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Il Medico del lavoro come consulente globale per la salute dei lavoratori

Il Medico del lavoro come consulente globale per la salute dei lavoratori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

02/08/2013

È necessario il riconoscimento di un nuovo ruolo del medico del lavoro/ medico competente come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza. Le criticità della normativa vigente e l’approccio preventivo integrato.

Pavia, 2 Ago – Il mondo del lavoro sta affrontando una fase di profonda trasformazione ed una gravissima crisi economica che porta al ridimensionamento o chiusura di aziende e a varie forme  di ristrutturazioni organizzative e tecnologiche. In questa situazione difficile il Medico del Lavoro può “fornire un contributo essenziale cercando di inserire la prevenzione in modo adeguato e fin dall’inizio nella trasformazione in atto”.
 
Questo è quanto viene affermato in un intervento dal titolo “Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori”, pubblicato sul numero di gennaio/marzo 2013 del  Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia e a cura di Pietro Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Presidente Nazionale della  Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e Marcello Imbriani (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia, Presidente Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale).

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Nell’intervento si sottolinea che i medici del lavoro sono coloro che possono garantire ai nuovi modelli tecnologici, organizzativi, produttivi “gradi adeguati di prevenzione, sicurezza e promozione della salute in modo che una volta avviati non si trovino da subito a fare il conto con disturbi – disagio – malattie – infortuni”. E un necessario punto di partenza “non può che essere il riconoscimento di un diverso ruolo del Medico del Lavoro – Medico Competente (ML) come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere, per quanto di competenza, in tutte le fasi e momenti della vita aziendale, nella gestione dei sistemi qualità e accreditamento, nell’implementazione dei modelli di gestione ex art. 30 D.Lgs 81/08”.
 
L’intervento ricorda che da tempo la Medicina del Lavoro (MDL) – che “comprende discipline molto diverse, quali la Clinica (Medica), l’Igiene (Industriale) la Tossicologia (Industriale ed Ambientale), l’Ergonomia, la Psicologia (del Lavoro) ed utilizza competenze” ed abilità mutuate da Fisica, Biochimica, Chimica Analitica, Ingegneria, Architettura - sta discutendo a diversi livelli la sua collocazione, le fonti del suo agire, i risultati cui perviene e la loro dimostrazione, nonché i rapporti con le “altre figure (tecniche e manageriali) coinvolte nei processi di stima e gestione dei rischi e della realizzazione e verifica dei programmi preventivi”.
Ma nello stesso tempo la MDL è stata costretta “ad un vero e proprio inseguimento delle subentranti leggi, dal 626/94 al 106/09”, leggi che hanno cambiato la natura della disciplina: “da contenuti medici che valorizzavano la professionalità individuale a prevalente applicazione di leggi”.
 
Per riconoscere un nuovo e diverso ruolo del Medico del Lavoro/Medico Competente si dovranno dunque ridiscutere alcuni aspetti della vigente legislazione.
L’intervento si sofferma su alcune criticità.
Ne riportiamo alcune:
- “mancata previsione della sorveglianza sanitaria all’esito della valutazione dei rischi se non nel caso di fattori di rischio espressamente previsti dalla normativa vigente”;
- ruolo del ML nell’ambito della valutazione dei rischi non adeguatamente definito, “dato che la sua presenza non è stata inserita sin dall’inizio del processo preventivo, essendo la sua collaborazione alla valutazione dei rischi prescritta solo quando è già stata da altri stabilita la necessità della sorveglianza sanitaria”;
- “gestione della sorveglianza sanitaria per i dipendenti con rapporto di lavoro flessibile”, gestione di difficile realizzazione, “in particolare la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”;
- il ML “non ha riferimenti in merito alla propria azione quando sia in gioco la sicurezza dei terzi, se non in relazione agli accertamenti previsti per alcol e droga; attività, quest’ultima, che, peraltro, appare una palese anomalia nell’ambito delle attività proprie del ML: l’assunzione di droghe, infatti, non è un rischio lavorativo ma un problema comportamentale e la normativa vigente determina uno stravolgimento del ruolo del ML, da consulente per la prevenzione a controllore fiscale”;
-  la gestione dei documenti sanitari (in corso di sorveglianza sanitaria ed a volte al cessare della stessa) comporta “formalità di tipo burocratico che (se da un lato suscitano il sospetto di una immotivata sfiducia del legislatore nei confronti della correttezza deontologica dei ML), dall’altro sollevano perplessità in merito alla loro reale necessità ed efficacia, alla luce delle esperienze maturate negli anni (si veda l’invio all’INAIL esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio, sia pure in un numero di casi inferiore a quanto previsto in passato)”.
 
