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Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?
L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, modificato dal Decr. Leg.vo 106/09, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica. "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6" (si tratta della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Nel Decr. Leg.vo 81/08, prima delle modifiche del 106/09, era citato anche "nei casi previsti dalle direttive europee" ma è stato tolto. Così pure la prime stesure del Decr. 81/08 prevedevano la dizione "nei casi evidenziati dalla valutazione dei rischi" ma non è stato recepito.
Appare pertanto chiaro che il legislatore abbia volutamente individuare i casi in cui è d'obbligo e lecito attuare la sorveglianza sanitaria.
La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessarietà della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad attivarla solo in alcuni casi.
Quali sono questi casi?
- movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
- attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
- esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
- agenti biologici.
Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lvo 81/08 quali
- il lavoro notturno (Decr. Leg.vo 532/99; Decr. Leg.vo 66/03; Decr. Leg.vo 112/2008)
- le radiazioni ionizzanti (Decr. Leg.vo 230/1995)
- il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del Decr. Leg.vo 321/56)
- lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
- verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
- esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
- addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)
Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria)
Possono esistere poi norme regionali particolari. Cito ad es. i criteri psico-fisici per l'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili (Decreto Direzione Generale Salute n. 1819 del 05/03/2014)
In tutti altri casi non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione. Mi riferisco ai rischi quali: posture incongrue, lavoro in altezza (eccetto in Lombardia limitatamente all'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili), condizioni climatiche esterne (che è diverso da microclima!), stress lavorativo, ecc.
Non solo non è prevista in questi casi ma, allo stato attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.
E' vero che l'art. 28, comma 1 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute tuttavia ciò non significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.
E' possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi "non normati" sulla base di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera a: "il medico competente.....collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale". L'adesione a questi programmi non può che essere su base volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio di idoneità.
Pertanto ad es. il "lavoro in altezza" non può giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, può giustificare i controlli alcolimetrici ma non comporta un giudizio di idoneità alla mansione. E' un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto l'obbligo dell'idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente. Così pure le "posture incongrue" non possono essere oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo.
Il problema sorge quando il medico competente riscontra problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o in assoluto la mansione svolta.
In questo caso, non potendo rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, l'unica strada percorribile è quella di seguire quanto previsto dall'art. 5 della Legge 300/70 in cui si prevede che il datore di lavoro può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico e quindi il lavoratore sarà avviato all'apposita commissione valutativa. Per far ciò tuttavia il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore di informare, in modo generico, il datore di lavoro su possibili controindicazioni alla mansioni derivate dallo stato di salute. Se il lavoratore non fosse d'accordo tuttavia, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.
Attenzione quindi: sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell'art. 5 della Legge 300/70 e dell'art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che "Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge".
Per concludere, il medico competente o il datore di lavoro, non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.
