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Il rientro al lavoro dei soggetti fragili

Il rientro al lavoro dei soggetti fragili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

04/08/2020

Alcune considerazioni della SIML sulla gestione dei lavoratori “fragili” che dovranno rientrare al lavoro a seguito del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020.

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 si pone all'attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro dei lavoratori cosiddetti “fragili”, cioè coloro che in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono stati posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all'appena trascorso 31 luglio 2020.

 

Curiosamente il DL citato ha ricompreso fra i vari articoli e provvedimenti posti in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020, quelli interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile “i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

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Il DL 83/2020 ha altresì prorogato al 15 ottobre prossimo anche l’articolo 90 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione chetale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-COV2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

 

Pertanto, risulta evidente la disparità di trattamento tra quel lavoratore “fragile” (secondo le definizioni sopra riportate) che può svolgere un’attività lavorativa in modalità agile (prevalentemente o esclusivamente di carattere amministrativo?) e la numerosa quota parte di lavoratori “fragili” occupati in attività non compatibili con le caratteristiche della prestazione (agile).

 

Quindi dovendoci ragionevolmente occupare della gestione dei lavoratori “fragili” che dovranno rientrare al lavoro ai primi di agosto si pongono alcune considerazioni.

  1. Non si rintraccia nella normativa vigente l’obbligo di una visita medica tout-court di idoneità lavorativa “di rientro” alla stregua di quella prevista, ad esempio, dopo 60 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi di  salute stabilita ex 81/08 in quanto tali lavoratori sono sì “fragili” ma in via cronica e non oggetto di un episodio acuto di malattia; rimane salvo il principio in base al quale se si fosse verificata nel periodo di astensione una situazione come l’ultima descritta, allora sarà il lavoratore a  farsi parte attiva per rendere noto l’evento richiedendo visita al Medico Competente affinché possano esserne valutati gli esiti in relazione ai rischi professionali cui dovrà essere riesposto il lavoratore medesimo al rientro sul luogo di lavoro.
  2. La situazione dei lavoratori con “fragilità” che rimangono verosimilmente incompatibili (ad esempio, soggetti affetti da tumori di recente insorgenza o, ancora, soggetti in terapia fortemente immunosoppressiva per diverse patologie) con la situazione di emergenza comunque sancita con la proroga al 15 ottobre (a seguito di considerazioni che vedono la presenza di focolai in varie zone d’Italia, di diversa origine, ma che comunque non rendono “immune” alcun luogo di vita e conseguentemente di lavoro) può essere opportunamente «risegnalata» a mo’ di rinforzo (del parere e/o del giudizio previamente espresso all'allontanamento dal lavoro all'inizio del periodo emergenziale) da parte del Medico Competente al Datore di Lavoro e che ogni decisione difforme è sua responsabilità e che il trattamento economico esula dalle nostre competenze.

 

Rimane pertanto fondamentale in questa fase di rientro al lavoro, da parte del Datore di Lavoro, rinnovare l’informativa ai lavoratori “fragili” di poter essere rivalutati su loro precisa richiesta al Medico Competente ai sensi dell’art. 41, al comma2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.

 

Fra queste ultime si ricordano, ad esempio, l’utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente possono essere in uso quelle chirurgiche), l’adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere amministrativo o comunque di front office), misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in assembramenti  o eccessiva vicinanza ad altri colleghi o  molto più particolari come quelle proprie dell’ambito sanitario quali l’esclusione dell’operatore sanitario da aree Covid certe o sospette o da quelle attività che possono prevedere manovre aerosolizzanti o comunque invasive dell’albero respiratorio.

 

Si ricorda, infine, che la modalità di esecuzione della visita medica, nelle condizioni sopra descritte, è in presenza.

