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Torino, 24 Lug – La letteratura sul tema della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi si è arricchita in questi ultimi anni di un gran numero di contributi, prese di posizione, proposte e articoli. E PuntoSicuro ha più volte affrontato l’argomento, anche in relazione a temi specifici (ad esempio la valutazione del sovraccarico biomeccanico), agli strumenti per un’idonea collaborazione e alle condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi.
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Valutazione del rischio: le responsabilità del medico competente
Torniamo ad affrontare il tema della collaborazione e delle responsabilità del medico competente attraverso una comunicazione - relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII (Torino, 16-19 novembre 2011) - pubblicata sul primo supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
In “ Il Medico Competente e la vigilanza sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro” – a cura di Lucia Isolani, Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata – si sottolinea l’importanza della strategia preventiva fondata sulla valutazione dei rischi e la “posizione di garanzia” che il Datore di Lavoro (DL) ha nei confronti del lavoratore: deve “assicurare le migliori condizioni lavorative ed evitargli, per quanto possibile, il rischio di infortunio e il rischio di malattia professionale”.
Il Datore di Lavoro, che tra l’altro non può delegare la valutazione dei rischi ( Decreto legislativo 81/2008, art 17), risponde “non solo di culpa in eligendo, ma anche in vigilando anche qualora abbia individuato dirigenti delegati, in quanto Egli resta sempre portatore di una posizione di garanzia ex lege, mentre il dirigente la acquisisce ex delega”.
È sempre il Testo Unico a ricordarci che il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro grazie alla collaborazione del Medico Competente (MC) e del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP). “Consulenti, meri collaboratori del Datore di Lavoro” che “non possono essere equiparati al Datore di Lavoro in termini di oneri e responsabilità, in quanto differente è la loro posizione di garanzia”.
Ciononostante, continua il documento, “mentre il Medico Competente è chiamato a rispondere di reati contravvenzionali relativi alla valutazione dei rischi, e non solo, non altrettanto accade per il RSPP, con grande anomalia rispetto alla linearità del mandato del legislatore che opera così una evidente disparità di trattamento tra professionisti di pari rango”.
RSPP e Medico Competente “non possono e non sono diretti destinatari per legge dell’osservanza dei precetti prevenzionali in termini di valutazione del rischio”. Hanno il compito di “individuare le situazioni di rischioda sottoporre all’attenzione del Datore di Lavoro”: la loro condotta, “anche qualora possa essere ‘oggettivamente’ responsabile di violazioni”, non dovrebbe essere considerata “caratterizzata da un titolo di colpa specifica”.
Se tra i compiti del RSPP e del Medico Competente, rientra anche l’obbligo di individuare i fattori di rischio e le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, RSPP e il Medico Competente “operano ‘per conto’ del datore di lavoro, svolgendo solo un’attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo ed i risultati della loro attività sono destinati al Datore di Lavoro, che deve provvedere ad ottemperare”. Privi di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, questi due attori della prevenzione “possono fungere solamente da ‘ausilio’ al Datore di Lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori”. E, tra l’altro, “tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro vi è la designazione del RSPP, ma non quella del Medico Competente, fatto questo che identifica il RSPP, come fiduciario primario, in posizione privilegiata, nonostante il pari ruolo consulenziale con il Medico Competente”.
Il primo degli obblighi che il legislatore prevede per il Medico Competente (DLgs 81/2008, art 25), è proprio la collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi: “il mancato assolvimento di tale compito implica per il Medico Competente una sanzione che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 400,00 a 1.600,00 euro”.
L’autrice della comunicazione ritiene, a questo proposito, che il legislatore attribuisca “in maniera impropria” un reato contravvenzionale al Medico Competente (relativo alla mancata valutazione dei rischi): “è difficile giustificare la titolarità e la responsabilità del Medico Competente in questo ambito, visto che la sua nomina ed il suo compito peculiare riguardano l’attività sanitaria (sorveglianza sanitaria, giudizi di idoneità…) di cui risponde in prima persona”.
Se è vero che attraverso la valutazione dei rischi, il Medico Competente diventa “un protagonista fondamentale della prevenzione uscendo dal perimetro puramente sanitario”, questo “non può giustificare l’assimilazione tra Medico Competente e Datore di Lavoro in termini di responsabilità penali e sanzioni nel contesto della prevenzione nei luoghi di lavoro. E “il contrasto è poi stridente e fastidioso al confronto con il RSPP”.
Inoltre in merito allo svolgimento della valutazione dei rischi da parte del Medico Competente, “la sua condotta dovrebbe più propriamente essere valutata valutando preliminarmente l’adeguatezza della collaborazione con il Datore di Lavoro ovvero se il Datore di Lavoro gli abbia richiesto di collaborare in tal senso”.
