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Nuova tabella delle malattie professionali: le prime considerazioni

Nuova tabella delle malattie professionali: le prime considerazioni

Autore: Adriano Ossicini

Categoria: Medico competente

22/11/2023

L’esame delle nuove tabelle delle malattie professionali di cui al decreto 10 ottobre 2023 e il confronto con le ultime uscite nel 2008. I passi avanti e i passi indietro. A cura di Adriano Ossicini, medico del lavoro.

Con il Decreto 10 ottobre 2023 sono state revisionate le tabelle relative alle malattie professionali e per cercare di comprendere cosa sia cambiato rispetto al passato pubblichiamo un contributo del Prof. Adriano Ossicini - Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail – dal titolo “Nuova tabella delle Malattie professionali: modificate ed integrate…ma sono migliorate? Prime dovute considerazioni”.

 

Nel contributo vengono esaminate le nuove tabelle delle malattie professionali di cui al DM 10 ottobre 2023, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 18.11.2023, facendo il debito confronto con le ultime uscite nel 2008.

L’autore da una dovuta comparazione evidenzia che qualche passo avanti è stato fatto, ma non si può non far notare anche passi indietro per la tutela del lavoratore, “in quanto alcune ‘puntualizzazioni’ che erano presenti nel precedente decreto” - si legge nella premessa/sommario del Prof. Ossicini – “sono state modificate e addirittura cassate, e non è dato da sapere la vera motivazione, né perché i patronati hanno accettato dette modificazioni”.

 

Nuova tabella delle Malattie professionali: modificate ed integrate…ma sono migliorate? Prime dovute considerazioni

Un passo avanti, e due indietroV.U. Lenin

 

Revisione annuale delle tabelle

Anchilostomiasi non più malattia professionale

“Altre malattie causa dall’esposizione…”, dizione soppressa in tutte le voci

Perché la dicitura “cronica”?

Confronto completo tra tabella M.P. industria 2008 e 2023

Esame voce per voce



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Revisione annuale delle tabelle

Dalla lettura del nuovo decreto, la prima cosa che riteniamo di far notare e quanto ri-previsto all’art.2 laddove si legge “Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’articolo 1, si provvede ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.” il che francamente fa sorridere in considerazione che quanto previsto con D.lgs n. 38/2000, “revisione annuale” ha dato corso in quasi cinque lustri a quattro revisioni per le MP ex. Art.139 ed a solo due revisioni per le MP ex art. 2 peraltro, per quanto riguarda l’ultima, ci duole dirlo, di poca e significativa rilevanza ai fini della tutela.

 

Giova ricordare che l’articolo del D.Lgs. 38/2000, cui si fa riferimento, recita tra l’altro, che “… l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1.”.

Come detto, dal 2000, la Tabella delle malattie professionali è stata rinnovata solo due volte, 2008 ed ora, mentre la tabella ex art.139 quattro volte nel 2004, 2009, 2014 e 2016, ma per quanto poi visionato in questi anni non sembra proprio, contrariamente a quanto declinato, che la tabella delle MP da denunciare ex art. 139 sia stata bene utilizzata ai fini dichiarati, laddove veniva segnalato che era “…da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico” perché francamente questo “trasferimento”, così molti affermavano nell’interpretare questo specifico passaggio, in realtà non ci appare palesato.

 

Noi sulla programmata “revisione annuale” ci eravamo espressi proprio sin dal 2008 - anno particolare, perché aveva dato origine alla nuova tabella di cui all’art.139, al nuovo elenco delle M.P. tabellate e del d.lgs. n. 81/2008, singolare che questi ultimi due importanti decreti portino la stessa data 9 aprile - tutte normative tese alla tutela integrale del lavoratore, tanto che in un articolo comparso sulla Rivista Infortuni e Malattie professionali dal titolo “La nuova tabella delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” [1] si legge che “Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (artt. 23 e 24) attribuisce all’INAIL un ruolo più attivo nel sistema di prevenzione e tutela della salute sul lavoro, e questa prospettiva è ribadita dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Trattasi di un ripensamento, dopo la frattura della riforma sanitaria, ed è l’inizio di un trend culturale volto a concentrare nell’Istituto le competenze in materia di tutela sia indennitaria, come ora, sia sanitaria, come prima, sia preventiva” - e ci eravamo espressi sulla revisione annuale con un articolo comparso sul sito del Medico Competente dal titolo “La revisione annuale delle Tabelle ex art.139 e ex art. 3 e 211 del T.U. n.1124/1965 è veramente praticabile? [2]