 

Fonte: SIML


 


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Rispondi Autore: anonimo - likes: 0
04/08/2020 (09:32:46)
In buona sostanza chi come il sottoscritto è immunodepresso perchè trapiantato di cuore nel 1986, a seguito della terapia immunosoppressiva ha sviluppato un insufficenza grave ai reni che l'hanno condotto a tre dialisi settimanali, il tutto condito con una massa tumorale ad un rene per la quale ha fatto già un ciclo di radio terapia DEVE rientrare a lavoro.
Molto bene
Rispondi Autore: enza - likes: 1
04/08/2020 (11:44:15)
il medico curante mi ha redatto il certificato con V07 dal 1 agosto al 15 ottobre. In seguito a una visita medico legale . Volevo un periodo più' breve ma per legge non poteva farlo , realtà'? Come mi sarà' calcolata adesso questa malattia ? Avro pennalita' ?

Autore: Vincenzo
05/08/2020 (13:08:49)
Vedi Vincenzo,grazie
Autore: Vincenzo
05/08/2020 (13:03:44)
Buongiorno il medico curante come ha redatto il V07 senza che il medico aziendale ne abbia dichiarato la non idoneità,grazie
Autore: Festa Fiorella
10/08/2020 (15:02:07)
Beata te che almeno ti ha redatto il certificato
Il mio di.medico non ha avuto.nessuna pietà
Sono un soggetto immunodepresso
Malattia del Connettivo e rischio tromboembolico
Rispondi Autore: Elisa Di Domenico - likes: 0
04/08/2020 (14:56:16)
Ho potuto usufruire fino al 31 luglio dell'astensione dal lavoro perché in possesso della legge 104 comma 1. Si sa se vista la proroga dello stato di emergenza, viene prorogata anche questa astensione che finora era stata equiparata al ricovero ospedaliero?
Rispondi Autore: Antonio - likes: 1
04/08/2020 (15:15:54)
X Anonimo. È allucinante aspettiamo il decreto di Agosto mi sa che valiamo meno dei monopattini e del pannello fotovoltaico speriamo si ravvedano follieeee
Autore: Festa Fiorella
10/08/2020 (15:03:32)
Rispondi Autore: ANTONIO - likes: 0
04/08/2020 (15:42:21)
E' VERGOGNOSO SE NON PRENDONO PROVVEDIMENTI, E CONVALIDANO LA PROROGA, AI LAVORATORI FRAGILI ART.26 COMMA 2, VISTO IL NUOVO CONTAGIO CHE SI STA' VERIFICANDO, NON CREDO CHE IL GOVERNO DOPO IL GRANDISSIMO LAVORO CHE STA' FACENDO, VUOLE FAR ACCADERE ANCHE IN TUTTA ITALIA QUELLO CHE E' SUCCESSO IN LOMBARDIA, SPERO E CREDO NEL BUON SENSO DI TUTTI I RESPONSABILI DEL GOVERNO, E CHE VENGA RIAMMESSA LA PROROGA PER I LAVORATORI FRAGILI, NEL DECRETO AGOSTO. CORDIALI SALUTI.
Autore: Festa Fiorella
10/08/2020 (15:05:58)
Purtroppo non credo
Sara il medico competente
A decidere a quanto sembra
La mia domanda è: ma in autunno quando il picco sarà PIÙ elevato.che fine faremo
Rispondi Autore: Petunia - likes: 0
04/08/2020 (17:52:06)
Sono rientrata il 3 agosto ho la 104 art.3 comma 3, faccio l'infermiera fuori turno in un reparto di malattie infettive, stesso piano del reparto covid-19.
Ieri ho chiesto l'appuntamento con il medico competente presente nel mio ospedale.
Mi é stato dato per il 10 settembre prossimo nonostante io sia un lavoratore soggetta a controllo A.

Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
04/08/2020 (18:20:01)
Oggi sono andato a visita dal medico competente del lavoro il quale mi ha dichiarato inabile fino al 10 agosto , in attesa del dpcm Agosto dicendomi che molto probabilmente ci sarà la proroga dell’Art 26 comma 2 fino al 15 ottobre
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
04/08/2020 (20:29:28)
Buonasera, su Facebook hanno creato una pagina con il nome Lavoratori Fragili.

