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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Decreto 81/08: approvata la proroga dei nuovi obblighi
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Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il decreto fiscale (soprannominato anche milleproroghe) già approvato da Palazzo Madama il 15 luglio e modificato l’altro ieri dalla Camera, decreto che contiene la modifica all'articolo 306, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sostituisce il termine "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (29 luglio 2008) con "a decorrere dal 1º gennaio 2009".
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Ricordiamo che l’Art. 306. (Disposizioni finali) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che: "le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".
Con l’approvazione del Senato è stato quindi convertito in legge, con notevoli modificazioni, il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante “disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.
Ricordiamo però, che la proroga arriva successivamente al 29 luglio 2008, giorno in cui è sono entrati in vigore i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quindi, in questi giorni sarebbe stata possibile una contestazione ad un datore di lavoro per l’omessa o incompleta valutazione dei rischi, contestazione che però avrebbe perso valore successivamente in virtù del principio della norma più favorevole (in questo caso la proroga).
Ricordiamo inoltre, che il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che questo documento abbia data certa.
Nota: l’articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.".
L’Articolo 28 è invece specificatamente dedicato alla valutazione dei rischi.
Aggiornamento del 16.09.08
Il 2 agosto 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la LEGGE 2 agosto 2008, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” che prevede appunto la proroga al 1° gennaio 2009 dell'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08.
Fino al 1° gennaio 2009 restano quindi in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nella legislazione precedente ed in particolare dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94 che prevede “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori …”
Pietro de’ Castiglioni
Testo coordinato del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 - Testo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini».
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Rispondi Autore: claudio d'aguanno - likes: 0 | 31/07/2008 (10:28) |
Per cortesia, non scriviamo stupidaggini !!!! Il Decreto 81 nella sua versione originale NON E' in vigore poichè il D.L. 3/6/2008 n. 97 ne modificava già i termini di scadenza. Dal momento che tale decreto sarebbe decaduto il 2 agosto, rimane tutt'ora vigente e perciò non esiste pericolo di sanzioni. Vediamo di non fare del terrorismo per favore, c'è già tanta confusione nel settore che se vi ci mettete anche Voi siamo proprio mal messi!!!! Cordialità |
Rispondi Autore: Alfonso Marchese - likes: 0 | 01/08/2008 (09:48) |
Poichè il decreto legge n. 97 è entrato in vigore il 3 giugno 2008 (comunque, il giorno della sua pubblicazione sulla G.U.) ed è stato convertito in legge, indipendentemente dalla non ancora materiale pubblicazione sulla G.U., l'obbligo cui si fa riferimento per la VdR e la sua scadenza previsti dal DLgs. 81/08 sono differiti al 1 gen. 2009 e restano in vigore le precedenti disposizioni/sanzioni. |
Rispondi Autore: Pietro de' castiglioni - likes: 0 | 01/08/2008 (11:20) |
Egr. Sig. D’Aguanno, il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 (http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=8025), nella versione originale pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 giugno scorso contiene, tra le varie indicazioni, differimenti al 2009 solamente per alcuni degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008. All’Art. 4. (Differimento e proroga di termini) è infatti previsto che: […] 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. […]” Questo l’estratto dell’articolo 18 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente): 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; Questo invece l’estratto dell’articolo 41 (Sorveglianza sanitaria): […] 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; Quindi, il rinvio al 1° gennaio 2009 previsto dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 è solo per: - la comunicazione da parte del datore di lavoro, all'INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi (http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=7973), dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni - la visita medica preventiva per l’accertamento della idoneità alla mansione specifica. Nulla è quindi previsto per le scadenze degli altri obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, obblighi che quindi entrano in vigore "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", quindi dal 29 luglio 2008. Cordialmente Pietro de’ Castiglioni |