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Jobs Act ovvero della “semplificazione mancata”

 
Pubblichiamo il commento di A.Pro.Me.L. (Attività Professionale del Medico del Lavoro/Medico Competente) la sezione tematica della S.I.M.L.I.I. dedicata specificamente all'attività professionale del medico del lavoro/medico competente, ai decreti del Jobs Act.


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Lettino pieghevole con valigia per visite mediche
Lettino pieghevole con valigia - presidio di pronto soccorso
 
Decreti attuativi del Jobs Act sulla Sicurezza, ovvero della “semplificazione mancata”
Dopo una lunga attesa, in seguito all'approvazione da parte del consiglio dei ministri e al successivo parere del Parlamento, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.9.2015 sono stati pubblicati gli ultimi decreti relativi alla legge delega del cosiddetto Jobs Act. Si ricorderà che la legge delega, tra l'altro, aveva imposto al Governo di emanare uno o più provvedimenti legislativi “allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”, per cui uno di questi decreti - il DL n. 151 del 14/09/2015 - reca norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro e modifica anche qualche articolo del D.Lgs. 81/08, in particolare con il capo III intitolato “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Purtroppo, occorre premettere subito che i medici del lavoro e tutti i medici competenti hanno accolto l'emanazione e la successiva pubblicazione dei decreti delegati con grande delusione ed amarezza. Si tratta, infatti, come già detto anche in altre occasioni e da parte di molti esperti del settore, dell'ennesima occasione mancata da parte del nostro sistema politico e istituzionale. A testimonianza della scarsa attenzione politica per quanto riguarda il tema specifico, d'altronde, sono ancora numerosi i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 81/08 non ancora approvati, alcuni neanche in fase di elaborazione.
 
Nonostante il titolo, infatti, il decreto 151/2015 non modifica a fondo la normativa vigente né procede a concrete semplificazioni della stessa se non con alcuni interventi di ristrutturazione di alcuni comitati, introduzione di nuove sanzioni, correzione di alcuni (pochi) errori materiali dell'81/08, chiarimenti di alcune esclusioni della sua applicazioni (lavoro domiciliare, badanti etc.), obbligo di trasmissione telematica di certificati INAIL, abolizione del registro infortuni etc. E' da ribadire che, nonostante i numerosi e ripetuti interventi della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale presso i competenti organi istituzionali, funzionari ministeriali ed esponenti politici e del governo (in primis il Ministero del Lavoro), non è stata apportata nessuna modifica nel senso di razionalizzazione, semplificazione o altro inerente l'attività professionale del medico competente. Restano invariati gli errori materiali, le incongruenze del testo legislativo, gli adempimenti di difficile (talora quasi impossibile) accoglienza da parte del medico competente che erano stati puntualmente sottoposti all'attenzione di funzionari ministeriali ed esponenti politici del Governo con vari documenti e prese di posizione chiare e precise. Addirittura, con una decisione non del tutto comprensibile, nel testo pubblicato sulla G.U. è scomparso anche quanto presente nello schema di decreto inviato dal Governo al Parlamento per il parere delle competenti commissioni di Camera e Senato, cioè quella modifica dell'art. 41 del D.lgs. 81/08 che giustamente aboliva la scorretta ripetizione, nello stesso articolo, della “ visita medica preventiva in fase preassuntiva”, che ha dato adito a interpretazioni difformi che possono rendere complesso l'adempimento di tale obbligo di legge.
 
L'articolo 20 del citato DL 151/2015 prevede una serie di modiche e/o integrazioni di diversi articoli del D.Lgs. 81/08, in assenza di una complessiva rivisitazione dell'impianto legislativo (iniziativa auspicabile, ma che in effetti sarebbe andata al di là dei limiti della delega imposta) e di una reale razionalizzazione o semplificazione.
 
Una presunta semplificazione riguarda la modifica della composizione della Commissione Consultiva, organo pletorico ma che, tutto sommato, finora aveva lavorato con una discreta efficienza. In seguito a tali modifiche, la Commissione comprenderà ancora trenta componenti, per cui si tratta comunque di un organo che non può dirsi particolarmente snello; occorrerà verificare nel prossimo futuro come riuscirà a organizzar la sua attività. La modifica introdotta riduce il numero dei componenti indicati dalle Regioni e dalle parti sociali e aggiunge alcuni nuovi componenti, tra cui tre esperti – rispettivamente - in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale. Tali soggetti dovranno essere individuati e inseriti nella Commissione in seguito ad apposito decreto del Ministero del Lavoro (ancora da emanare). L'inserimento nella Commissione di esperti in Medicina del Lavoro era una delle richieste SIMLII che non compariva nell'iniziale documento del governo ed è stata recepita nel testo pubblicato in G.U., anche in seguito alla discussione in sede parlamentare. E' auspicabile che quanto previsto nel nuovo dettato legislativo comporti la scelta di membri autorevoli e dotati di sufficiente esperienza, provenienti dalle società scientifiche e dalle associazioni del settore più rappresentative a livello nazionale, in grado di proporre soluzioni e indicazioni adeguate alla realtà sociale e professionale del nostro Paese.
 
Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituito ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 81/08, viene parzialmente modificato nella sua composizione e la sua direzione viene affidata al Ministero della Salute; si confida che questa variazione abbia importanti sviluppi per la tutela, la prevenzione e la promozione della salute nei luoghi di lavoro avente come protagonista il medico competente, purtroppo ancora troppo penalizzato dalla rigida normativa e dalle condizioni di mercato.
 
L’articolo 28 del D. Lgs. 81/08 viene integrato con la previsione che l’INAIL possa rendere disponibili al datore di lavoro “strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio” e il successivo articolo 29 viene modificato con la previsione di ulteriori “strumenti semplificati di supporto per la valutazione dei rischi”, tra cui anche strumenti informatizzati, come ad esempio il sistema europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). Non è chiaro, peraltro, come questa indicazione potrà tradursi concretamente nella pratica, soprattutto nelle piccole e medie aziende (la maggioranza del sistema produttivo italiano), in cui la valutazione del rischio è quasi sempre affidata a tecnici esterni all'impresa e spesso considerata come adempimento puramente formale. Allo stesso tempo spiace notare come non venga adeguatamente precisato e valorizzato il ruolo del medico competente in questa iniziale fase di valutazione, nonostante l'obbligo di collaborazione sancito dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08, che ha dato adito a tante discussioni e contenziosi.
 
Anche l'impianto sanzionatorio del D.Lgs 81/08 è stato parzialmente modificato, senza però prevedere alcuna riduzione o abolizione delle sanzioni a carico del medico competente, modifiche più volte invocate dalla SIMLII e da tutte le associazioni del settore. Si rimanda al testo del decreto 151/2015 per i dettagli, ma può essere utile far presente la modifica che riguarda il raddoppio o la triplicazione della sanzione per il datore di lavoro qualora lo stesso (o il dirigente incaricato) ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”. In questi casi l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 viene raddoppiato se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicato se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. Inutile sottolineare l'importanza che tale previsione riveste per le ricadute pratiche a carico dei medici competenti, soprattutto nel caso di aziende o enti pubblici con numerosi dipendenti, ove non sempre si riesce, per motivi di forza maggiore, a essere puntuali nell'effettuare le visite entro la scadenza prevista. Quella che è stata da più parti considerata come una effettiva semplificazione è il nuovo obbligo della trasmissione telematica del primo certificato medico di infortunio o malattia professionale - così l'articolo 21 del DL 151/15 modifica l'art. 53 del DPR 1124/65 - con efficacia pressoché immediata, a 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. (entro il 21 marzo 2016). Nel frattempo l'INAIL dovrebbe mettere a punto un sistema informatizzato atto a consentire l'adempimento di tale nuovo obbligo, che riguarda ovviamente non solo i medici competenti ma – in generale - tutti i medici italiani. Anche qui è lecito dubitare sul reale impatto di semplificazione di tale atto sanitario, atteso che l’obbligo di trasmissione telematica di tali certificati comporta la necessità di accreditare al sistema informatico INAIL (ancora da realizzare) tutti i medici iscritti all’albo professionale, che quindi dovranno essere dotati di strumenti informatici e di una connessione alla rete adeguata. Non è chiaro, inoltre, come la notizia dell'infortunio o della malattia professionale possa giungere in tempi congrui al datore di lavoro, che a sua volta dovrebbe compilare (sempre per via telematica) la relativa denuncia all'ente assicuratore.
 
In conclusione, rimane ancora rilevante l'obiettivo di una reale semplificazione e di una modifica integrale delle norme vigenti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro nonché, per quanto ci riguarda, dei requisiti, delle prerogative e delle responsabilità dei medici competenti, che sarebbe il caso di cominciare a definire più correttamente e modernamente “medici della prevenzione occupazionale”, ampliando il ventaglio delle loro competenze e rendendo più utile ed efficace il loro operato, specialmente nel momento attuale in cui la Sanità Pubblica è soggetta a una profonda revisione allo scopo di eliminare sprechi e pratiche inappropriate.
 
A tale proposito, è necessario oggi più che mai continuare a incalzare tutte le forze politiche e governative, come già fatto in passato, con una azione comune che coinvolga tutte le parti interessate, convergendo su proposte e obiettivi condivisi e concretamente realizzabili in tempi congrui e senza rimandare a un imprecisato e mai definito “futuro”.
 
E. Ramistella – Coordinatore nazionale
C. Mirisola – Segretario nazionale
 



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Rispondi Autore: RaGi - likes: 0
22/10/2015 (16:19:35)
Concordo in parte, no invece in tutte le enfatizzazioni del Medico Competente . Preciso che molto probabilmente gli estensori dell'articolo saranno ligi al loro dovere come tanti , ... ma la maggior parte dei medici competenti non si degnano neanche minimamente di neanche di far visita ai luoghi di lavoro. Scusate questa è una materia di tecnici non di medici, la cosa cambia e solo sulla sorveglianza sanitaria . Buona giornata
Rispondi Autore: Valentino cutri - likes: 0
02/03/2019 (10:53:43)
Buongiorno,nom riesco ancora a capire se gli enti locali di preciso il comune con 40 dipendenti sia obbligato a sottoporre i dipendenti a visite periodiche e se è obbligato ad avere il medico competente,questo perché un dipendente a seguito di infortunio con prognosi totale di 97 giorni e con prescrizione inail di vmcompetente , gli hanno risposto al dipendente. che se viole gli possino solo fare la vmcollegialr

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