Cristiano Ravalli
Medico Competente ai sensi del Decr. Leg.vo 81/08
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Rispondi Autore: Pierangelo Tura - likes: 0 | 20/05/2014 (08:07:35) |
Buongiorno potrei avere interpretato in modo errato ciò che intende l'autore, ma mi permetto di obiettare sul passaggio "...condizioni climatiche interne (che è diverso da microclima!)..."; se si intende che il rischio microclima sia correlabile esclusivamente a condizioni indoor a mio avviso non è corretto. Cordialmente |
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0 | 20/05/2014 (09:33:11) |
Sono perfettamente d'accordo sulla nomina del Medico nei casi previsti. Rimango dubbioso sulla sua non nomina e sul fatto che questo possa violare lo "statuto dei lavoratori" in casi non previsti dalla legge, anche perché spesso lavorativamente parlando ci troviamo in situazioni limite in cui diventa difficile stabilire se è opportuno nominarlo oppure no. A mio modesto parere la nomina ci dovrebbe essere sempre, come garanzia di aver svolto una analisi dei rischi scrupolosa sia dal punto di vista tecnico (con la nomina di un RSPP) e sanitario. |
Rispondi Autore: Roberto Cicione - likes: 0 | 20/05/2014 (09:43:26) |
Buongiorno ritengo che la sorveglianza sanitaria per microclima ed esposizione ad atmosfere iperbariche non sia giustificabile. Infatti l'art. 185 comma 1 del D.Lgs. 81/08 la prevede esplicitamente solo "nei casi previsti ai rispettivi capi del presente Titolo", dunque esposizione a 1) rumore, 2)vibrazioni, 3)campi elettromagnetici, 4)radiazioni ottiche artificiali. |
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0 | 20/05/2014 (09:46:39) |
"Pertanto ad es. il "lavoro in altezza" non può giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, può giustificare i controlli alcolimetrici ma non comporta un giudizio di idoneità alla mansione. E' un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto l'obbligo dell'idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente. Così pure le "posture incongrue" non possono essere oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo". MA SIAMO MATTI? MA LA SMETTIAMO OPPURE NO DI INTERPRETARE LA NORMATIVA A SECONDA DI COME CI SI SVEGLIA LA MATTINA? E' SCANDALOSO CHE SI FACCIANO PASSARE PRINCIPI ASSOLUTAMENTE SBAGLIATI!!! |
Rispondi Autore: Pierangelo Tura - likes: 0 | 20/05/2014 (10:20:47) |
è vero il microclima non ha un capo dedicato per cui non rientra in quanto previsto all'art.185; in questo caso passiamo a misure generali di tutela: art.15 c.1 lettera l "controllo sanitario dei lavoratori". Naturalmente parliamo di esposizione al rischio microclimatico ovvero esposizioni a stress termico (non discomfort) ovvero ambienti classificati dalla normativa come severi (fonderie, vetrerie, forni, ecc.) |
Rispondi Autore: Enrico Cacioni - likes: 0 | 20/05/2014 (10:34:32) |
In veste di RSPP di alcune scuole quali infanzia, primaria e secondaria di primo grado,a volte mi trovo a confrontarmi con alcuni medici competenti che applicano la sorveglianza sanitaria oltre che al personale degli uffici addetto ai videoterminali, anche a tutto il restante personale ausiliario (bidelli) a prescindere dall'entità dell'impegno fisico profuso nei lavori manuali (per lo più spazzatura e lavaggio pavimenti) e di pulizia (utilizzo di sostanze detergenti anche non etichettate come pericolose). A parte evidenti casi particolari, ritengo questo procedimento una forzatura della normativa perchè a questo punto occorrerebbe considerare anche lo sforzo che potrebbero dover sostenere le insgnanti di sostegno che operano a contatto di alunni con problemi di deambulazione o nelle scuole dell'infanzia, insegnanti che devono chinarsi continuamente per seguire gli alunni ai banchi, lo sforzo sulle corde vocali, ecc. ecc. |
Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0 | 20/05/2014 (10:44:26) |
Il vero problema è che in Italia diventa tutto opinabile, basta vedere i casi in cui decade la responsabilità del Datore di Lavoro in caso di infortunio di un lavoratore..io dal canto mio non essendo un Medico ma un Ingegnere faccio fatica a valutare cose che non mi competono, per questo consiglio la nomina del Medico, ovviamente solo in casi in cui la normativa da applicare non è chiara. |
Rispondi Autore: Marabelli Gian Piero - likes: 0 | 20/05/2014 (10:47:00) |
