Come affrontare la prevenzione di violenza e molestie sul lavoro?
Ginevra, 12 Dic – Molti dati mostrano come la violenza, le intimidazioni e le molestie sul luogo di lavoro siano fenomeni sempre più comuni in Europa. E se la violenza è un problema importante per la salute e la sicurezza, non c’è ancora un’attenzione sufficiente da parte delle organizzazioni e dei governi nazionali. E d’altra parte anche in Italia ci sono voluti, come abbiamo ricordato in alcuni nostri articoli e interviste nel, circa nove anni perché le parti sociali firmassero un Accordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro.
Per colmare questi ritardi e favorire un “lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne”, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ( ILO), un’agenzia delle Nazioni Unite, ha approvato nel mese di giugno due documenti sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro: una Convenzione, cioè un progetto di trattato internazionale, che abbiamo già presentato in un precedente articolo e una Raccomandazione che fornisce delle proposte, delle linee guida sull’applicazione della Convenzione.
Nell’articolo ci soffermiamo in particolare su:
- La Raccomandazione sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro
- La prevenzione e la protezione dalla violenza
- La valutazione dei rischi e la formazione
La Raccomandazione sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro
In particolare la Raccomandazione 206 “Raccomandazione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro” integra quanto già indicato nella Convenzione sulla violenza e sulle molestie (nel documento denominata solo “Convenzione”).
Con riferimento agli Stati membri (186) e all’articolo 4 della Convenzione, si indica che relativamente all’adozione e all’attuazione dell’approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere – indicato in tale articolo 4 – “i membri dovranno trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro nella legislazione relativa al lavoro e all’impiego, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, all’eguaglianza e alla non discriminazione, e nel diritto penale, se del caso”. E dovrebbero assicurare che tutti i lavoratori e i datori di lavoro, inclusi quelli di settori, professioni e modalità di lavoro, più esposti alla violenza e alle molestie, “godano appieno della libertà di associazione e dell’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva in conformità con la Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87), e la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 (n. 98)”.
In particolare gli Stati membri “dovrebbero adottare misure appropriate al fine di:
- promuovere l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva a tutti i livelli quale modalità per prevenire la violenza e le molestie e intervenire nei confronti delle stesse e, nella misura del possibile, attenuare l’impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro;
- sostenere tale contrattazione collettiva attraverso la raccolta e la diffusione di informazioni sulle tendenze e buone pratiche in materia di processi di negoziazione e sul contenuto dei contratti collettivi”.
La prevenzione e la protezione dalla violenza
Riguardo poi alla protezione e prevenzione si scrive che le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alla violenza e alle molestie e le politiche nazionali “dovrebbero tenere in considerazione gli strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro pertinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, quali la Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 e la Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006”.
Inoltre gli Stati membri dovrebbero, “a seconda dei casi”, specificare nella legislazione “che i lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero partecipare allo sviluppo, all’attuazione e al monitoraggio della politica relativa al luogo di lavoro di cui all’articolo 9 a) della Convenzione” (dove si fa riferimento a ‘l’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro’).
E tale politica dovrebbe:
- “affermare che la violenza e le molestie non saranno tollerate;
- istituire programmi di prevenzione della violenza e delle molestie, che, a seconda dei casi, prevedano obiettivi misurabili;
- specificare i diritti e le responsabilità dei lavoratori e del datore di lavoro;
- contenere informazioni sulle procedure di denuncia e di indagine;
- stabilire che tutte le comunicazioni interne ed esterne relative a casi di violenza e molestie vengano debitamente prese in considerazione e siano, a seconda dei casi, oggetto di intervento;
- specificare il diritto delle persone alla vita privata e alla riservatezza, secondo quanto indicato nell’articolo 10 c) della Convenzione, conciliandolo con il diritto dei lavoratori a essere informati di qualsivoglia pericolo;
- includere misure a protezione dei querelanti, delle vittime, dei testimoni e degli informatori contro la vittimizzazione e le ritorsioni”.