Appare dunque non più procrastinabile una azione della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ( SIMLII) “destinata ad un confronto chiarificatore con la Vigilanza, la Magistratura e l’INAIL, volto a fondare una nuova cultura dell’aspetto legale e giudiziario della prevenzione, portando da un lato a condividere regole comportamentali razionali e scientificamente fondate (mettendo in secondo piano le argomentazioni di natura essenzialmente repressiva), e dall’altro a diffondere tra i ML la consapevolezza della legittimità di una loro azione motivata e non solo cautelativa, purché questa risponda a criteri di scientificità e di eticità”.
 
L’intervento ricorda che anche il legislatore è pervenuto “ad un periodo di riflessione più generale a livello europeo”. Non sono sufficienti gli strumenti legali. È invece auspicabile un approccio preventivo integrato: “alla legge i compiti di indirizzo generale ed alla normativa tecnica e delle buone prassi gli aspetti attuativi, in modo da poter arrivare, alleggerendo sostanzialmente i vincoli impositivi per arrivare a più condivisi e consapevoli traguardi preventivi occupazionali”.
 
In questo senso la scelta di SIMILI “di puntare fin dal 2002 sulla stesura di linee guida (LG) per i ML è stato il frutto del convincimento che la loro professione avesse specificità, complessità, rapidità di evoluzione tali da consigliare, alla Società Scientifica che maggiormente li rappresentava, di mettere a loro disposizione adeguati strumenti”. Il modello scelto da SIMLII, è quello “propositivo-formativo”, rivisto nel 2009 secondo i principi del Sistema Nazionale delle Linee Guida in Medicina.
 
Un altro elemento di riflessione trattato è relativo al crescente interesse di “alcune tematiche di attualità in campo ambientale, soprattutto l’inquinamento atmosferico e l’alimentazione”: su questi temi la Medicina del Lavoro “può fornire conoscenze e competenze di assoluto rilievo, oltre a metodi di indagine consolidati in decenni di esperienza in clinica e nei luoghi di lavoro. Si tratta di uno spostamento di obiettivi (salubrità dell’aria che respiriamo, sicurezza degli alimenti che assumiamo per nutrirci) più che di contenuti e di metodologie”.
 
Inoltre, conclude l’intervento, un’azione importante va condotta sui destinatari dei prodotti dell’attività dei medici del lavoro (datori di lavoro e lavoratori), per “illustrare i vantaggi che derivano loro dall’esistenza di LG e dall’aderenza dei medici che operano per loro in termini di qualità ed efficacia delle scelte operative, indotte, tra l’altro, da adeguate LG, curando tra l’altro le seguenti problematiche:
- “integrazione delle LG vere e proprie con altri strumenti (quali consensus document, protocolli ect.); impiego (differenziato) di detti strumenti nelle attività di aggiornamento ed in quelle di orientamento;
- inquadramento delle attività di produzione degli strumenti di orientamento qualificazione delle Società Scientifiche nel contesto del Programma Nazionale delle LG, ora SNLG del Ministero della Salute;
- apparente esclusione operata da 81/08 delle Società Scientifiche, delle Università, di qualificati gruppi di ricercatori;
- eventuali conflitti tra chi produce, raccoglie, valida, controlla nella fase applicativa;
- le LG non solo come strumento didattico dell’accreditamento ma come riferimento professionale con scelta di nuovi temi anche attraverso la (ri)analisi di bisogni formativi;
- come si combineranno tali strumenti con quelli previsti dal D.Lgs 81/2008”.
 Punti che potranno essere affrontati e risolti “nell’ambito di un confronto e di una collaborazione tra Società Scientifiche ed Istituzioni”.
 