PROVOCAZIONE: CHI SCRIVE E CHI COMMENTA..HA O NON HA LETTO BENE E SOPRATTUTTO CAPITO COSA DICE IL D.GLS 81/2008? (cito una norma non sanzionata cosi è più chiaro l'orientamento culturale: l'art 15 comma 1 lett. I)Ha letto l'art 180 comma 1? (definizione di "agente fisico". HA LETTO (RILETTO) IL 2087? HA LETTO LA RECENTE GIURISPRUDENZA.. Prima di scrivere bisogna IMPARARE |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 20/05/2014 (11:11:15) |
Io personalmente per le aziende che seguo come consulente propongo sempre la nomina del medico competente in accordo con il DDL..specificando che i compiti in testa a questa figura non si limitano alla sola sorveglianza sanitaria. Se poi il medico, con le sue competenze cliniche ( che io da tecnico non possiedo, ma sopratutto non posso per legge attestare )reputa che la sorveglianza sanitaria non sia da attivare..bene..altrimenti se lui reputa che lo sia si accorderà con il DDL e festa e fatta finita. |
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0 | 20/05/2014 (11:14:16) |
Complimenti Ravalli , il tuo articolo contribuisce a fare chiarezza. Sperando che il tuo articolo lo legga anche qualche qualche ispettore ASL O DPL della Sardegna poco informati , il quale potranno una volta per tutte togliersi un dubbio , il quale ha generato non pochi incovenienti in fase di ispezione di ditte ., per quale si sono viste affibbiare delle sanzione per mancata sorveglianza sanitaria per addetti che non avevano oggettivamente l'obbligo . |
Rispondi Autore: Bruno Bucari - likes: 0 | 20/05/2014 (14:45:29) |
Buongiorno a tutti. Aggiungerei all'articolo di Ravalli che l'obbligo della nomina del MC ricorre anche con presenza di lavoratori "minorenni" L. 977/1967 (età < 18 anni) con periodictà della visita annuale. Colgo l'occasione per porre un dubbio: E' chiaro quando ricorre l'obbligo del Medico e relativa visita medica, ma in tutti gli altri casi, secondo me, il datore di lavoro ai sensi art. 18 c.1 lett. c) del TUS deve sempre e comunque accertarsi del buono stato di salute dei lavoratori prima di affidargli un compito lavorativo. Come fà ad adempiere a tale verifica? "presumo" che in qualche modo debba ricevere almeno un "certificato" medico di "buona salute" magari anche dal solo medico di famiglia. sbaglio?? Grazie |
Rispondi Autore: Alessio Milli - likes: 0 | 20/05/2014 (14:47:45) |
Articolo interessante; mi sorge una domanda se in un bar non faccio la sorveglianza sanitaria e dopo 10 anni una barista si deve operare di tunnel carpale, l'INAIL richiede la idoneità alla mansione al datore di lavoro????? Grazie |
Rispondi Autore: Alberto Ferrigato - likes: 0 | 21/05/2014 (06:55:00) |
E i carrelli elevatori ? E' corretto richiedere il giudizio di idoneità psico-fisica per i carrellisti ? |
Rispondi Autore: Massimo Morroni - likes: 0 | 21/05/2014 (09:45:33) |
Ma il TU 8, art, 41 dice anche: "qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischilavorativi". Questo non amplia i casi di sorveglianza sanitaria? |
Rispondi Autore: PALEARI ORESTE - likes: 0 | 21/05/2014 (19:51:48) |
Concordo pienamente con il commento del sig. Marabelli. e aggiungo CHI SCRIVE E CHI COMMENTA HA LETTO L'ART. 18 C1 LETTERA C?? Come fa un datore di lavoro a valutare la condizione di salute di un lavoratore senza l'aiuto di un medico competente?? IN MERITO AL LAVORO IN QUOTA O SUI PONTEGGI, PER FAVORE NON SCHERZIAMO...UN LAVORATORE AL GIORNO MUORE CADENSO DAI PONTEGGI....E VENIAMO A SCRIVERE CHE NON SERVE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?? Bisogna smettere di interpretare le leggi in base alla convenienza della propria professione e iniziare fare SICUREZZA sul serio e usando il buon senso... le interpretazioni delle norme lasciamole fare ad avvocati e alla corte di cassazione. IL NOSTRO OBIETTIVO DEVE ESSERE LA PREVENZIONE NON L'INTEPRETAZIONE ! La necessità o meno della nomina del MC deve emergere dal DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, oltre che dalle norme! Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Sergio Vianello - likes: 0 | 21/05/2014 (20:25:29) |
Ritengo fuorviante l'articolo quando parla della problematica relativa al lavoro in altezza, in quanto tutti i lavori con pericolo di caduta dall'alto sono da considerarsi rientranti nel titolo IV del testo unico. Per quanto sopra la sorveglianza è obbligatoria. Peraltro chi si potrebbe fidare di mandare un addetto su un tetto con pericolo che quest'ultimo possa soffrire di vertigini,labirintite o solo di pressione bassissima ? A breve chi lo desidera potrà vedere sul web gli atti del convegno da me organizzato lo scorso 14 maggio proprio sul tema dove ha partecipato il dott Guariniello e il dott Geddo medico specialista in emergenza. Sergio Vianello |
