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Medico competente e prevenzione: sopralluoghi e riunioni periodiche

Medico competente e prevenzione: sopralluoghi e riunioni periodiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

17/03/2017

Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Lo scopo e i requisiti dei sopralluoghi del medico competente e gli elementi in ingresso e in uscita per la riunione periodica.

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Monza, 17 Mar – Il D.Lgs. 81/2008 prevede due particolari momenti in cui i componenti del sistema prevenzionistico aziendale si confrontano, collaborando ciascuno con le proprie competenze e professionalità alla valutazione dei rischi: il sopralluogo del medico competente (articolo 25, D.Lgs. 81/2008: obblighi del medico competente) e la riunione periodica (Articolo 35, D.Lgs. 81/2008: riunione periodica).

 

A ricordarlo è un documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione dell’ ATS BrianzaContributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente”, un piano di prevenzione attivato in accordo con i Comitati Provinciali ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 delle province di Lecco e di Monza e Brianza.

 

Il documento “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, che rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente”, si sofferma infatti sul sopralluogo svolto dal medico competente.

 

Si indica che il sopralluogo è “l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

 

Questi i requisiti essenziali del sopralluogo, che deve essere adeguatamente programmato e strutturato:

- “la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto ‘on the job’ sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure prevenzionistiche adottate;

- la presenza al sopralluogo sia del RSPP che del/dei RLS;

- la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste”.

 

Inoltre durante il sopralluogo il medico competente deve:

- “condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi;

- valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.);

- verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi;

- verificare l’adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni/ limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia”.

Si segnala, infine, che il sopralluogo deve essere poi “attestato dal medico competente attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato all’interno della riunione periodica, in coerenza con i punti precedentemente indicati”.

 

Riguardo invece alla riunione periodica si indica che “nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

 

In particolare nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori “la facoltà di riunire il proprio sistema prevenzionistico aziendale è lasciata al datore di lavoro oppure al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere la convocazione di un’apposita riunione”.

 

Si ricorda poi che nel corso della riunione il datore di lavoro “sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.

Inoltre, “possono essere individuati:

e) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

f) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.

 

La riunione periodica ha altresì luogo in occasione di “eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori”.

E poiché la riunione periodica corrisponde di fatto al riesame della direzione dei sistemi di gestione, di conseguenza “si devono esaminare:

- gli elementi in ingresso, che sono costituiti da tutte le informazioni necessarie per valutare la gestione della salute e della sicurezza, comprese ad esempio le azioni effettuate a seguito della precedente riunione periodica, le eventuali non conformità rilevate e lo stato delle azioni adottate o da adottare per la loro risoluzione;

- gli elementi in uscita, che sono costituiti da tutte le azioni da programmare per migliorare le misure già presenti in azienda per gestire il rischio residuo”.

 

La guida si sofferma poi, più nel dettaglio, sui possibili contributi del medico competente, durante la riunione periodica, ad esempio nel fornire gli elementi in ingresso e nel proporre gli elementi in uscita.

 

In particolare gli elementi in ingresso che il medico competente “deve portare alla riunione periodica sono:

a) relazione dei sopralluoghi effettuati;

b) relazione sanitaria;

c) analisi degli infortuni e delle malattie professionali.

In sintesi, nella riunione periodica il medico competente deve:

d) esprimere un giudizio sull’efficacia delle misure collettive presenti e sul corretto utilizzo dei DPI per la corretta gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (tramite la relazione di sopralluogo);

e) illustrare lo stato di salute dei lavoratori (tramite la relazione sanitaria);

f) riferire, in particolare, se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di idoneità siano o meno state correttamente adottate dall’azienda”.

 

Infine la guida si sofferma anche sugli elementi in uscita che il medico competente deve portare alla riunione periodica:

g) “proporre eventuali indagini mirate per valutare/misurare l’esposizione dei lavoratori (a queste valutazioni può collaborare direttamente);

h) confermare o proporre modifiche al programma di sorveglianza sanitaria;

i) indicare i bisogni formativi da considerare nel piano di formazione dei lavoratori;

j) proporre e collaborare a programmi volontari di ‘promozione della salute’”.

 

 

ATS Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell’ASL Monza Brianza, “ Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ASL Monza Brianza, versione dicembre 2015 (formato PDF, 1.57 MB).

 

ATS Brianza, “ Scheda di autovalutazione”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ATS Brianza (formato DOC, 400 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

 

 

 

Tiziano Menduto



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
17/03/2017 (08:31:50)
“Inoltre durante il sopralluogo il medico competente deve:
...
- valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.)”

ma stiamo scherzando? Esiste ancora l’idea del medico onniscente?
E se un igienista industriale facesse, ad esempio, le audiometrie cosa direbbero i medici?
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
17/03/2017 (09:53:13)
“Inoltre durante il sopralluogo il medico competente deve:
...
- valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.)”

