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Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

01/06/2007

Approvato in Commissione Lavoro del Senato il disegno di legge delega. Inseriti importanti emendamenti.

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La Commissione Lavoro del Senato ha approvato ieri il disegno di legge delega per il riassetto normativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Ministro della Salute e il Ministro del Lavoro e Previdenza sociale hanno espresso “viva soddisfazione”. “Particolarmente significativo - hanno dichiarato i due ministri - l’apporto costruttivo dell’opposizione durante la discussione del testo che è stato ulteriormente migliorato con gli emendamenti che rendono immediatamente precettivo il coordinamento delle attività di vigilanza, estendono e allargano la sospensione dei cantieri in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza e istituiscono un sistema di qualificazione delle imprese”.

In Commissione Lavoro sono stati approvati importanti emendamenti riguardanti ad esempio: l’inserimento dei costi per la sicurezza nei bandi di gara e l’esclusione di tali costi dai ribassi d’asta, il potenziamento dell’attività di vigilanza, alcune misure riguardanti gli appalti.
Tra queste ultime vi è l’obbligo della tessera di riconoscimento, con fotografia, per tutti i lavoratori nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto.
Ulteriori emendamenti ampliano e rafforzano il ruolo dei RLS.

“L’auspicio – sottolineano i ministri Turco e Damiano – é che si creino tutte le condizioni, compresa l’individuazione di adeguate e specifiche fonti di finanziamento, affinché l’iter del provvedimento prosegua con la stessa rapidità e attenzione mostrata dalla Commissione.”.

Di seguito alcuni degli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro [ulteriori approfondimenti saranno presentati nei prossimi numeri]:

RLS.
1.61 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)". ».

1.0.6
Dopo l'articolo 1, aggiungere  il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. All'articolo 18, dopo il comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''4-bis.L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.''».

1.0.7
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modiche all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto  il seguente:
''5-bis.I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.''».

1.0.8
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bisè aggiunto il seguente:
''3-ter.Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18.''».


APPALTI.
1.34

Al comma 2, letterar), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis)modificare la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;».

1.0.14
Dopo l'articolo 1, aggiungere  il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modiche all'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.».

1.102
Dopo l'articolo 1 aggiungere seguente: «Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Il presente comma non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

1.0.9
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido l'impresa appaltante o subappaltante.
2 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi l e 2 comporta l'applicazione, in capo al datare di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma l che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

VIGILANZA.
1.51

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

1.0.5
Dopo l'articolo 1, aggiungere  il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
''1198.Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al pieno adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.''».

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