Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le novità della Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza COVID-19

Le novità della Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza COVID-19
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

22/10/2020

Le nuove ordinanze della Regione Lombardia per la gestione dell’emergenza COVID-19. La limitazione agli spostamenti notturni, le misure anti-movida, le indicazioni per le attività e per la rilevazione della temperatura sui luoghi di lavoro.

Milano, 22 Ott – In questa fase di incremento di casi di positività al virus SARS-CoV-2 è evidente che sia il Governo, a livello nazionale, sia le Regioni e gli enti locali continuino a elaborare nuove norme, nuove ordinanze, per cercare di migliorare il contenimento dell’epidemia.

 

Nei giorni scorsi abbiamo presentato le ultime ordinanze della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma sono diverse le normative, in materia di emergenza COVID-19, che nei territori regionali vengono costantemente riviste e aggiornate.

 

Ci soffermiamo oggi sulla Regione Lombardia con riferimento all’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, all’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 e a un altro provvedimento, firmato il 21 ottobre 2020 dal Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia, che prevede per tutto il territorio lombardo una sorta di mini lockdown, un cosiddetto “coprifuoco”, a partire dal 22 ottobre.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Pubblicità
Lavoratori - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per lavoratori sulle procedure di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

Le indicazioni dell’ordinanza n. 620 della Regione Lombardia

In Regione Lombardia in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, “si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing”, che “il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1621 per il periodo 12-16 ottobre”, che “il numero complessivo degli attualmente positivi è 19.919, di cui 834 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 71 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41)”.

 

Considerando che “il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune fasce della popolazione e ad alcuni orari della giornata maggiormente a rischio” è stata emanata dalla Regione Lombardia l’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”. Ordinanza entrata in vigore dal 17 ottobre 2020 ed efficace fino al 6 novembre 2020.

 

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) allo scopo “di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19” riporta varie misure specifiche. Ne riportiamo alcune le parti non aggiornate dall’Ordinanza n. 623.

 

Il punto 1.4 riguarda le “attività economiche, produttive, sportive e ricreative”.

 

Le seguenti attività possono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 (“Nuovo coronavirus SARS-COV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”):

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • Discoteche e sale da ballo

 

Si ricorda che “è soggetto all’obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1”.

 

La rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

L’Ordinanza n. 620 dedica poi un’ampia parte (punto 1.5) alla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.

 

Si indica che i datori di lavoro devono osservare le seguenti prescrizioni: “deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso”.

 

Inoltre il datore di lavoro, direttamente od indirettamente, “comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati”. Il lavoratore “comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG”.

 

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio “in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

  • il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
  • qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
  • il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del
  • in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  • inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa”.

 

Si raccomanda “fortemente” la rilevazione della temperatura “anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza”.

 

La nuova ordinanza sulla limitazione degli spostamenti serali in Lombardia

Riportiamo un breve approfondimento sull’ordinanza, attesa da giorni, e che, firmata il 21 ottobre dal ministro della Salute e dal presidente della Regione istituisce una chiusura del territorio regionale lombardo dalle 23 alle 5, a partire da giovedì 22 ottobre.

 

L’Ordinanza del 21 ottobre 2020 ricorda in premessa che, sentiti in data 19 ottobre 2020, i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province “si sono espressi favorevolmente in ordine all’adozione di una misura nei termini indicati” nel provvedimento. Inoltre si fa riferimento alla nota del 20 ottobre 2020 “con la quale il Presidente della Regione Lombardia, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 19 ottobre 2020, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.

 

Vediamo quanto contenuto nell’art. 1 (Limitazioni agli spostamenti in orario notturno) della nuova circolare.

 

Si indica che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”.

 

Inoltre la sussistenza delle situazioni che “consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato”. Sarà possibile, come avveniva in tempi di lockdown generalizzato, produrre “un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

 

Le disposizioni della presente ordinanza (art. 2) “producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020”. Il mancato rispetto delle misure indicate è “sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020”.

 

Le novità dell’Ordinanza 623 della Regione Lombardia

Sempre il 21 ottobre 2020 è stata poi firmata e pubblicata una nuova Ordinanza, l’Ordinanza n. 623 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”. Le disposizioni sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Il primo articolo riguarda le misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Si indica che i gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali “programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020”.

 

Veniamo poi alla chiusura dei grandi negozi e centri commerciali (art. 2):

Nelle giornate di sabato e domenica è “disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”.

Inoltre (art. 3 - Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio) è fatto “obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio”.

 

Riprendiamo le modifiche delle “misure anti-movida” contenute nell’Ordinanza 623.

Vediamo le misure anti-assembramento:

  1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblicavia; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.
  3. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
  4. E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.
  5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
  6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

 

 

Sintetizziamo, in conclusione, altre indicazioni tratte dalla lettura coordinata delle due nuove ordinanze 620 e 623:

  • sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
  • sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale,  provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.
  • a partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza. Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile. Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
  • l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietato, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Regione Lombardia, “ Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33" (Formato PDF, 115 kB), Allegato 1 (Formato PDF, 491 kB).

 

Regione Lombardia, “ Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33" (Formato PDF, 107 kB)

 

Ministero della Salute, Regione Lombardia, “ Ordinanza del 21 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35” (Formato PDF, 125 kB).

 

 

 

Scarica la normativa nazionale di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: gianni - likes: 0
23/10/2020 (14:00:22)
volevo fare una domanda: durante il periodo di coprifuoco è possibile recarsi dal figlio minore non convivente? Ed ancora: è possibile rincasare durante il coprifuoco dopo aver fatto visita al figlio minore non convivente? Grazie.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!