ma stiamo scherzando? Esiste ancora l’idea del medico onniscente?
E se un igienista industriale facesse, ad esempio, le audiometrie cosa direbbero i medici?
Rispondi Autore: mircogirardin - likes: 0
17/03/2017 (14:21:16)
Concordo con le perplessità espresse,
Aggiungo che anche “il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale” non spetta al medico ma al preposto (art. 19 c1a).
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
17/03/2017 (19:53:32)
Tranquill, non si deve mica seguire tutte le sparate provenienti da tizio o caio? C'è un Testo Unico da rispettare (D. Lgs. n. 81/2008) e il resto è aria fritta. Ad esempio, contrariamente a quanto enunciato nella "Guida" in oggetto, il medico competente non si occupa affatto di infortuni (danni all'incolumità psico-fisica) ma deve occuparsi di prevenzione di danni alla salute (leggi: malattie professionali) a fronte di rischi lavorativi normati o valutati. E non è affatto un gioco di parole. Gli infortuni riguardano esclusivamente 3 soggetti: il lavoratore che si infortuna, il datore di lavoro e l'INAIL (chiedere ad un legale o ad un giudice per conferma). E la prevenzione degli infortuni spetta esclusivamente al datore di lavoro che deve porre in atto adeguate misure ad hoc tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
17/03/2017 (20:11:55)
... e ovviamente il medico competente non è tenuto affatto ad interessarsi del corretto impiego dei DPI (spetta al datore di lavoro e al preposto vigilare in tal senso). Ed è una barzelletta pretendere che il medico competente debba porsi il problema "se le eventuali limitazioni o prescrizioni espresse nei giudizi di idoneità siano o meno state correttamente adottate": tutte le prescrizioni/limitazioni formulate dal medico competente DEVONO essere rispettate dal datore di lavoro (lo hanno del resto ribadito recenti sentenze di merito) e di certo il medico competente non deve fare lo "sceriffo", cioè verificare che il datore di lavoro le rispetti.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
20/03/2017 (07:37:31)
Concordo pienamente con quanto espresso da Giuseppe Martino, purtroppo però l'ATS oggetto del piano mirato di cui all'articolo non la pensa così ed anzi sia nella presentazione del progetto che nelle visite ispettive in azienda nelle quali ho partecipato in qualità di RSPP, puntano moltissimo sul ruolo del medico competente.
Ora il dilemma è sempre lo stesso, contestare sempre e comunque o trovare il punto d'incontro ?
I medici con i quali collaboro hanno scelto la seconda ipotesi, ed anch'io spesso cerco di "digerire" assurde richieste da parte degli enti ispettivi.
Diversamente sarebbe un continuo rivolgersi a studi legali per ricorsi e carte bollate ed alla fine poi ..........
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
20/03/2017 (10:38:35)
Sono tranquillissimo. Il mio era un appunto sulla posizione anomala di un organo di controllo che, in ogni caso, ha un potere di influenza sui vari soggetti coinvolti. Proprio per mantenere un clima di collaborazione e non di scontro perpetuo.
Ovviamente, quello che vale è la legge. Ma, l'autoreferenzialità è sempre dietro l'angolo.
Benedetto referendum, andato male. Parlo del solo titolo V.
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
21/03/2017 (15:41:52)
Mah, in generale vedo una diffusissima tendenza a fare tanti salamelecchi agli organi di vigilanza senza tener conto che moltissimi dei loro funzionari hanno atteggiamenti presuntuosi, agendo come se fossero loro stessi la legge (il che non è) ma, nel contempo, dimostrando di conoscere ben poco la normativa(e parlo per esperienze dirette). E per me chinare sempre la testa non è un bene. Tempo fa un dirigente di un'azienda in cui da poco ero medico competente mi riferì che l'anno prima l'O.d.V. territoriale sanzionò il DdL perchè, per esigenze logistiche e produttive, aveva costretto il MC a differire di circa due mesi i controlli sanitari periodici a dei lavoratori. Incredibile! Ma feci notare che era stato ancor più incredibile ed inammissibile il "chinare la testa" dell'azienda senza opporsi giustamente. Infatti spiegai che tale sanzione era palesemente illegittima ed astrusa, in quanto il T.U. non prevede affatto una periodicità tassativamente "cronometrica" dei controlli sanitari, sancendo invece che tali controlli vanno effettuati "di norma una volta all'anno". E qualsiasi avvocato o giudice potrà confermare che ciò significa ORIENTATIVAMENTE/RAGIONEVOLMENTE UNA VOLTA ALL'ANNO, non vi è alcuna tassatività; significa, in pratica, che in caso di prevista periodicità annuale i controlli vanno effettuati una volta nel 2012, una volta nel 2013, una volta nel 2014 eccetera (cioè, se visito un lavoratore il 22 marzo 2013 allora non è affatto obbligatorio che debba rivisitarlo il 22 marzo 2014 o comunque a marzo 2014, essendo del tutto lecito ed incontestabile che ad esempio la visita del 2014 sia praticata a settembre). Una volta mandai a quel paese un funzionario dell'OdV saccente dicendogli testualmebnte: "Io faccio ciò che dice la legge, non quello che dici tu"... Purtroppo, e ogni giorno ne ho conferma, di questo benedetto T.U. tutti parlano, ma pochi lo hanno capito.

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