 
Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori”, a cura di Pietro Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e Marcello Imbriani (Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia, Presidente Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale), in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXXV - N. 1 - gennaio/marzo 2013 (formato PDF, 45 kB).
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: ANTONIO FLORIANI - likes: 0
02/08/2013 (10:30:03)
Che i medici del lavoro siano poco o per niente coinvolti nella valutazione dei rischi come richiesto dal D.lgs 81/2008 è un dato di fatto, sopratutto a livello preventivo.
Dall'alto della mia esperienza di 30 anni di industria in cui ho ricoperto tutte le posizione da quadro a dirigente responsabile del personale,RSPP e datore di lavoro,e di 10 anni di lavoro di consulente per la sicurezza, mi sembra che l'autore vada fuori dal seminato e che, non sò con quali competenze, si arroghi la presunzione che un medico del lavoro possa essere un tuttologo tale da proporsi come consulente globale.Il medico del lavoro deve apportare quel sapere esclusivo rivolto alla tutela della salute dei lavoratori si d'accordo,già in fase preventiva di progetto di un nuovo stabilimento reparto, processo produttivo ma....la realizzazione di un lavoro sicuro parte da una buona ingegneria della produzione che porti alla realizzazione di macchinari attrezzature ed impianti, in cui l'esigenza della massima velocizzazione dei processi produttivi non cozzi contro l'adozione di dispositivi di sicurezza passiva spesso ad "obbligo di manomissione".
La sicurezza si costruisce con gruppi di lavoro sul campo che scelgano la tecnologia,gli spazi,le postazioni di lavoro e il modo più sicuro per produrre, senza interferenze tra uomini, macchine/attrezzature e mezzi di trasporto, con la massima ergonomia possibile.
Ottenuto questo in fase di progetto e adattato nei primi mesi/anni di rodaggio in un nuovo stabilimento, la seconda cosa importante per la sicurezza è la manutenzione costante,di detti macchinari, attrezzature, impianti tale da mantenerli sicuri come nuovi. Tutto ciò deve procedere in parallelo con una formazione e addestramento costante e mirata alla soluzione delle criticità per la sicurezza. La formazione deve essere prevalentemente comportamentale che a me piace chiamare: "manutenzione delle teste per dentro".
Ora che il medico del lavoro possa dare un contributo prima della costruzione del nuovo e del cambiamento dell'esistente ai fini della massima tutela della salute è fuori di dubbio, ma che possa proporsi come consulente globale è puramente pretestuoso e presuntuoso. Dalle decine di medici del lavoro che ho conosciuto come RSPP interno prima e come esterno poi vi posso dire che ho imparato molto in ambito salutistico, ma quasi niente in ambito prevenzione protezione dai rischi per la sicurezza. Il medico ha un ruolo fondamentale, quello di consulente per la salute e di monitoraggio della stessa tramite la sorveglianza sanitaria.Il feedback della sua attività è di vitale importanza, ma è sufficiente che venga portato sul tavolo della riunione annuale del SPP che qualcuno a torto vuole cancellare perchè inutile. La riunione annuale è ed è stata per me fondamentale.Il piano di miglioramento deve scaturire anche dagli esiti della sorveglianza sanitaria e quindi dalla riunione almeno annuale del SPP in cui il medico del lavoro da il suo apporto fondamentale. Ecco volevo dire infine che troppi saccenti o aspiranti consulenti sanno dire cosa bisogna fare ma troppo pochi sanno come bisogna farlo. Ognuno resti nel proprio ruolo e dia il suo contributo non in base al proprio sapere ma al saper fare o all'esperienza di aver saputo essere.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
02/08/2013 (12:46:36)
Ho letto l'articolo e concordo con il sig. Floriani.