Infatti il DLgs 81/2008 all’art 18 obbliga il Datore di Lavoro, tra le altre cose, a richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto e quindi, “solo qualora il Medico Competente neghi la propria partecipazione, Egli dovrebbe, più correttamente, rispondere di fatto di mancata valutazione del rischio, intesa come mancata collaborazione alla stessa. Diversamente, l’adeguatezza della partecipazione alla valutazione dei rischi da parte del Medico Competente, in termini quantitativi e qualitativi, non è e non può essere oggetto di contravvenzione, non essendovi parametri normativi per definire il limite oltre il quale scatta la sanzione”.
E “la qualità della valutazione dei rischi da parte del Medico Competente non è sanzionabile in quanto tale, ma rimanda al protocollo di sorveglianza sanitaria o ai contenuti della cartella sanitaria e di rischio che sono invece oggetto di responsabilità contravvenzionale per il Medico Competente”. Laddove poi non ci sia una valutazione del rischio o la valutazione risulti inadeguata, “il rapporto di causalità tra l’omissione/insufficienza della valutazione e l’infortunio/malattia deve essere accertato con un’indagine effettivamente svolta e non teorizzata, rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione all’evento che si è concretizzato. Come viene ben descritto in giurisprudenza non può essere cioè affermata una causalità di principio”.
La comunicazione si conclude indicando che risulta “discutibile dal punto di vista normativo l’attribuzione della responsabilità penale al Medico Competente in merito alla mancata valutazione dei rischi, mentre sembra più consona, in virtù delle reali attribuzioni che competono ai ruoli svolti, che ne risponda in forma esclusiva il Datore di Lavoro”.
È il Datore di Lavoro che “dovrà richiamare alla collaborazione alla valutazione dei rischi i suoi due consulenti”, RSPP e MC. Laddove “vi sia una mancata o inadeguata partecipazione in tal senso a carico dei due professionisti saranno configurabili delle responsabilità, attualmente esclusivamente in capo al Medico Competente considerando la norma prevenzionistica attuale”.
“ Il Medico Competente e la vigilanza sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro”, a cura di Lucia Isolani - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata, comunicazione pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, - supplemento al n.3 - luglio/settembre 2011 (formato PDF, 49 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 24/07/2012 (08:18:20) |
Certamente tutto è discutibile, ma in ogni caso la responsabilità penale del medico competente per mancata collaborazione alla valutazione del rischio esiste ed è saldamente prevista dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008, ed in tal senso il medico per evitarla deve dimostrare, con adeguata prova documentale, di aver preso in considerazione il dvr, e che quanto lo stesso prevede in materia di sorveglianza sanitaria non sia in contraddizione con quello che lui prevede nel protocollo di sorveglianza sanitaria. |
Rispondi Autore: Maria Frassine - likes: 0 | 24/07/2012 (09:21:03) |
A proposito di medici competenti e sicurezza sul lavoro, colgo l'occasione per segnalare che AiFOS sta svolgendo una ricerca sulla figura del medico competente. A questo link è possibile compilare il questionario: https://docs.google.com/a/aifos.it/spreadsheet/viewform?formkey=dDJZdzBGSFNYWXhlaER0RUhGUlNOQVE6MQ#gid=0 La ricerca verrà pubblicata sulla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS |
Rispondi Autore: aldo belli - likes: 0 | 24/07/2012 (09:22:10) |
Ho alcuni dubbi: - “meri collaboratori del Datore di Lavoro”? - “non possono essere equiparati al Datore di Lavoro in termini di oneri e responsabilità, in quanto differente è la loro posizione di garanzia” (ed, infatti, le sanzioni sono di entità diversa). - “non altrettanto accade per il RSPP, con grande anomalia rispetto alla linearità del mandato del legislatore che opera così una evidente disparità di trattamento tra professionisti di pari rango” (forse quando l’RSPP è un consulente esterno avente preparazione, esperienza e conoscenze assai diverse dal RSPP individuato internamente, quando poi non è lo stesso datore di datore a svolgere i compiti propri del SPP). - possono fungere solamente da “ausilio” al Datore di Lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (non credo che sia un aspetto di secondaria importanza ai fini della valutazione dei rischi e, comunque, il non essere di “ausilio” rientra tra i comportamenti di negligenza quando non di imperizia, cioè di colpa) Concordo pienamente, inoltre, con quanto affermato poco fa dal Dott. Dubini. |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 24/07/2012 (10:48:22) |
Concordo sia con l'avv. Dubini che con il sig. Belli. Inoltre, non è del tutto vero che il RSPP sia poi sempre esente da qualsiasi colpa. Esempio la sentenza "Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 (u. p. 21 dicembre 2010) - Pres. Marzano – Est. Piccialli– P.M. D’Ambrosio - Ric. D. M. A." con la quale, a seguito infortunio, il RSPP è stato condannato per non aver adeguatamente valutato i rischi presenti sul luogo di lavoro. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Acito Rosa - likes: 0 | 30/10/2012 (22:13:00) |
veramente utile ;) |