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D.Lgs. 151/2015: cosa cambia nella Commissione Consultiva?
Roma, 27 Ott – Per tutti coloro che da anni seguono le vicissitudini dell’applicazione della normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è evidente l’importanza che in questi anni ha avuto la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un organo con funzioni consultive che, ad esempio, ha il compito di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza formulando proposte per il suo sviluppo e perfezionamento. Che svolge attività di promozione, di validazione di buone prassi, di redazione di relazioni, di valutazione ed elaborazione di documenti.
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Uno dei decreti legislativi correlati all’attuazione delle deleghe contenute nel “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha modificato il dettato normativo che istituisce (articolo 6 del D.Lgs. 81/2008) la Commissione.
Stiamo parlando del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che interviene in particola modo sulla composizione della Commissione Consultiva Permanente...
Una modifica che potrebbe apparire irrilevante, ma che – al di là delle critiche che sono sorte da alcune parti sociali - rischia di rallentare, di bloccare i lavori di questo importante organo consultivo.
È infatti Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale CISL per la Salute e Sicurezza sul Lavoro), da noi intervistata ad Ambiente Lavoro di Bologna, che in un intervista che pubblicheremo nei prossimi giorni, ricorda come le modifiche non vengono a incidere solo sulla “riduzione dei numeri complessivi”, ma anche sul cosiddetto “tripartitismo perfetto, come indicato anche da una direttiva europea. Nella riduzione non ci sono più le tre compagini datoriali, sindacali e ministeri e istituzioni con le Regioni, ma si è inserito un quarto polo composto da esperti tecnici”. E inoltre in una recente riunione della Commissione si è posto il problema di come proseguire i lavori, “perché non è così immediata l’interpretazione di questa modifica”. Infatti il decreto 151/2015 “è andato a modificare l’articolato, ma al contempo non parla di abrogazione”. E la Commissione Consultiva – prima che si vari il nuovo decreto previsto, come vedremo, dal D.Lgs. 151/2015 – potrà continuare le sue attività?
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 al punto c) del comma 1 dell’articolo 20...
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) c) all'articolo 6: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione; g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; m) un rappresentante dell'ANMIL.». 2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di genere e a quelle relative»; 3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»; 4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 5) al comma 8: 5.1 alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»; 5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»; 5.3 alla lettera m), è inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.»; 5.4 alla lettera m-quater) è aggiunto infine il seguente periodo: «La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». |
Al punto 3) è dunque indicato che servirà un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 (è entrato in vigore lo scorso 24 settembre) per individuare le “modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti”.
A titolo di confronto – riguardo alla composizione della Commissione - riportiamo invece il comma dell’articolo 6 del Testo Unico, precedente alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 151/2015:
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dell’interno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
Infine citiamo anche le motivazioni del legislatore che sono alla base di questa modifica dell’articolo 6 del Testo Unico che disciplina la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione Consultiva Permanente. Secondo il legislatore sin dal suo insediamento il predetto organismo avrebbe “dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica, ad assicurare il raggiungimento delle finalità” per le quali la Commissione è stata costituita. Pertanto con le modifiche “è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite”.
Segnaliamo che sulla composizione della Commissione Consultiva è stato recentemente approvato, da parte delle parti sociali più rappresentative in Italia (Cgil, Cisl, Uil e Confindustria) un “ Avviso Comune riferito al Provvedimento attuativo della Legge 10.12.2014 n.183 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11.06.2015”.
Non possiamo commentare, in conclusione, che se invero le modifiche sulle funzioni sono relativamente poche, è alta invece la preoccupazione che la Commissione in questa fase di cambiamento non possa continuare ad espletare i suoi utili compiti. In quanto tempo sarà pronto il nuovo decreto? Saranno rispettati i tempi indicati? Questa fase di cambiamento della Commissione sarà affrontata cercando di far prevalere, se possibile, gli aspetti sostanziali (la continuazione dei lavori in materia di sicurezza e salute) su quelli formali?
Ricordiamo infine alcuni articoli già pubblicati da PuntoSicuro sui decreti attuativi del Jobs Act:
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 27/10/2015 (07:16:50) |
Diciamo che in concreto ciò che cambierà sarà il costo del catering in occasione delle riunioni, vista la riduzione del numero di componenti. Per il resto c'è sempre il solito vizietto italiota di rimandare a futuri decreti ....... come nel caso dell'individuazione dei criteri di scelta dei componenti ed in particolare per quelli indicati alla lettera l) visto che per gli altri è il criterio di "appartenenza" a valere. Staremo a vedere.... visto che in questi anni si è visto ben poco in termini concreti. |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 27/10/2015 (08:26:25) |
Il legislatore, nelle motivazioni che hanno portato alla modifica della composizione è stato.... diciamo "diplomatico". Il problema non è stato solo che la composizione della Commissione non le ha permesso di raggiungere le finalità previste, ma soprattutto che, quando queste finalità sono state raggiunte, la loro reale portata era talmente scarsa da far insorgere legittimi interrogativi sull'utilità del Carrozzone Consultivo Permanente. Su tutte: - Indicazioni per la valutazione dello stress; - Procedure standardizzate |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 27/10/2015 (08:43:02) |
Le esperienze passate insegnano che, una qualunque iniziativa sulla sicurezza sul lavoro (legge, iniziativa, buona prassi, linea guida, ecc.), dopo la stesura di una prima bozza, nei vari passaggi, si gonfia di deroghe, particolarità, cavilli vari, esclusioni, ecc. che, quasi sempre, la stravolge. In teoria, sono tutte iniziative che vogliono raggiungere un nobile obiettivo ma finiscono sempre per raggiungerne un altro, molto meno nobile, che, poi, è sempre lo stesso: accontentare tutti (imprese, sindacati, enti di vigilanza, magistratura, associazioni professionali varie, ecc.). Il problema molto grave, però, è che questi due obiettivi sono tra loro incompatibili. Questo dovrebbe farci meditare sull'effettiva utilità della Commissione Consultiva Permanente ...... almeno se i criteri di composizione ed il funzionamento rimarranno sempre gli stessi. |