In particolare, non condivido la posizione dell'autore secondo cui il Medico Competente (MC, questo è il suo nome attuale anche se Medico del Lavoro restava più appropriato nonché facilmente comprensibile dai lavoratori) non dovrebbe fare controlli su abuso di droga e alcol ma occuparsi invece di inquinamento e alimentazione. Posto che il D.Lgs. 81/08 prevede che il MC possa effettuare in azienda (art. 25, comma 1, lett. a)attività di promozione della salute (possibilità che pochi MC sfruttano)il problema starebbe semmai nel fatto che le adozioni di normative specifiche a livello regionale che poi vengono a loro volta interpretate in modo diverso dalle singole ASL rende complicato l'intervento del MC anche con dubbi interpretativi sulla gestione dei lavoratori di aziende che operano fuori regione. Per non parlare del "vuoto" normativo in materia di alcol per cui in Piemonte si fa di tutto e in Lombardia l'esatto opposto.
Ne mi trova d'accordo l'impiego delle norme UNI in MDL; sono sempre stato contrario per principio in quanto tanto per cominciare non sono di dominio pubblico ma sono a pagamento e poi spessissimo sono di difficile e onerosa applicazione sia per i tecnici che per le aziende con particolare riferimento alla misurazione di agenti fisici e chimici richiedendo dei livelli di precisione a spesso eccessivi in relazione allo scopo da raggiungere. Le linee guida bastano a patto che provengano dalla Commissione Stato-Regioni in modo da avere un minimo di uniformità a livello nazionale, o vogliamo sostenere che un lavoratore della regione X ha bisogno di maggior tutela di quello della regione Y?
Per quanto concerne il coinvolgimento del MC nella valutazione dei rischi, l'argomento è già stato ampiamente discusso: la valutazione dei rischi deve essere preventiva e quindi, dovendo il MC collaborare alla stesura del DVR è chiaro che dovrebbe essere coinvolto sin dall'inizio. Che poi questo nella realtà non avvenga è un problema applicativo di una disposizione che già c'è. Posso addirittura aggiungere che in tutti i casi in cui risultasse dalla valutazione dei rischi che la sorveglianza sanitaria non è necessaria dovrebbe essere un MC a ratificare tale scelta con le motivazioni del caso a seguito di presa visione della valutazione e dei luoghi. C'è un conflitto di interessi? Forse, ma il MC ha un codice etico da rispettare, altre figure no.
Infine, che il MC non debba essere solo "quello che fa le visite" ma un consulente va bene, bisogna però considerare che già ora i compiti del MC sono numerosi e contenuti, in parte, nell'art. 25 dove peraltro bisogna prestare particolare attenzione:
- come già detto, all'ultimo periodo del comma 1, lettera a in cui il MC "collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute" cosa che viene fatta raramente
- lettera i: comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Qui ci sarebbe da discutere sulla qualità di queste relazioni.
- lettera l: visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno. Se non lo fa lo deve motivare per iscritto; non è ammesso che si facciano le visite in studio o in ambulatorio senza visitare i luoghi di lavoro.
- lettera m: partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Ciò significa che, se il DL e/o il RSPP si "dimenticano" di fare le misurazioni previste per gli agenti fisici e chimici è compito del MC sollecitarli e collaborare poi alla scelta delle misure di prevenzione collettiva e/o alla scelta dei DPI.
Per non parlare infine, di quanto previsto dal DM. 388/03 in materia di primo soccorso, per cui il DL deve sentire il MC per la scelta della categoria di appartenenza dell'azienda (cosa che spesso fa invece il RSPP), prevede che il MC possa integrare il contenuto della cassetta PS, nelle aziende con più unità produttive il DL deve sentire il MC per garantire il raccordo fra il sistema di primo soccorso interno all'azienda di gruppo A con il sistema di emergenza sanitaria "esterno", può tenere i corsi di formazione sul primo soccorso, ecc.
In buona sostanza, forse non si tratta di aggiungere competenze al MC, ma di cogliere appieno le opportunità già offerte dalla normativa esistente anche se in più punti andrebbe chiarita.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
02/08/2013 (15:23:57)