In relazione al tema della prevenzione riportiamo integralmente l’articolo 9 della Convenzione, più volte citato nella Raccomandazione 206:
Convenzione 190 Articolo 9 Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue: a) l’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro; b) l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; c) l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo; d) l’erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a) del presente articolo. |
La valutazione dei rischi e la formazione
Nella Raccomandazione si indica poi che la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, di cui all’articolo 9 c) della Convenzione, “dovrebbe tenere conto dei fattori che aumentano la probabilità di violenza e molestie, ivi compresi i pericoli e i rischi psicosociali”.
E un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata ai pericoli e ai rischi che:
- siano conseguenza delle condizioni e delle modalità di lavoro, dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, a seconda dei casi;
- riguardino soggetti terzi, quali clienti, fornitori di servizi, utenti, pazienti e il pubblico;
- siano conseguenza della discriminazione, dell’abuso dei rapporti di potere e delle norme culturali, sociali e di quelle relative al genere che favoriscono la violenza e le molestie”.
In particolare gli Stati membri “dovrebbero adottare misure adeguate per i settori o le professioni e le modalità di lavoro che presentino una maggiore probabilità di esposizione alla violenza e alle molestie, come il lavoro notturno, il lavoro svolto in maniera isolata, il settore sanitario, il settore dei servizi di alloggio e di ristorazione, i servizi sociali, i servizi di emergenza, il lavoro domestico, il settore dei trasporti, dell’istruzione o dell’intrattenimento”. E
dovrebbero adottare “provvedimenti legislativi o altre misure per proteggere dalla violenza e dalle molestie nel mondo del lavoro i lavoratori migranti, in particolare le lavoratrici migranti, indipendentemente dallo status di migrante, nei paesi di origine, transito e destinazione, a seconda dei casi”.
Concludiamo con un riferimento alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema.
Si indica che gli Stati membri dovrebbero “finanziare, sviluppare, attuare e diffondere, a seconda dei casi:
- programmi che intervengano sui fattori che aumentano la probabilità della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, inclusi la discriminazione, l’abuso dei rapporti di potere e le norme sul genere, quelle culturali e sociali che favoriscono la violenza e le molestie.
- linee guida e programmi di formazione che tengano conto della prospettiva di genere e che supportino i giudici, gli ispettori del lavoro, gli agenti di polizia, i pubblici ministeri e altri funzionari pubblici nell’adempimento del proprio mandato in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, oltre a supportare i datori di lavoro del settore pubblico e privato, i lavoratori e le rispettive organizzazioni nella prevenzione e negli interventi relativi alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro; c
- ) modelli di codici di condotta e di strumenti di valutazione del rischio in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, di natura generale e specifici per settore, che tengano conto delle situazioni specifiche dei lavoratori e di altri soggetti appartenenti ai gruppi di cui all’articolo 6 della Convenzione.
- campagne pubbliche di sensibilizzazione nelle diverse lingue del paese, incluse quelle dei lavoratori migranti residenti, che trasmettano il messaggio dell’inaccettabilità della violenza e delle molestie, in particolare della violenza e delle molestie di genere, affrontino gli atteggiamenti discriminatori e prevengano la stigmatizzazione delle vittime, dei querelanti, dei testimoni e degli informatori.
- programmi e materiali didattici sulla violenza e sulle molestie, inclusi la violenza e le molestie di genere, che tengano conto della prospettiva di genere, per tutti i livelli di istruzione e formazione professionale, in conformità con la legislazione e le circostanze nazionali;
- materiale per giornalisti e altri operatori dei mezzi di comunicazione sulla violenza e le molestie di genere, che includa le cause all’origine e i fattori di rischio, nel pieno rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione;
- campagne pubbliche miranti alla promozione di luoghi di lavoro sicuri, salubri armoniosi, e liberi dalla violenza e dalle molestie”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale anche della Convenzione con riferimento alle disposizioni finali che forniscono informazioni sulle possibilità di entrata in vigore delle norme presentate (‘la Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro’).
Tiziano Menduto
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Organizzazione Internazionale del Lavoro, “ Raccomandazione 206 - Raccomandazione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro”, documento approvato il 21 giugno 2019 (formato PDF, 91 kB).
Organizzazione Internazionale del Lavoro, “ Convenzione 190 - Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro”, documento approvato il 21 giugno 2019 (formato PDF, 106 kB).
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