Autore: Festa Fiorella
08/08/2020 (07:55:26)
Forse tu sei tra quelli i fortunati
Ma sai nella vita non si può mai essere sempre sicuro di essere IMMUNE da tutto
Forse domani potrebbe pubblicare 1 pagina tutta dedicata alle persone come te
????????????? Chi vuole intendere intenda
Rispondi Autore: teresa - likes: 0
05/08/2020 (04:30:56)
Io voglio solo sapere se ci sarà la proroga articolo 26 grazie perché si è creata troppa confusione
Rispondi Autore: fabrizio - likes: 0
06/08/2020 (07:34:13)
leggete qui: https://fimmg.bari.it/articoli/S6P7F
Rispondi Autore: Maria Grazia - likes: 0
06/08/2020 (14:51:31)
Buonasera, sento dire da alcuni di voi che l'art. 26 sara' rinnovato con il dpcm di agosto. Vorrei sapere da chi hanno avuto questa notizia visto che il numero 1500 ha detto che non ne sa nulla, idem i sindacati.
E' la solita bufala?
Rispondi Autore: Ciccio - likes: 0
08/08/2020 (14:05:30)
La mia azienda non mi fa rientrare al lavoro perché sono un malato oncologico. Nello stesso tempo però non mi dà neanche il telelavoro perché faccio un lavoro manuale. Ho usato tutte le ferie arretrate e quelle di quest'anno, permessi 104 e permessi NON retribuiti. Come posso continuare così se non prorogano l'art 26 Cura Italia??
Rispondi Autore: Raffa - likes: 0
09/08/2020 (04:46:52)
Fatti prescrivere dal medico di base la malattia

Rispondi Autore: ciccio - likes: 0
09/08/2020 (19:40:07)
Rispondo a Raffa. Si hai ragione, ho pensato anche io di farmi dare la malattia dal mio medico di base, ma ho paura di "sforare" i famosi 180 giorni. Non si sa mai di questi tempi che ti spingano a farti dare la malattia per poi licenziarti. Cosa mi consigliate?
Rispondi Autore: Giov - likes: 0
11/08/2020 (13:18:21)
Buongiorno, ci sono delle novità?
Rispondi Autore: France - likes: 0
12/08/2020 (08:34:01)
Io sto a Capri la mia azienda osp di Napoli mi ha mandato nuova comunicazione ,sarò in assenza emergenza fino al vaccino hanno già agiornato i cartelli fino a dicembre con assenza emerg ,ci tutelano non vogliono responsabilità ,e inutile c'è poco fare il decreto precedente parla chiaro saranno le aziende tramite la med legale a decidere,quindi non ascoltate persone inutili su vari gruppi che parlano di cose che non esistono
Rispondi Autore: Rocco - likes: 0
25/08/2020 (09:19:15)
Ma i medici competenti (ovviamente non tutti ), in questa fase pandemica hanno davvero svolto il loro ruolo di prevenzione ?
Rispondi Autore: Federico - likes: 0
25/08/2020 (17:43:33)
Salve,
mia mamma, 65 anni, è affetta da enfisema polmonare con grave insufficienza respiratoria. Pur non essendo riconosciuta l'invalidità a seguito della visita del medico del lavoro è stata posta in fermo forzato fino al 30 Luglio utilizzando la norma del decreto Cura italia per i soggetti fragili. Questa norma non è stata più prorogata e dal 1 Agosto è dovuta rientrare in servizio, con tutti i rischi connessi alla sua già accertata insufficienza respiratoria. Esiste una via alternativa per non esporsi a questo rischio? Non fa un lavoro che si potrebbe fare in smart working.
Grazie a quanti mi aiuteranno.
Rispondi Autore: Emanuela - likes: 0
28/08/2020 (18:48:25)
Salve a tutti sono pur troppo nel gruppo degli oncologici. Con i decreti sono rimasta a casa perché in fase di chemio purtroppo il 31 agosto dovrò rientrare al lavoro e ho già consumato i miei 180 giorni. Mi era stato detto che con il decreto non venivano usati i giorni di malattia ma non è stato così. Il v07 se non viene confermato dai ministri della salute non esiste. Anche inps me lo confermato. Qualcuno sa come si può stare a casa visto che non ho più malattia retribuita? Grazie a tutti
Rispondi Autore: Lucia - likes: 0
11/09/2020 (22:09:26)
Su Facebook ci sono due gruppi dai nomi:

1) "Lavoratori Fragili";
2) Immunodepressi tutela contro il Coronavirus".
Rispondi Autore: Margaret George - likes: 0
29/09/2020 (07:39:43)
DEVI LEGGERE:

