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Agenti cancerogeni: le novità della sesta revisione della direttiva CMRD
Bruxelles, 9 Nov – Nell’Unione europea, per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nei luoghi di lavoro, è necessario aggiornare periodicamente la direttiva 2004/37/CE che ha per oggetto le sostanze o miscele che rispondono, appunto, ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMRD).
Dopo varie precedenti revisioni - la quinta era stata pubblicata nel 2024 ( Direttiva 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024) - il Parlamento e il Consiglio europeo hanno recentemente adottato una direttiva che rappresenta la sesta revisione della direttiva CMRD.
La nuova direttiva - Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2026 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro – è il risultato di un lungo percorso iniziato con la proposta della Commissione europea del 18 luglio 2025 presentata nell’articolo “ Agenti cancerogeni: proposta una nuova revisione della direttiva CMRD”.
Ci soffermiamo su alcune delle novità della nuova direttiva 2026/2450 con riferimento ai seguenti argomenti:
- La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: fumi di saldatura
- La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: valori limite, cobalto e isoprene
- La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: dispositivi di protezione individuale
La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: fumi di saldatura
La direttiva amplia le tutele per i lavoratori e inserisce alcuni nuovi valori limite di esposizione professionale.
Una delle modifiche, proposta già nel 2025, riguarda i fumi derivanti dai processi di saldatura.
Un “Considerando” (parte introduttiva del testo normativo) della Direttiva indica che l’Agenzia IARC ha classificato i fumi di saldatura come «cancerogeni per l'uomo» (gruppo 1 della classificazione IARC). E “secondo la relazione dello studio preliminare dell'ECHA per la valutazione dei valori limite per i fumi di saldatura e i fumi derivanti da altri processi che generano fumi in modo analogo sul luogo di lavoro”, i fumi di saldatura e i fumi di altri processi che generano fumi in modo analogo “sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici”.
Tra l’altro “la complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla portata dei potenziali pericoli per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro”. Ed è opportuno includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE “i lavori comportanti esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura, contenenti sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008”.
Dunque, la nuova direttiva aggiunge all’allegato I della 2004/37/CE i lavori che comportano esposizione a fumi di saldatura contenenti sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP.
Si indica poi che “l'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III della presente direttiva laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura”.
La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: valori limite, cobalto e isoprene
Inoltre, la direttiva stabilisce, attraverso modifiche agli allegati III e IIIa, nuovi valori limite per diverse sostanze e miscele. Ad esempio:
- il cobalto e i suoi composti inorganici,
- gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- il l’1,4-diossano.
Entra nell’allegato III anche l’isoprene e cambiano alcune indicazioni per il mercurio.
Riprendiamo anche in questo caso le indicazioni raccolte in qualche “Considerando” della Direttiva.
Ad esempio, si indica che il cobalto e diversi composti del cobalto “rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione quali definite nella direttiva 2004/37/CE. I lavoratori sono spesso esposti a una miscela di composti di cobalto e i valori OEL dovrebbero pertanto essere applicati a tutti i composti inorganici del cobalto. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire un valore limite per il cobalto e i composti inorganici del cobalto nella direttiva 2004/37/CE”. In particolare “l'esposizione al cobalto e ai composti inorganici del cobalto sul luogo di lavoro può provocare una sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabili e respirabili del cobalto e dei suoi composti inorganici nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarli di un'osservazione relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie”.
Riguardo all’isoprene un altro “Considerando” ricorda che i dati scientifici e tecnici disponibili “indicano che l'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno quale definito nella direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, coerentemente con l'esito del processo tripartito, stabilire un OEL a lungo termine di 8,5 mg/m3 (3 ppm), al fine di prevenire potenziali rischi per la salute dei lavoratori e garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri”.
La nuova Direttiva (UE) 2026/2450: dispositivi di protezione individuale
Un’altra novità della Direttiva (UE) 2026/2450 riguarda poi il ruolo dei dispositivi di protezione individuale.
Viene modificato l’articolo 5 della direttiva 2004/37/CE.
All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di protezione individuale di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo comprendono i dispositivi di protezione individuale, in particolare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quando, nonostante l'adozione di misure tecniche e organizzative volte a prevenire o ridurre l'esposizione a norma del presente articolo, l'esposizione non può essere evitata o adeguatamente ridotta con altri mezzi. In tali casi, i dispositivi di protezione individuale sono utilizzati in ultima istanza per garantire che i lavoratori siano adeguatamente protetti e, in ogni caso, per evitare che l'esposizione superi i valori limite stabiliti. I dispositivi di protezione individuale devono essere correttamente scelti, regolati individualmente per adattarsi all'utilizzatore, e mantenuti, conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/656/CEE del Consiglio.
Dunque, secondo la gerarchia delle misure di prevenzione già prevista nella direttiva, quando, nonostante l’adozione delle misure tecniche e organizzative adottate, l’esposizione non può essere evitata o adeguatamente ridotta, si possono utilizzare i dispositivi di protezione individuale, in particolare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (che devono essere correttamente scelti, regolati individualmente e mantenuti in buone condizioni).
Un'altra novità riguarda poi le pause per chi indossa i DPI.
Viene, infatti, introdotto nell'articolo 10 il paragrafo seguente:
“Quando indossano dispositivi di protezione individuale, i lavoratori hanno diritto a pause regolari in un'area in cui non esista un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. La durata e la frequenza delle pause sono determinate tenendo conto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della direttiva che presenta altre novità e indicazioni, ricordando anche che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (è stata pubblicata in Gazzetta il 30 ottobre 2026) e che gli Stati membri UE dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento entro il 20 novembre 2028.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
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