Rispondi Autore: Alessandro MAgni - likes: 0 | 22/05/2014 (16:48:03) |
Bell'articolo, molto corretto, ma alcuni commenti lasciano perplessi. Qualche osservazione in base alle mie conoscenze: - microclima e lavori all'aperto sono due cose molto diverse, per favore non confondiamo - il lavoro in altezza è un rischio per la sicurezza e non per la salute, pertanto non da sottoporre a sorveglianza (come tutti gli altri rischi che possono causare infortuni; unica eccezione normativa: alcool e stupefacenti) salvo normative regionali - la postura è un rischio che può causare malattie, ma non è tra quelle con obbligo di sorveglianza (come tanti altri rischi per la salute che non sono in sorveglianza sanitaria) - per i lavoratori minorenni non c'è più l'obbligo di sorveglianza sanitaria per il solo fatto di essere minorenni - per i carrellisti (senza altri rischi ...) è necessaria la sorveglianza sanitaria in quanto ricadono nella normativa stupefacenti L'autore dell'articolo ha detto - tra le righe - una finezza giuridica: chi ricade nel provvedimento alcool se è già in sorveglianza sanitaria deve eseguire anche questi controlli, ma se non è in sorveglianza sanitaria non entra in sorveglianza sanitaria L'opinione che un D.V.R. ben fatto possa far nascere la sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge, per quanto sensata, è molto controversa da sempre; non si può dare per "giusta" |
Rispondi Autore: Pasquale cantisani - likes: 0 | 24/05/2014 (09:14:03) |
Il valore dell'articolo e dei commenti non basta a diminuire lo sconforto di constatare che ad oltre venti anni dalla 626 sembra che ancora sia oscuro il significato della valutazione del rischio. Temere che introdurre volontariamente la figura del medico competente e attivare la sorveglianza sanitaria che non è altro che un monitoraggio della valutazione del rischio possa ledere i diritti dei lavoratori lascia l'amaro in bocca. Il lavoratore può essere danneggiato non dalla sorveglianza sanitaria ma esclusivamente da un falso giudizio di inidoneità alla mansione rilasciata da un medico incompetente o compiacente, avverso il quale il lavoratore può fare ricorso alle strutture sanitarie competenti. Il vero motivo che rende impossibile attivare sempre la sorveglianza sanitaria è il costo e fintantoché diremo che fare sicurezza non costa (qualcuno conosce il tariffario ufficiale del MC?) sarà difficile parlare di sicurezza ai datori di lavoro. |
Rispondi Autore: PIETRO CARMINE PENNACCHIO - likes: 0 | 24/05/2014 (14:27:59) |
La posizione del collega Ravalli è impeccabile dal punto di vista strettamente normativo e molto vicino al mio punto di vista di qualche tempo fa, prima che iniziassi a lavorare in ambiti ad alto rischio come il settore della siderurgia o la stessa edilizia. Provo a spiegare perché la sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza possa ritenersi necessaria e lecita. 1) La caduta dall’alto è la prima causa di infortunio mortale (Inail 2008-2012): sarà un problema che deve porsi anche il MC al di là dei cavilli? 2) Il ruolo del MC sta cambiando. La normativa già ci ha coinvolti nella prevenzione degli infortuni: alcol, droghe, lavori su impianti elettrici ad alta tensione, CEM… 3) Interpretazione espansiva dell’art. 2087 e il concetto di massima sicurezza tecnologicamente fattibile. La Cassazione afferma: “in questi termini, va quindi condiviso il canone interpretativo suggerito dalla sentenza n. 5048/1988, laddove si è affermato che “l’art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto” (Cass., sent. n. 4012 del 20 aprile 1998) 4) D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41 (Sorveglianza sanitaria), co. 2 lett. a): “visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro…”: se visito un lavoratore per i rischi “classici” e so che andrà a svolgere lavori in quota, come MEDICO, posso non tenerne conto? 5) D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 15 (Misure generali di tutela), co. 1 lett. a): la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza - Art. 15 (Misure generali di tutela), co. 1 lett. l): il controllo sanitario dei Lavoratori. Quindi, il DL ha l’obbligo di valutare tutti i rischi anche per la sicurezza e ha l’obbligo di adottare, tra le misure di tutela, il controllo sanitario dei Lavoratori. A questo punto, il MC risponde: no, grazie, la legge non lo consente? Il MC potrebbe rispondere con un diniego solo se, secondo scienza e coscienza, il lavoro il altezza non rappresentasse un rischio per il lavoratore. 