Il mio nome è Margaret George, vengo da Roma, Italia e mio marito è del Michigan, Usa, voglio dire al mondo come ho ricevuto aiuto da questo grande uomo che mi ha lanciato un incantesimo per riavere mio marito e fare in modo che mio marito amasse rispettami, sono felice con mio marito e la mia vita è piena d'amore, mio ​​marito mi ha lasciato per 8 anni perché non potevo dargli un bambino ed era con un'altra donna mentre soffrivo di solitudine e dolori. Oggi ho il mio bambino grazie all'aiuto del dottor Odia, ho ottenuto i suoi dettagli di contatto su Internet da un'altra coppia che condivideva anche le sue buone opere, quindi l'ho contattato immediatamente per chiedere aiuto a riportare mio marito e farci avere il nostro mio figlio, ha riportato mio marito entro 24 ore e dopo aver riportato mio marito, la dottoressa Odia mi ha messo incinta per mio marito ero così felice. Gli ho detto che condividerò il suo buon lavoro su Internet per dirlo al mondo, ecco perché lo sto facendo ora. Ha fatto tornare mio marito e mi ha dato le erbe per rimanere incinta per mio marito, è davvero un uomo potente, quindi se qualcuno di voi ha bisogno di aiuto di qualsiasi tipo, so che la dottoressa Odia può aiutarti al 100% e velocemente. Per WhatsApp +2348107381533 e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com. odiasolutioncenter@yahoo.com odiasolutioncenter@aol.com Contattalo e sii di nuovo felice.
Rispondi Autore: FABIANA - likes: 0
07/11/2020 (18:45:55)
Sono un insegnante l. 104 comma 3 messa in malattia d ufficio dal medico della scuola. Come potrei fare x essere reintegrata in smart working ? Sono perfettamente in grado di farlo visto anche in lock down a Napoli,.grazie x risposta
Rispondi Autore: Saveria Bortoloni - likes: 0
22/02/2021 (21:10:00)
Gentilissimi ..volevo chiedervi se c’è è stata confermata la proroga per i pazienti fragili..lavoro c/o Posteitaliane....le mie patologie sono oncologiche..in attesa invio distinti saluti.. grazie mille
Rispondi Autore: Enza - likes: 0
26/05/2021 (14:27:22)
Buongiorno,
volevo chiedere un informazione .
Sono un soggetto fragile ed attualmente lavoro in smart working . Ho ricevuto entrambi le dosi del Vaccino Covid-19. Devo produrre un certificato dello specialista per rientrare a lavorare in ufficio o è sufficiente una mia richiesta al Medico del Lavoro che ha rilasciato una certificazione dove consiglia lo svolgimento del lavoro in sw sino a fine dello stato di emmergenza ? Grazi ein anticipo
Rispondi Autore: bexpo - likes: 0
19/11/2021 (13:01:55)
Buongiorno, sono a casa in codice nosologico V07 equiparato a ricovero ospedaliero. Ho chiesto di poter lavorare in smartworking ma risulta non possibile.
Come sappiamo, il DL 17/03/2020 art 26 comma 2 prevede che i giorni di assenza dal lavoro con codice V07 non debbano rientrare nel "periodo di comporto". Ora però l'azienda mi dice che la cosa vale solo ai fini di non rischiare il licenziamento ma non per quanto riguarda l'indennità malattia. Avendo quindi superato il limite massimo del periodo di comporto, dal mese scorso mi trovo quindi senza stipendio. L'alternativa sarebbe quella di rientrare in azienda con tutti i rischi che può per me comportare.
Non riesco a venire a capo di questo controsenso..
Grazie
Rispondi Autore: Anonimo - likes: 0
26/03/2024 (14:05:55)
Se il medico competente , un po' a presa di giro , non ha rilevato che sussistano i requisiti dell'41 c. 2 lett. c). del Cura Italia in modo piuttosto sibillino, negando al visita medica , l'azienda deve comunicare che il lavoratore deve rientrare secondo le regole stabilite per tutti o il lavoratore deve ugualmente attendere la richiesta di rientro in azienda a cura del Personale ?

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