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I quesiti sul decreto 81/08: la nomina del medico competente nelle scuole
Chiarimenti circa la nomina del medico competente presso gli Istituti scolastici in genere. Nelle scuole è necessaria la sorveglianza sanitaria? Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Siamo il RSPP ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in servizio presso una scuola e siamo a chiedere un parere relativo alla nomina del medico competente presso il nostro Istituto e presso gli Istituti scolastici in genere.
L’orientamento che si è potuto cogliere nell’ambito di riunioni e di seminari rivolti agli enti gestori delle scuole e quello che si è potuto leggere in una documentazione diffusa da una nota associazione del settore è che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 contenente il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, “… la maggioranza delle Scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria”.
Fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di indicare nel DVR i rischi ai quali sono soggetti i lavoratori, ritiene corretta la suddetta interpretazione? Non ritiene necessario che, per l’osservanza delle disposizioni legislative e nell’interesse della salute dei lavoratori, sia consultato eventualmente un medico competente prima di elaborare il documento di valutazione dei rischi?
Risposta
L’argomento della nomina del medico competente è molto dibattuto ed è al centro anche di un’ampia discussione avviata proprio a seguito di un approfondimento sul tema e della risposta che lo scrivente ha fornito ad alcuni analoghi quesiti sull’argomento.
A parere dello scrivente il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione, così come si deduce anche dalla definizione che lo stesso decreto ha dato di tale figura professionale con l’art. 2 comma 1 lettera h), e precisamente una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25, fra i quali quello indicato al comma 1 lettera a) di partecipare alla valutazione dei rischi (tanto è vero ciò che il legislatore con l’art. 28 comma 2 lettera e del D. Lgs. n. 81/2008 ha esplicitamente richiesto al datore di lavoro di indicare il suo nominativo nel documento di valutazione dei rischi), e l’altra funzione è quella di gestire la eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori il cui obbligo fosse emerso a seguito della valutazione dei rischi.
Ora sostenere, come si legge nel quesito, che “la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di natura tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria” sembra più che altro una affermazione fatta per giustificare a priori la decisione, presa senza un fondato motivo, di non aver bisogno della presenza del medico competente e comunque la stessa non ha senso alcuno in quanto la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se questa o quella scuola siano appunto ricomprese, come sostenuto, fra quella maggioranza o meno. Sono tutti fondati quindi i dubbi emersi ed esternati da coloro che hanno formulato il quesito.
La procedura prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 che in definitiva ogni datore di lavoro deve quindi seguire, confermata dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, è quella, nell’ordine, di interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, affinché visiti i luoghi di lavoro e collabori con il datore di lavoro e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi ivi presenti esprimendo il proprio parere ed affinché svolga gli obblighi di natura sanitaria di sua competenza indicati nell’art. 25 e relativi alla organizzazione generale della sicurezza nei luoghi di lavoro e poi, se necessario perché è emerso dalla valutazione dei rischi, avvii la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori per i quali il D. Lgs. n. 81/2008 ne prevede l’obbligo ed assolva agli adempimenti ad essa connessi.