 

In detto articolo si faceva presente che, se anche non previsto nel D.P.R. n. 1124/1965 una tempistica per l’aggiornamento, si prendeva atto che dal 1965 c’erano voluti dapprima ben ventinove anni - D.P.R.336/1994 – per una modifica e , e poi altri quattordici – D.M. 9.4.2008 - per una nuova tabella, ma aggiungevamo, francamente come utopistico l’aggiornamento, previsto, annualmente, esplicitando bene i motivi di tale presa di posizione, e concludevamo che “…alla luce, quindi, delle molteplici considerazioni di cui sopra crediamo che la cadenza annuale, termine comunque non perentorio, non potrà mai essere rispettata.

Meglio ed in altri termini: non riteniamo che un arco di tempo annuale possa trovare nell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, nei progressi tecnologici e tanto meno nelle ricerche epidemiologiche uno spazio temporale congruo, idoneo, riconoscibile e condivisibile dalla comunità scientifica per consentire l’affermazione di riconducibilità eziologica di un determinato quadro patologico ad una determinata noxa in campo professionale.

Affermare che il rispetto della “cadenza annuale” è un’utopia non significa che la medicina del lavoro (con la medicina legale) non debbano continuare ogni sforzo per essere in grado di conseguire uno sviluppo delle conoscenze più rispondente alle attuali necessità, altrimenti si renderà di fatto non perseguibile ogni intervento diretto e preciso sul piano preventivo limitandosi a fotografare con ritardo la realtà; il rischio incombente e temuto (a fronte della complessità attuale della Medicina del Lavoro, che ha visto proprio la frantumazione moltiplicativa delle noxae, l’inversione del rapporto tra carico energetico e carico psichico e l’osmosi dei rischi tra ambiente lavorativo ed ambiente esterno) è che alla fine vada a svilirsi il concetto di “tutela privilegiata” del lavoro, garantito dalla Carta Costituzionale italiana se non saremo in grado di vincere questa sfida.”

 

Sono passati, ora, quindici anni da allora, ed uscito ora il nuovo elenco; che possiamo aggiungere a questa nostra considerazione di allora sulla non “validità” della revisione annuale?

 

Anchilostomiasi non più malattia professionale

Fatto questo doveroso preambolo siamo entrati nel merito confrontando, al momento, solo le due tabelle dell’Industria - 2008 e 2023 – e la prima cosa che è balzata agli occhi è che se tra il 1994 ed il 2008 le voci di tabella, per l’industria erano passate da 58 ad 85, ora sono scese ad 81, anche se tale confronto non ha reale valore in quanto è opportuno entrare nel merito di ciascuna voce come elencata. Ma la cosa che abbiamo apprezzato è l’abolizione dell’ex. voce Malattie causate dall'Ancylostoma Duodenalis, in quanto il tutto siamo certi sia dovuto al concetto di “malattia-infortunio” derivante dalla definizione dell’infortunio sul lavoro, come evento verificatosi per causa violenta, ossia da un fattore che opera dall’esterno con azione intensa e concentrata nel tempo, rapida, rispetto al concetto di Malattia professionale laddove la causa che comporta l’insorgenza della patologia è lenta e protratta nel tempo, come da sempre sostenuto dalla medicina legale.

 

Aggiungiamo che nella prima tabella di cui al R.D. 13 maggio 1929 n.928 erano previste sei solo tecnopatie nel settore industriale tra cui proprio l’anchilostomiasi, rimossa dopo quasi cento anni.

 

Quindi con questo atto si è definitivamente sancito un principio che l’assicurazione Inail tutela le malattie infettive come infortunio legato alla definizione di cui all’art. 1.e 2 del D.P.R. n.1124/1965; è arcinoto che anche il Covid 19 viene trattato da Inail, come è corretto doveroso fare, in qualità di “malattia infortunio”.