6) D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18 (Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente), co. c: “nell’affidare i compiti ai lavoratori (il D.L.) deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza”. 7) Provvedimento 16 marzo 2006 - Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. 8) Linee guida per la esecuzione dei lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, Ministero del lavoro, Ministero della salute, ISPESL, 2003: “Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto… l’idoneità psicofisica del Lavoratore”. 9) Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ai lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, 2007. Le Linee guida prevedono la sorveglianza sanitaria. 10) Linee guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili, Regione Lombardia, 5.3.2014. Le Linee guida prevedono la sorveglianza sanitaria. 11) Linee guida regionali per la sorveglianza in edilizia, Regione Lombardia, 19.6.2012: “Lo scopo è valutare la idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica, alla luce dei rischi, compreso quello infortunistico”. 12) La profilassi medica degli infortuni professionali, SUVA, aprile 2010: “Una revisione sistematica di K.T. Palmer et al. (Occup Environ Med doi: 10.1136/oem.2007.037440) ha dimostrato che è presente un certo aumento del rischio di infortunio (in particolare legati a lavori in altezza), con odds ratio da 1,5 a 2, in lavoratori affetti da diabete, epilessia, malattie psichiche, ipoacusia e che assumevano farmaci sedativi … Se il MC è consapevole che chi ha alcune patologie ha un rischio in più rispetto ad altri di subire un danno, può fare come fece Ponzio Pilato? 13) Lacune del decreto 81 e rischio residuo accettato (legalizzato). Infatti, vedete cosa dicono le seguenti norme. Art. 111 comma 5 I dispositivi contro le cadute devono evitare o arrestare le cadute e prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. Art. 111 comma 3 Si può utilizzare una scala a pioli se l'uso di attrezzature PIU' SICURE non è giustificato a causa di: breve durata di impiego ! Caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate ! Art. 113-Le scale devono avere, a partire da m.2,5, gabbia metallica.. 14) Rischio residuo non altrimenti eliminabile, come ad esempio: … il rischio in corrispondenza dei varchi di accesso o nei punti di manovra in prossimità dei parapetti… Quindi, accertato che il rischio esiste, che, sia per difetti normativi che di prevenzione primaria, non è eliminabile al 100%, che può causare gravi danni (spesso la morte), che studi scientifici evidenziano una maggiore suscettibilità di alcune categorie… cosa facciamo? Ci appelliamo all’art. 5 Legge 300? (Norma, oltretutto, che non tocca minimamente il MC ma rientra tra le esclusive facoltà del DL). Mi sembra un modo per mettere ai margini il MC, una posizione in antitesi con la figura di collaboratore globale. |
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0 | 24/05/2014 (15:36:33) |
Il Collega Ravalli si focalizza sull'art. 41 comma 1 lettera a) , ma dimentica il disposto della lettera b), in base al quale la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria su richiesta del lavoratore qualora il medico competente riscontri una correlazione tra la richiesta stessa e i rischi lavorativi. Tale situazione non va confusa con la visita a richiesta di cui al comma 2 lettera c: quest'ultima si riferisce alla visita straordinaria richiesta da un lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria, mentre quella del comma 1 lett.b si applica ai lavoratori che normalmente non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, e ne fa scattare l'obbligo nel momento in cui il medico competente riscontra la possible correlazione. Pertanto, in caso di richiesta di visita da parte del lavoratore non sottoposto a sottoposto a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve nominare (se non c'è già) il medico competente quantomeno per valutare la possibile correlazione coi rischi lavorativi (tutti, come da art. 28, compreso il lavoro in altezza) , e qualora questa sia riscontrata, la sorveglianza sanitaria diviene obbligatoria (così come potrebbe divenire obbligatoria la revisione della VDR alla luce dei risultati della sorveglianza sanitaria intervenuta). La considerazione in base alla quale la nomina del Medico Competente al di fuori dei casi dei rischi specifici citata nell'articolo, pertanto, non regge per quanto sopra specificato, ed anche per altre due considerazioni: a) unna violazione deve essere relativa ad un obbligo o ad un divieto espressamente previsti dalla legge, e la L. 300/70 non contiene alcun divieto di nominare il medico competente; b) In termini di prevalenza delle norme, la legge più recente prevale su quella più datata (principio cronologico), e la legge speciale prevale su quella generale (principio di specialità): pertanto, in caso di sorveglianza sanitaria dei lavoratori la Legge 300/70 soccombe, per le ragioni di cui sopra, rispetto al D.Lgs. 81/08 (incluso l'art. 41 comma 1 lett b). |
