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Decreto 81/2008: il trattamento diverso per medici competenti e RSPP
Urbino, 20 Giu – Cercando di riflettere sull’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione, sui ruoli e le competenze, alla luce delle recenti disposizioni normative, a partire dal D.Lgs. 81/2008, ci siamo soffermati in questi mesi su un interessante Working Paper pubblicato da Olympus, un breve saggio dal titolo “L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici” e a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino “Carlo Bo”.
Dopo aver affrontato i compiti e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, gli aspetti normativi più rilevanti degli addetti alla gestione delle emergenze, concludiamo questa lunga presentazione del saggio soffermandoci sulla figura del medico competente, “figura di assoluta centralità nel sistema di soggetti, obblighi procedurali ed adempimenti tecnici pensato dal legislatore per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro”. Con un ruolo che esce sicuramente “potenziato dalla rivisitazione operata dal d.lgs. n. 81/2008”.
L’autrice del saggio si sofferma prima sui compiti e sulla qualificazione professionale del medico competente fino ad arrivare alla delicata funzione di collaborazione nell’attività di valutazione dei rischi. Funzione che mostra come tale attore della sicurezza aziendale “non possa più essere considerato alla stregua di un mero esecutore di accertamenti sanitari”, ma debba essere configurato “quale collaboratore del datore di lavoro innanzitutto nella valutazione, prevenzione e gestione dei rischi”.
Il saggio rimarca tuttavia il diverso trattamento - rispetto a quello riservato al RSPP – “cui è assoggettata la mancata collaborazione del medesimo alla valutazione dei rischi, la quale, dopo l’intervento del d.lgs. n. 106/2009, risulta ora penalmente sanzionata (art. 58, comma 1, lett. c)”. Si tratta – continua l’autrice - di “un’innovazione che ha già prodotto esiti piuttosto discutibili in giurisprudenza”. Si arriva ad affermare dunque la responsabilità del medico – “nonostante il riconoscimento del suo ruolo di consulente datoriale in questa materia” e la “disarmonia originatasi all’interno del sistema per il differente rilievo penale attribuito alla condotta di figure professionali tutte ugualmente chiamate a collaborare nella suddetta attività” – anche qualora il datore di lavoro abbia omesso di promuovere l’avvio della specifica procedura di valutazione dei rischi. Ricordiamo, a questo proposito, la sentenza del Tribunale di Pisa del 7 dicembre 2011 n. 1756, commentata sul nostro giornale da un articolo di Anna Guardavilla.
Secondo Chiara Lazzari tale innovazione andrebbe “censurata sotto il profilo della ragionevolezza, fino a potersi prospettare possibili violazioni dell’art. 3 Cost., disciplinando il legislatore in modo difforme fattispecie della stessa natura e confondendo l’innegabile funzione consulenziale che il medico competente svolge in sede di valutazione dei rischi con quella di garante della sorveglianza sanitaria”. Peraltro si sottolinea “la centralità di quest’ultima attività, se è vero che, come recita l’art. 2, comma 1, lett. h, il medico è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria (oltre che per tutti gli altri compiti che è chiamato a svolgere), da programmarsi ed attuarsi attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1, lett. b)”.
Ed è ancor più esplicito l’art. 18, comma 1, lett. a (sempre del d.lgs. 81/2008) che impone al datore ed al dirigente di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il legislatore “lascia intendere che l’obbligo di designare tale figura sorge solo allorquando vi sia altresì un obbligo di sorveglianza sanitaria; sì che anche la partecipazione del medico alla valutazione dei rischi finisce con il restare confinata a dette ipotesi”.
Insomma, malgrado la dimensione collaborativa del suo ruolo risulti valorizzata, rispetto al passato, “tuttavia il processo di emancipazione dalla vecchia concezione, che legava la presenza del medico alla funzione dallo stesso svolta in relazione alla suddetta attività di sorveglianza, non si è ancora definitivamente compiuto”.
Un altro aspetto che permette un confronto con quanto il legislatore ha stabilito per il servizio di prevenzione e protezione, riguarda una novità introdotta dal d.lgs. 81/2008: “quella che consente al datore, nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese (nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità), di nominare più medici competenti individuandone tra essi uno con funzioni di coordinamento (art. 39, comma 6)”.
Tra l’altro, segnala il saggio, secondo il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2010, n. 705 la norma in questione, dopo aver previsto la possibilità di nominare più medici, ha in aggiunta disposto che, tutte le volte in cui venga esercitata tale facoltà, debba necessariamente essere nominato tra di essi anche il medico con funzioni di coordinamento. Per cui appare…irrilevante accertare se l’azienda è o meno articolata in più unità produttive, e se pertanto legittimamente erano stati nominati più medici, in quanto tale norma impone in tali ipotesi (cioè nelle ipotesi in cui operano in un’unica azienda più medici competenti) di nominare un coordinatore.
Le analogie rispetto a quanto previsto in tema di SPP sono evidenti, con riferimento alla possibilità data dal D.Lgs. 81/2008 (art.31, comma 8) dell’istituzione, in presenza di aziende con più unità produttive, di un unico SPP.
Tuttavia nella fattispecie, il processo “sembrerebbe inverso: in quel caso, infatti, al datore è riconosciuta la possibilità di centralizzare il servizio, anziché procedere ad una sua ‘moltiplicazione’; qui, all’opposto, gli si consente di nominare più medici, attribuendo ad uno di essi un ruolo di coordinamento”.
E partendo da questa scelta del legislatore qualcuno potrebbe “concludere – a proposito del dibattito in ordine alle funzioni da assegnare al SPP unico (se, cioè, sostitutive dei singoli SPP o integrative dei medesimi, in un’ottica, per l’appunto, di coordinamento degli stessi) – che, laddove il legislatore ha voluto seguire quest’ultima opzione, lo ha esplicitamente detto, come nell’ipotesi ora considerata”.
E inoltre se per coerenza sarebbe stato consigliabile “adottare soluzioni analoghe con riguardo alle due fattispecie, anche in ragione dell’intensa collaborazione che s’instaura, specie in sede di valutazione dei rischi, tra SPP e medico competente”, per altro verso la specifica attività del medico competente – con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria – “può giustificare una scelta diversa”.
Rimandando ad una lettura integrale del saggio, che presenta vari altri aspetti rilevanti dell’attività del medico competente e della sorveglianza sanitaria, concludiamo sottolineando che il “ruolo consulenziale del medico rispetto al datore di lavoro ed al SPP”, emerge con tutta evidenza dall’art. 25, comma 1, lett. a, che lo chiama a collaborare, oltre che alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, nonché alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di Olympus 30/2014 (formato PDF, 398 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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