 

Ci permettiamo di ricordare, a volte è opportuno, che la Commissione che aveva lavorato per le Tabelle del 2008, aveva effettuato un tentativo per far riconoscere le patologie infettive nell’ambito delle M.P., asserendo che l’Europa così voleva, ed addirittura fece una comunicazione ad un Congresso del 2006 in cui a tal proposito affermava che “Le malattie da Agenti biologici hanno comportato un notevole impegno nelle decisioni della Commissione. Nella tabella vigente dell’industria e della agricoltura l’Anchilostomiasi risulta l’unica presente; le altre tipologie di malattie infettive sono trattate con i criteri dell’infortunio, con normativa interna che ha come riferimento la intuizione medico legale del Borri sostenuta da alcune pronunce della giurisprudenza ordinaria negli anni fino alla sentenza della C.Cost. 179/88. L’orientamento maggioritario della Commissione è stato di inserire in tabella, oltre l’anchilostomiasi, altri agenti biologici che, secondo l’elenco previsto dalla legge 626/94, sono causa di rischio prevedibile per alcune categorie lavorative. Ha, pertanto, predisposto una bozza di tabella comprendente n° 8 agenti per l’industria e n° 6 per l’agricoltura per i quali può essere applicata la presunzione legale in riferimento alle specifiche lavorazioni indicate in tabella. Le eventuali altre patologie infettive causate da esposizione lavorativa potranno essere trattate con i criteri delle malattie “non tabellate” [3], tentativo che ha avuto una forte, e giusta, opposizione da parte della medicina legale, anche di componenti della SMG Inail, io tra questi, determinando il ripensamento, e la successiva cassazione. Aggiungiamo poi che in realtà la Commissione europea non obbligava in tal senso la trattazione, ma si limitava a dare un indirizzo di quali malattie ammettere all’indennizzo, ma poi il riconoscimento era nella piena disponibilità di ciascuna nazione in maniera autonoma.

 

“Altre malattie causa dall’esposizione…”, dizione soppressa in tutte le voci

 Subito poi si è evidenziato che se tra la tabella del 1994 e quella del 2008 la totalità delle voci (1994) in cui si leggeva a fianco dell’agente preso in considerazione, la dizione generica “malattia causa da…”, in quella del 2008 vi sono numerose malattie nosologicamente definite, con in ultimo la precedente dizione leggermente modificata con la dicitura “…altre malattie causate dalla esposizione…”.

 

Tale cambiamento è stato da molti interpretato come un ampiamento della tutela, con un più facile riconoscimento mentre, invece, altri lo hanno considerato quasi un passo indietro ed altri si sono messi a metà, tipo “...non solo ma anche...”.

Riportiamo due posizioni tratto dalla Rivista Giornale Italiano di Medicina del Lavoro, Supplemento dedicato al 71° Congresso Nazionale SIMLII Palermo, 17-20 Novembre 2008 dal titolo “Il lavoro, l’uomo, la salute: le prospettive della medicina del lavoro per un lavoro più sano” nella sessione dedicata alla tavola rotonda “La nuova tabella delle malattie professionali: le posizioni dei diversi interlocutori”.

 

Posizione negativa è quella, per esempio, che si ritrova nell’articolo dal titolo “ Le nuove tabelle delle malattie professionali: risvolti propositivi e criticismi medico legali per gli Enti di Patrocinio, Parti Sociali” [4] dove si legge quanto segue “…l’aver introdotto specifiche malattie ha significato lo stravolgimento della struttura delle vecchie tabelle di cui al Testo Unico (DPR 1124/65) e rispetto alla Direttiva Europea, che prevedeva correttamente l’individuazione dei soli agenti patogeni e non anche delle malattie nosologicamente precisate.

Avere precisato le malattie, già di per sé crea una limitazione automatica della tutela dei lavoratori…”, posizione intermedia, invece è quella nell’articolo “La nuova tabella delle malattie professionali: aspetti applicativi per la tutela del lavoratore[5] laddove dopo aver preso atto che “…indicazione nosologica essa è indubbiamente dovuta alla maggior consapevolezza, per certi particolari quadri morbosi, nell’individuazione del nesso causale con un agente lavorativo e deriva dalle conoscenze della medicina del lavoro che consentono questa ulteriore specificazione.

Tale specificazione potrà facilitare la certificazione di tecnopatie all’Inail anche da parte di quegli operatori sanitari meno addentro alla specifica tematica, ci riferiamo soprattutto ai medici di famiglia, e di ausilio in qualche modo allo stesso lavoratore…” aggiungendo però dopo che “Di contro però il riferimento dettagliato ad una specifica forma morbosa esclude dalla tutela, come malattia tabellata, tutte le patologie non espressamente elencate e determina così una discrepanza di trattamento nei confronti di lavoratori che, ancorché esposti al medesimo rischio tabellato, hanno contratto patologie non indicate in tabella e su cui grava l’onere della prova.”.

 

A tal proposito non possiamo non riportare un passaggio di un articolo già citato in precedenza “La nuova tabella delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” che riteniamo importante “Le malattie nosologicamente definite; la presunzione legale; la ammissibilità della prova contraria alla eziologia professionale.

