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COVID-19: regioni più a rischio e indicazioni per commercio e servizi

COVID-19: regioni più a rischio e indicazioni per commercio e servizi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

06/11/2020

La nuova Ordinanza del Ministro della Salute individua le Regioni con scenari di elevata o di massima gravità. Focus sulle misure per la “fascia rossa” con riferimento alle attività commerciali e ai servizi alla persona.

 

Roma, 6 Nov – “Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e carattere particolarmente diffusivo dell' epidemia da COVID-19” e con le parole del Ministro della Salute che, anche attraverso i social network, sottolinea la necessità di fare ogni sforzo per rallentare la corsa del virus, è stata firmata l’Ordinanza richiesta dal nuovo DPCM 3 novembre 2020 per evidenziare le aree più a rischio del paese: “fascia arancione” e “fascia rossa” o, più correttamente, le aree caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità.

 

Ricordiamo a questo proposito che il DPCM 3 novembre 2020, che sostituisce il precedente   DPCM 24 ottobre 2020, indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della Salute – che viene adottata “sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale’, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati” - sono individuate le Regioni che, con un rischio di tipo alto, si collocano in uno scenario di tipo 3 o di tipo 4.

 

Nell’articolo ricordiamo quanto indicato nell’Ordinanza e cominciamo ad approfondire le misure specifiche per la zona a maggiore rischio:


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La nuova ordinanza del Ministro della Salute e le Regioni a maggior rischio

L’Ordinanza del Ministro della Salute con riferimento al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante l’adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario, al decreto 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio e al documento sulla evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, permette di comprendere a quali territori si applicano le misure di contenimento previste dagli articoli 2 (scenario di elevata gravità) e 3 (scenario di massima gravità) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

 

Queste le regioni individuate negli allegati dell’ordinanza:

  • Allegato 1 - scenario di elevata gravitàmisure di contenimento dell’articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020:
  • Puglia
  • Sicilia
  • Allegato 2 - scenario di massima gravitàmisure di contenimento dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020:
  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Valle d'Aosta

 

Ricordiamo che la presente ordinanza “produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni”.

 

Infatti si indica nel DPCM 3 novembre 2020 che il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, “verifica il permanere dei presupposti per l’appartenenza alle diverse fasce “e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze (…) sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM 3 novembre 2020.

          

DPCM 03 novembre 2020: gli esercizi commerciali e lo scenario di massima gravità

Abbiamo già ricordato nei giorni scorsi le misure che valgono per la cosiddetta “fascia rossa”, per le zone di “massima gravità”, che ora sappiamo essere, almeno per i prossimi quindici giorni, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.  

Le misure da adottare (articolo 3 del DPCM) sono molto restrittive e riportano ad una situazione che è simile al temuto lockdown dei mesi scorsi, ma con diverse differenze.

 

Ci fermiamo in particolare sulla sospensione delle attività commerciali.

 

L’articolo 3 del DPCM indica che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie””.

 

 

Riprendiamo ora le eccezioni presenti nell’allegato 23, che sono più ampie delle eccezioni relative al primo lockdown (ad esempio con riferimento a quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020).

 

Queste le eccezioni alla sospensione delle attività commerciali:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

DPCM 03 novembre 2020: i servizi alla persona che non sono sospesi

Concludiamo con un’altra misura contenuta nell’articolo 3 relativo alle aree con scenario di massima gravità.

 

In questo caso ci occupiamo dei servizi alla persona.

 

L’articolo 3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) indica, infatti, che “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24”.

 

Ma anche in questo caso ci sono eccezioni importanti e le riprendiamo dal citato allegato 24:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

 

Nei prossimi giorni continueremo il lavoro di analisi e approfondimento delle misure stabilite dal DPCM 3 novembre 2020 in materia di emergenza COVID-19.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE del 4 novembre 2020 (formato PDF, 140 kB).

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

 

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: daniele - likes: 0
06/11/2020 (09:34:03)
Buongiorno
Quindi, se non ho capito male, chi è in zona rossa può comunque, all'interno del proprio comune, uscire di casa per andarsi a prendere un giornale? Oppure dei fiori, oppure ancora le sigarette o un computer? Basta avere con se l'autodichiarazione che giustifichi lo spostamento?
Grazie
Saluti
Rispondi Autore: Alex - likes: 0
07/11/2020 (11:40:38)
Per i operai che sonno fragili con patologie croniche devono andare al lavoro o devono stare a casa?
Rispondi Autore: Max - likes: 0
12/11/2020 (13:02:19)
Buon giorno caffe asporto colazione da asporto
Posso andare in bagno nel locale Grazie
Rispondi Autore: CATERINA RIVA - likes: 0
20/11/2020 (18:12:07)
Sono Caterina e risiedo nel Comune di Cesena (Emilia Romagna zona arancione). Non ho capito se la mia attività di servizio alla persona con il codice ATECO 96.09.09 beneficia del fondo perduto Ristori bis e se devo fare domanda all'Agenzia delle Entrate. Grazie

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