Il medico competente: gli aspetti normativi e giurisprudenziali
Pordenone, 11 Nov – Come ricordato in molti nostri articoli il Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico) ha assegnato alla figura del medico competente un ruolo molto importante nel sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. Infatti le funzioni ed i compiti assegnati al Medico “sono molteplici e vanno dalla collaborazione per la valutazione dei rischi alla formazione ed informazioni ai lavoratori, dall’organizzazione del servizio di primo soccorso alla sorveglianza sanitaria, solo per citarne alcuni. Tale complessità si riflette sul piano dell’individuazione delle responsabilità penali potenzialmente in capo al Medico Competente in caso di suo errore, fattispecie non così infrequente”.
A parlare in questi termini del ruolo del medico competente è la presentazione del convegno “L’errore del medico competente: profili penali e conseguenze” che si è tenuto il 7 ottobre 2022 e che - organizzato da Confindustria Alto Adriatico, IFNE (Istituto di Formazione Nord-Est) ed Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – ha analizzato le funzioni ed i compiti, molteplici e complessi, assegnati dal Decreto 81 al Medico Competente con particolare attenzione al piano dell’individuazione delle eventuali responsabilità penali.
Ci soffermiamo, in particolare, oggi, su un documento del Dott. Prof. Antonio Lazzàro, Presidente Aggiunto onorario Corte di Cassazione, che ha moderato la discussione e tavola rotonda finale del convegno.
Presentando il documento nell’articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- Il medico competente: gli aspetti normativi e i compiti
- Il medico competente: l’attività e la sorveglianza sanitaria
- Il medico competente: gli aspetti giurisprudenziali e le sanzioni
Il medico competente: gli aspetti normativi e i compiti
Nel documento del Prof. Lazzaro sono riportati vari spunti per trattare il tema del ruolo del medico competente con riferimento a tre temi: la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza. E ogni parte è arricchita di materiali ulteriori di riflessione e approfondimento (testi normativi, brani di vari autori, sentenze, …).
Riguardo agli aspetti legislativi nel documento si segnala che la figura professionale del medico “ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento con l'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956 per essere poi delineata ulteriormente dagli artt. 95 - 98 del d.P.R. n. 320 del 1956 concernente l'assistenza relativa a lavoratori esposti a sostanze tossiche o infettanti o che risultassero comunque nocive”. Inoltre successivamente “con l'art. 2 d.P.R. n. 962 del 1962 e con l'art. 15 d.lgs. n. 277 del 1991 il predetto obbligo di sorveglianza sanitaria veniva esteso a tutte le aziende che esponevano i lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”.
Arriviamo poi al d.lgs. n. 626 del 1994 che ha stabilito “la generalizzazione di tali attività in tutte le aziende c.d. a rischio”, mentre il d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito una “ancora più organica disciplina normativa dei garanti della sicurezza sul lavoro, ivi compreso il medico competente, quale collaboratore che coadiuva l'imprenditore nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, in quanto portatore di qualificate cognizioni tecniche e, dunque, nell'ambito di un rapporto di natura privata e, al contempo, con un ruolo contraddistinto da connotati di natura pubblicistica in quanto è tenuto ad operare con imparzialità nell'ottica esclusiva della tutela dell'integrità fisica dei lavoratori”.
Il documento indica che, anche con riferimento alle modifiche dovute al d.lgs. n. 106/2009, ora i compiti del medico competente “si suddividono essenzialmente in tre categorie:
- i compiti c.d. professionali costituiti essenzialmente dal dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- i compiti c.d. collaborativi rappresentati dal dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore;
- i compiti c.d. informativi consistenti:
- nel dovere primario di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività;
- nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
- nel dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta vari testi normativi inerenti il ruolo e i compiti del medico competente.
Il medico competente: l’attività e la sorveglianza sanitaria
Riguardo alla “dottrina”, l’intervento riprende poi il contenuto dell’articolo 39 (Svolgimento dell’attività di medico competente) del Testo Unico in cui si indica che l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”.
E il medico competente “svolge la propria opera in qualità di:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro”.
Inoltre il dipendente di una struttura pubblica, “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.
Il datore di lavoro assicura poi al medico competente “le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia” e il medico “può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”. E nei casi di aziende con più unità produttive, “nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Il documento riporta poi alcune indicazioni fornite dal Ministero della Salute sul ruolo del medico competente, secondo il Testo Unico, ad esempio ricordando che la sorveglianza sanitaria (art 41, decreto legislativo 81/2008) è “di esclusiva competenza del medico competente” e comprende “l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica”.
Inoltre, oltre a questi obblighi, “il medico competente:
- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale”.
Si rimanda poi alla lettura di vari contributi, anche con riferimento ad alcuni articoli scritti sul nostro giornale da Anna Guardavilla.
Il medico competente: gli aspetti giurisprudenziali e le sanzioni
Veniamo, infine, agli aspetti giurisprudenziali.
Anche in questo caso negli spunti offerti, tratti da altri contributi, si indica che il medico competente “è tenuto a un giudizio di idoneità lavorativa ‘specifico’, che, in quanto tale, deve limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Questi, per la Corte di cassazione, sono i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
E la sentenza numero 19856/2020 – che è riportata nel documento - ha suddiviso i compiti del medico competente “in tre categorie: professionali, collaborativi e informativi. Ognuna di tali tre categorie è poi stata riempita dalla Corte di contenuti”.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il medico competente è poi “tenuto a compiere una serie di visite, da quella preventiva, a quella periodica, a quella su richiesta, a quella concomitante al cambio di mansione. Tali visite, per la Corte, vanno svolte ‘secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell'anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari’. In casi specifici, vanno poi seguiti dei protocolli diagnostici minimi”
Inoltre la Corte di cassazione ricorda anche il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative. In particolare, il medico competente “può, innanzitutto, rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 81/2008: si tratta di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 25. Oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall'omissione colposa delle regole cautelari che sono poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l'ordinamento giuridico gli attribuisce”.
Concludiamo segnalando che al documento sono allegate varie sentenze:
- Cass. Penale. Sez. 4 Sent. Num. 19856 Anno 2020
- Sez. 4, Sentenza n. 18573 del 14/02/2013 Ud. (dep. 24/04/2013)
- Sezioni Unite, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002 Ud. (dep. 11/09/2002)
- Cassazione Penale, Sezione Terza, 13 maggio 2005 n. 17838
- Cassazione Penale, 28 giugno 2005 n. 24290
- Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 20220/2006
- Sez. 4, Sentenza n. 50975 del 19/07/2017 Ud.
- Sez. F, Sentenza n. 41158 del 25/08/2015 Ud. (dep. 13/10/2015)
- Sez. 3, Sentenza n. 38402 del 27/04/2018 Ud. (dep. 09/08/2018)
RTM
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