Dai cenni che precedono si intuisce l’importanza della prima innovazione, per la quale si segnala la nuova tabella, quella metodologica, consistente prima nell’individuare, per ciascuna voce della tabella, delle malattie nosologicamente definite, per le quali è certo il nesso causale con le lavorazioni indicate nella seconda colonna; poi nel concludere la lista con una formula di chiusura, derivata dalla precedente tabella, comprendente tutte le altre eventuali malattie per le quali la scienza medica possa accertare il nesso causale con le lavorazioni di cui alla seconda tabella”.

 Quale è stata la posizione ufficiale dell’Inail traspare in maniera chiara dalla circolare 47 del 2008, relativa proprio al D.M. 9.4.2008 laddove si esprimeva sulla specifica tematica Malattie nosologicamente definite. Molte delle patologie che nella tabella previgente erano solo indicate con la definizione generica “malattia da…” sono state, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, specificate in modo dettagliato con la denominazione della patologia tabellata. La tipizzazione delle patologie nel senso sopra specificato rende più efficace l'operatività della presunzione legale di origine.” quindi dava grande importanza e significato a tale nuova situazione ma aggiungeva che “Allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela per le patologie non nosologicamente definite, è stata inserita, per alcuni agenti patogeni, la voce “altre malattie causate dalla esposizione” ai suddetti agenti. In questi casi, come nelle tabelle previgenti, le previsioni tabellari indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e, dunque, la malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata cagionata dall'agente indicato in tabella” [6].

 

Facciamo presente che stesso concetto [7] è riportato nella relazione citata al convegno del 2008 laddove l’autore, dopo aver criticato l’indicazione nominativa delle malattie concludeva con “Peraltro, a parziale garanzia dei diritti del lavoratore, è stata introdotta per moltissime lavorazioni anche la voce aperta aggiuntiva: “altre malattie causate dall’esposizione…”.

 Ci permettiamo di segnalare, in merito proprio alla differenza di “malattie nosologicamente definite” e di “malattia a formula aperta” come quelle previste dalla dizione “Altra malattie causate dall’esposizione professionale a…”, che in un recentissimo incontro di aggiornamento per medici Inail (Roma 15-17 ottobre 2023) da parte di un relatore, già citato, a proposito si prendeva atto che “ In pratica ci sono due regimi:

  1. quello delle malattie nosologicamente definite, e delle lavorazioni specificamente indicate, per le quali la presunzione legale di origine professionale scatta in modo immediato;
  2. quello delle malattie a formula aperta, che qualche autore chiama falsamente tabellate, per le quali la colonna 1 della tabella non indica la malattia o la sua manifestazione, bensì l’agente patogeno, per cui rimane necessario accertare caso per caso se la malattia denunciata rientri in una categoria per la quale la scienza medica riconosce un rapporto causale con l’agente patogeno indicato nella prima colonna; e come lavorazioni, tutte quelle, innominate, che espongono all’azione dell’agente della colonna 1.” [8]

 

A questo punto, senza voler prendere posizione in merito - la mia posizione credo comunque sia nota - in considerazione che nelle nuove tabelle non è assolutamente più prevista la voce “Altra malattie causate dall’esposizione professionale a…”, ci si domanda come si concilia detta nuova situazione con quanto detto con forza in precedenza - Circ.47/2008 Inail – e cioè che è stato opportuno lasciare tale dicitura “Allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela per le patologie non nosologicamente definite” ?

 

Il nuovo decreto, da questo profilo, è un arretramento?

Si è fatto un passo indietro sulla garanzia del lavoratore?

Lasciamo al lettore la riposta e aggiungiamo, come si dice molte volte in certe situazioni, forse “bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto”; di sicuro non è pieno!.

Noi, ora lo diciamo, siamo concordi con l’aver omesso quella voce “Altre…”

 

Perché la dicitura “cronica”?

Andando avanti con la disamina ci accorgiamo che, confrontando le voci di malattia nosologicamente definite e la loro completa definizione, vi è una “puntualizzazione” che ci ha sorpreso, e ci riferiamo alla parola “cronica” che viene riportata dopo la malattia.

