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Compiti di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alla Guardia di Finanza
Chi deve effettuare la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro "riservati o di carattere operativo" quali caserme, comandi delle forze dell'ordine?
La risposta arriva da un recente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che assegna la vigilanza di questi luoghi di lavoro ai servizi sanitari e tecnici della Guardia di Finanza.
Il Decreto ministeriale del 14 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 13-03-2002, ha infatti individuato "le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza".
In queste aree i servizi sanitari e tecnici Corpo della guardia di finanza, "espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute".
I servizi sanitari e tecnici potranno anche "avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti".
Questo personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.
La risposta arriva da un recente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che assegna la vigilanza di questi luoghi di lavoro ai servizi sanitari e tecnici della Guardia di Finanza.
Il Decreto ministeriale del 14 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 13-03-2002, ha infatti individuato "le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonche' le modalita' di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza".
In queste aree i servizi sanitari e tecnici Corpo della guardia di finanza, "espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute".
I servizi sanitari e tecnici potranno anche "avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti".
Questo personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.
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