Rispondi Autore: Agostino MESSINEO - likes: 0 | 26/05/2014 (10:21:45) |
Sull’articolo di Cristiano Ravalli vi sono Ottime indicazioni. Tuttavia segnalo che le note fornite sono valide per i territori della Lombardia e della Toscana. In Piemonte esiste una normativa che impone la sorveglianza sanitaria anche per le categorie di lavoratori per i quali è previsto il divieto di assunzione di alcool |
Rispondi Autore: Sergio Bani - likes: 0 | 26/05/2014 (15:52:26) |
Tutta la normativa riguardante la Sorveglianza Sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 è un eccezione (deroga)all'art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Daltro canto la partecipazione del Medico Competente alla stesura e alla valutazione del DVR non dovrebbe essere mai un optional!! Molti Colleghi Medici Competenti ritengono, dal momento in cui sono stati chiamati da un Datore di Lavoro, di dover per forza stilare un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria. Pochi di noi sulla scorta di una attenta partecipazione e condivisione del DVR hanno il coraggio di concludere che l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria è alcune volte non necessario ed è quindi inutile drenare risorse dalla prevenzione primaria per favorire un'altro tipo di prevenzione. In questo senso mi trovo in accordo con le ottime indicazioni fornite dall'Autore CRISTIANO RAVALLI Buona Navigazione a Tutti |
Rispondi Autore: vitale mundua - likes: 0 | 19/09/2014 (13:32:57) |
Cari colleghi medici competenti,qui manca il buon senso.Pensiamo alla prevenzione alla salute dei lavoratori e l interpretazione della norma e delle numerose leggi lasciamole agli avvocati e ai magistrati. Un solo dato: La predisposizione del DVR è in capo datore di lavoro che si avvale del RSPP con la collaborazione del MEDICO COMPETENTE,che quasi mai viene consultato pur essendo obbligatorio. Se la suddetta triade ritiene che non ci siano fattori d rischio non si fa la sorveglianza sanitaria ma se c è solo un fattore di rischio allora bisogna farla. Paradossalmente ma non troppo è il medico competente che stabilisce di attivare la sorveglianza sanitaria e non certo il datore di lavoro che non ha alcuna competenza sanitaria. Non sarà per questo che all atto della predisposizione del DVR il medico competente non viene quasi mai coinvolto e chiamato ad apporre la sua bella firma sul frontespezio del DVR .Personalmente ho trovato in visite preventive e successive di lavoratori addetti a mansioni non... particolarmente a rishio, cardiopatie impegnative, diabete grave, ipertensione, invalidità civili nascoste al datore di lavoro, allergie varie, sindrome metabolica scompensata asma bronchiale, crisi di panico, assuntori di psicofarmaci, epilettici, sindrome del tunnel carpale in atto con Tinel con tre più e la sindrome del tunnel carpale è malattia professionale tabellata. Di che stiamo parlando..del nulla. Facciamo i medici.. e non i legulei..non ci compete.Quando il magistrato chiama il datore di lavoro per infortuni o malattie professionali lui dice: ma io non sono un medico e quindi...il giudice va a pescare il .povero e sprovveduto medico competente spesso incompente riguardo ai suoi obblighi l magistrato non starà certo a sentir il medico competente che..spiega a lui giudice la norma....Per chiudere. Se un medico competente partecipa alla stesura del DVR ,deve in quel momento attivare la sorveglianza sanitaria anche per i rischi che potrebbero essere giudicati banali ..ma se sono rischi non sono banali ..e pace |
Rispondi Autore: Girolama Giuffrè - likes: 0 | 15/01/2016 (15:25:11) |
Salve volevo sapere se vi è l'obbligo di avere un medico del lavoro nel caso di un'azienda di piccole dimensioni che svolge attività di bar pizzeria ed i propri dipendenti abbiamo le seguenti mansioni: addetto cucina (aiuto cuoco) lavapiatti e cameriere. Grazie in anticipo |
Rispondi Autore: Antonio Costanzo - likes: 0 | 21/09/2016 (00:23:44) |
Salve, volevo sapere in merito alla nomina del medico competente, come ci si deve comportatere per una palestra. |