 

Nel decreto del 2008 si ritrovano le seguenti patologie: neuropatia, epatopatia, nefropatia, encefalopatia, gengivostomatite, tracheobronchite, blefarocongiuntivite, borsite, epitrocleite, epicondilite cosi riportate “semplicemente” e non ci risulta abbia provocato problemi di interpretazione, vediamo ora, invece, che nella tabella del 2023 a dette voci si aggiunge sempre la dizione “cronica”, e ci domandiamo questa aggiunta a cosa è dovuta? Vi era un certo lassismo nel riconoscere e si vuole porvi rimedio delimitando il riconoscimento solo a questa condizione, o è solo una migliore tipizzazione, non vorremmo, però, utilizzata in senso limitativo?

 

Confronto completo tra tabella M.P. industria 2008 e 2023

In primis segnaliamo il problema legato alla codifica ICD10, problema legato soprattutto al fatto che mentre detti codici cambiano con molta frequenza, la tabella almeno fino ad oggi in maniera assai sporadica. E quindi non posso non far mia la posizione sulla sua validità con quanto scritto in una pubblicazione del 2008 dove si legge, a tal proposito che “ la codifica ICD 10 e alla sua decima revisione (ICD-10), già utilizzata per l’elenco delle malattie di cui al DM 27 aprile 2004, per altro a fini prettamente statistico-epidemiologici, va precisato che non è stata recepita dal Ministero della Salute e, pur costituendo un dato importante, non ci trovava d’accordo il volerla “congelare” in un atto normativo come è avvenuto con non pochi problemi nella gestione della nuova codifica…”[9] segnalando che non poche voci identiche – 2008/2023 - hanno cambiato codifica quindi con difficoltà applicative e di confronto in tempo reale.

Ciò detto abbiamo esaminato una per una, confrontando le diverse voci e ci dispiace dover far presente che non ci sembrano siano stati effettuati grandi e significativi cambiamenti, ma solo alcune piccole precisazioni, a nostro avviso poco significative; che dire ciò forse dovuto alla “scienza” che in tale campo non è andata avanti?

 

Esame voce per voce

Facendo seguito al discorso generale, velocemente entriamo sulle “voci” modificate e si evidenzia che alla voce 2 , patologie dovute all’Arsenico è stata aggiunta la voce ulcere e perforazione del setto nasale, alla 4 (Cadmio) modificato da Enfisema in Broncopneumopatia cronica ostruttiva, alla 5 (Cromo) cassata la voce Carcinoma delle fosse nasali, alla 10 (Piombo) la Neuropatia diventa polineuropatia, alla 12 (Selenio) voce interamente cassata, alla 18 ex 17 (Bromo) eliminate Acne e Bromismo, alla 19 e 20 ex 20 e 21 (Cloro e Iodio) cassata l’Acne, poi 22 e 23 (Ossido di carbonio e fosgene) rimosse, alla 21 ex 24 (Fosforo inorganico) rimossa Alveolite mascellare, ex 25 (Fosforo inorganico) cassata, alla 22 ex 26 (Acido solforico) aggiunta la Rinofaringite cronica, la 28 (idrogeno solforato), rimossa, 32 ex 36 (Idrocarburi aromatici) rimossa Emopatia da metaemoglobinemia, 34 ex 38 (Malattie alifatiche) eliminate lesioni corneali, 36 ex 40 (Amidi) aggiunto Encefalopatia cronica tossica, 37 ex 41(Cianidrico) aggiunto Dermatite allergica da contatto, 39 ex 43 (Aldeidi e derivati) eliminate Tracheobronchite e Asma bronchiale, 41 ex 45 (alcoli, tioli e derivati..) rimosso Neurite ottica, 43 ex 47, rimossi Tumori del sistema emolinfatico, 45 ex 49 (esteri organici e derivati) cassate le Encefalopatia tossica ed Asma bronchiale, 47 ex 51 ( Asma bronchiale altre voci..) aggiunte Anidridi (ftalica, maleica, trimellitica), 48 ex 52 (Alveolite allergica estrinseca) , aggiunte come sostanza gli Olii minerali emulsionati, 49 ex 53 (Antracosi) aumentato il PMI da 5 a 20 anni, 50 ex 54 (Baritosi) aumentato il PMI da 5 a 10 anni, 51 ex 55 (Siderosi) aumentato il PMI da 5 a 10 anni, 53 ex 57 (Malattie di Asbesto) aggiunte Tumore maligno della laringe e dell’ovaio, 59 ex 63 (Alluminio) aumentato il PMI della Pneumoconiosi benigna da 5 a 10 anni, 65 ex 69 (Dermatite allergica da contatto da…) al posto di altri Agenti cuti sensibilizzanti aggiunte due voci, Composti organici del fosforo Lavorazioni che espongono all’azione del tri-ortocresilfosfato e Derivati di origine animale ad azione allergizzante, 72 ex 76 (Vibrazione mano braccio) il PMI è sceso da 4 a 2 anni per neuropatie periferiche ulnare e mediano, 74 ex 78 (sovraccarico biomeccanico arto superiore) per il Morbo di Duplay abbassato il P.M.I. da 4 a 2 anni), 76 ex 80 (Malattie causate da lavori subacquei etc..) cassate due voci Otopatie e Sinusopatie barotraumatiche, e infine 77 ex 81 (Radiazioni ionizzanti) aggiunte le seguenti voci Tumore maligno della tiroide, Tumore maligno del polmone, Tumore maligno della mammella, Tumore maligno dello stomaco, Tumore maligno del colon, Carcinoma baso cellulare, tutte queste al posto della dizione generica di Tumori solidi, e eliminati la Sindrome emocitopenica e Tumori del sistema emolinfopoietico.

