruente sia con il comma 12 dello stesso art. 71 sia con il DM 11 aprile 2011: anche su questi aspetti abbiamo chiesto un tempestivo intervento al Ministero del lavoro.
Norme sui cantieri temporanei e mobili (art. 88 D.Lgs n. 81/2008)
La lettera g) (che modifica l’art. 88, comma 2, lett. g-bis) esclude dall'ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro relative ai cantieri temporanei o mobili, i piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno, per la realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che non espongano i lavoratori ai rischi previsti nell’allegato XI del TU. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento - già prevista nella disciplina fino ad ora vigente - viene subordinata alla medesima condizione (assenza di rischi) anziché alla condizione che essi non comportino lavori edili o di ingegneria civile.
La successiva lettera g-bis) (che introduce il comma 2-bis all’art. 88 del TU) prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita.
La lettera h) (che introduce l’art. 104-bis al TU) demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri temporanei o mobili (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera).
Comunicazioni telematiche
Le lettere da i) a n) introducono la possibilità di invio in forma telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di alcune comunicazioni e notifiche.
Modifiche al codice dei contratti pubblici
I successivi commi 4 e 5 del presente articolo 32 modificano, invece, il codice dei contratti pubblici (DLGS 163/2006) demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita l'individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia richiesto dalla disciplina generale).
Anche il comma 7-bis dell'articolo 32, modifica il codice dei contratti pubblici e riguarda la disciplina del criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La novella prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In base alla novella, quindi, il costo del personale non figura più elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.
Si ricorda, peraltro, che l’articolo 4, comma 2, lettera i-bis), del D.L. n. 70/2011, nello stabilire che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto (con l’aggiunta del comma 3-bis all’articolo 81 del D.Lgs. n. 163/2006) un’analoga procedura volta ad escludere il costo del personale dai criteri per la scelta dell’offerta migliore negli appalti pubblici; successivamente, tale norma è stata abrogata dall’articolo 44, comma 2, del D.L. 201/2011.
Modifiche al DPR n. 1124/1965
I commi 6 e 7 modificano il DPR 1124/1965.
In primo luogo, si elimina – a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del SINP - l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro (art. 54 del DPR 1124/1965) - obbligo che riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
In secondo luogo – a decorrere dal 1 gennaio 2014 (in contraddizione con quanto previsto al successivo comma 7) - si introduce la comunicazione telematica da parte dell’Inail ad altre pubbliche amministrazioni relativamente ai dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Si tratta di una ipotesi di semplificazione utile in quanto elimina un onere per il datore di lavoro e impone alle pubbliche amministrazioni di dialogare attraverso strumenti informatici (il SINP).
In terzo luogo, sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, si limita l'obbligo, per la Direzione territoriale del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia una istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.
Ulteriori misure di semplificazione (art. 3 D.Lgs n. 81/2008)
Il successivo articolo 35 modifica l’art. 3 del Dlgs 81/2008 – inserendo i commi 13-bis e ter - demandando a decreti interministeriali la definizione di misure di semplificazione, relativamente a:
- documentazione (anche ai fini dell’inserimento nel libretto formativo del cittadino) che dimostra l’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a prestazioni lavorative (diverse da quelle derivanti dalle ordinarie figure del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato) che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento;
- gli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.
Quest’ultimo intervento è sicuramente positivo anche se resta impropriamente limitato - contrariamente a quanto richiesto da Confindustria - alle attività lavorative di breve durata in agricoltura. In tal senso abbiamo proposto emendamenti volti ad estendere la portata della norma a tutte le imprese.
Prevenzione incendi
L’art. 38 introduce modifiche al DPR 151/2011 in tema di prevenzione incendi.
La prima modifica prevede un’esenzione per la presentazione delle istanze preliminari per la valutazione dei progetti (art. 3 del DPR), limitatamente agli enti e privati di nuove attività introdotte dall’allegato I dello stesso DPR, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
La seconda modifica introduce una proroga per i responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 che potranno presentare le istanze di cui agli artt. 3 e 4 del DPR citato, entro tre anni, invece che entro i due precedentemente previsti, dalla data di entrata in vigore del DPR 151 e quindi entro il 7 ottobre 2014.
Soppressione certificazioni sanitarie
L’art. 42 prevede che per i lavoratori, che rientrano nell’ambito della disciplina del Dlgs 81/2008, non è necessaria la certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici (art. 27, primo comma, numero 4°, del Regio Decreto 147/1927).
Fonte: Confindustria Benevento
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