Medico competente " ma quando mai..!? " Se ancora ad oggi in Italia "quando" si lavora le ditte di somministrazione interinale con i loro clienti multinazionali ecc. FANNO finte visite mediche SAPENDO che su i posti di lavoro sono richieste altre qualifiche!Esempio da manovali si deve fare il saldatore di telai gru per mesi anni di contratti! Ed i medici competenti aziendali sanno bene questo! E visite mediche " quando" fatte..sono in ambulatori medici privati convenzionati con le stesse ditte interinali e loro clienti ! Raggirano per bene i Lavoratori e loro salute ! Ma non solo risparmiano pure su visite mediche specialistiche..saldatore è qualifica pericolosa..ma le visite mediche fatte psico fisiche da manovali..Risparmiano poi dopo anche sui patenti saldatura..e corsi tanto decantati D.Lgs 81/08 Agli Ispettori ASL,INPS, INAIL,Ispettori del Lavoro ecc. basta fare contrapposte ispezioni agli Uffici Centri per l'Impiego e nelle ditte interinali e loro clienti per scoprire tante squallide realtà e verità !
Morando
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
02/08/2013 (16:55:46)
Sig. Morando, la capisco ma, purtroppo, in tutte le professioni ci sono persone corrette e scorrette. Vediamo di non criminalizzare un'intera categoria.
Dopodiché, nello specifico, la sorveglianza sanitaria non deve essere fatta dall'agenzia interinale ma dal MC della società utilizzatrice del lavoratore. Questo è l'unico modo.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: giò - likes: 0
03/08/2013 (16:42:03)
siamo alla frutta veramente, è mai possibile che i medici comandino tutte le ASL e Dipartimenti sicurezza a discapito dei tecnici, ed ora vorrebbero E PRETENDEREBBERO tutto !!!!!!!! ma diamogliela tutta la programmazione tecnica di prevenzione ..... le solite cagate italiane ed accaparramento di poteri , come se ne avessero già pochi !!! E' UNA VERGOGNA LEGGERE CERTE COSE , I MEDICI (per fortuna non tutti) che facessero effettivamente le visite dei luoghi di lavoro effettivamente .... e che si occupassero solo di sorveglianza sanitaria e malattie professionali ... per il resto .... MA FATEMI IL PIACERE...........!!!!!!!!!! COME DISSE TOTO'
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
05/08/2013 (09:44:52)
Mi sembra doveroso specificare che non sono un MC bensì un consulente tecnico in materia di sicurezza e ambiente che lavora all'interno di una struttura che fa prevalentemente medicina del lavoro, per cui lo sforzo che si sta facendo è proprio quello di tentare un'integrazione fra la sfera della sicurezza e quella della medicina del lavoro. Devo dire che l'allargamento degli orizzonti del MC è stato introdotto proprio con l'obbligo del MC di collaborare alla valutazione dei rischi la qual cosa sta "obbligando" i MC ad essere sempre più consulenti. In realtà, una buona parte della categoria (per averci parlato negli anni) continuerebbe volentieri a fare solo visite mediche perché la parte burocratica e di consulenza viene vissuta come una perdita di tempo oppure comunque li fa sentire in qualche modo impreparati ad affrontare un ambito che non sentono proprio. Altra parte della categoria la vede come opportunità di "riscatto" per una professione che ritengono sia sempre stata emarginata e vista come mera appendice.
Non voglio dare un giudizio in merito, ma è anche vero che negli ultimi mesi sto assistendo ad un fenomeno in crescita per cui i RSPP esterni delle aziende si offrono al DdL per l'organizzazione dell'invio a visita dei lavoratori con il chiaro obiettivo di allargare a loro volta le proprie competenze; peccato che se questo lavoro è sempre stato in carico al DdL (che è destinatario dell'obbligo) o all'Ufficio del personale aziendale un motivo c'è: quasi mai il RSPP esterno è informato circa le assenze dei lavoratori per malattia o motivi personali con il risultato che si può immaginare. Per non parlare dei casi di ingerenza sul Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.
Poi, esistono MC che fanno solo visite ed il DdL o il RSPP vorrebbero che invece dessero maggior supporto.
Quindi, diciamo che la verità sta nel mezzo e che, per come è impostato il D.Lgs.81/08 bisogna andare nella direzione dell'integrazione fra le discipline.
Cordiali saluti.

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