 

Come sopra rappresentato ci sono voluti diversi anni per questi piccoli ed in parte poco significanti cambiamenti, con aggiunte di pochi elementi specifici e, altresì rimozione di diverse voci, che siamo certi, anzi ci auguriamo, siano state ben valutate, ma ci domandiamo dove è il miglioramento tanto atteso?

 

Abbiamo aggiunto al titolo una frase famosa “Un passo avanti e due indietro” che, magari molti, pur ripetendola in numerose circostanze non sapevano a chi attribuire.

Alla fine della nostra disamina come palesato, con un confronto puntale e preciso sui cambiamenti intervenuti, aggiungiamo che ha destato perplessità il fatto di leggere su alcuni siti online affermare “..ampliato il campo delle malattie professionali riconosciute dall’Inail”, ampliamento che a noi non sembra presente.

 

 

Prof. Adriano Ossicini

Specialista in Medicina Legale e in Medicina del Lavoro, Consulente Medico Legale Centrale Patronato ACLI, già Sovrintendente Medico Generale Inail

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto 10 ottobre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute – Revisione tabelle malattie professionali.

 



[1] “La nuova tabella delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” A. De Matteis RIMP 2/2008

https://www.inail.it/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=7432824452773&ssbinary=true

[2] “La revisione annuale delle Tabelle ex art.139 e ex art. 3 e 211 del T.U. n.1124/1965 è veramente praticabile?”

A. Ossicini V. Mortara

 https://medicocompetente.it/mese/92/Revisione-annuale-delle-tabelle-ex-art-139-ed-ex-artt.htm

 

[3] L'iter della revisione delle tabelle delle malattie professionali: criteri e metodologia. Balletta A., De Zorzi L., Malaguti Aliberti L., Sotis G. - 5° Congresso Nazionale del Coordinamento dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie (COMLAS) Genova 8-11 novembre 2006 - https://medicocompetente.it/files/documenti/435.pdf

[4] Le nuove tabelle delle malattie professionali: risvolti propositivi e criticismi medico legali per gli Enti di Patrocinio, Parti Sociali – S.Potenza G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3, 263-266 http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/091007_Gimle_malattie_professionali_criticismi_nuove_tabelle.pdf

[5] “La nuova tabella delle malattie professionali: aspetti applicativi per la tutela del lavoratore” A.Miccio

https://www.puntosicuro.it/view-pdf/un-analisi-critica-delle-tabelle-delle-nuove-malattie-professionali-AR-9301/

[6] Circolare n. 47 del 24 luglio 2008. Oggetto: Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. D.M. 9 aprile 2008

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/n6292854_circolare-inail-n--47-del-24-luglio-2008.html

[7] Le nuove tabelle delle malattie professionali: risvolti propositivi e criticismi medico legali per gli Enti di Patrocinio, Parti Sociali – S.Potenza G Ital Med Lav Erg 2008; 30:3, 263-266 http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/091007_Gimle_malattie_professionali_criticismi_nuove_tabelle.pdf

[8] Inail - Corso formativo per dirigenti medici neoassunti – Roma 16-17/ottobre 2023

-Le malattie professionali i tabellate; la presunzione di origine – la prova contraria – A. De Matteis.

[9] “La nuova tabella delle malattie professionali: aspetti applicativi per la tutela del lavoratore” A.Miccio

https://www.puntosicuro.it/view-pdf/un-analisi-critica-delle-tabelle-delle-nuove-malattie-professionali-AR-9301/


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