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Regole per la prevenzione nelle ferrovie: cadute e attrezzature

Regole per la prevenzione nelle ferrovie: cadute e attrezzature
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Materiale informativo

13/09/2023

Un vademecum elvetico riporta dieci regole vitali per chi lavora nelle ferrovie. Focus sulla salita, discesa e accompagnamento dei veicoli ferroviari, sulle attrezzature di lavoro, sui passaggi pedonali sicuri e sulle cadute dall’alto.

Brescia, 13 Set – L’incidente ferroviario di Brandizzo, con la morte di cinque operai, avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 ha mostrato, al di là dell’esito delle indagini in corso, come nel lavoro ferroviario ci sia ancora molto da fare per una efficace prevenzione degli infortuni. Prevenzione che non è facilitata, come ricordato dal prof. Paolo Pascucci (“ Il lavoro ferroviario e la storia infinita dei ritardi normativi”), dai ritardi del legislatore nel completare la normativa in materia di sicurezza e fornire indicazioni chiare per il settore ferroviario.

 

Rimandando a futuri approfondimenti i temi complessi e le problematiche all’origine dei cinque infortuni mortali, torniamo oggi a presentare un documento prodotto dall’Istituto elvetico per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni ( Suva) su alcuni dei vari rischi, non solo il rischio di investimento, che sono presenti per gli operatori che lavorano nelle ferrovie.

 

Il documento “10 regole vitali per chi lavora nelle ferrovie. Vademecum” è, come dice il titolo, un vademecum che nasce per migliorare la formazione: con il documento “è possibile organizzare per ogni regola una mini lezione direttamente sul luogo di lavoro”.

 

Se nel precedente articolo di presentazione del vademecum abbiamo parlato della pianificazione dei lavori e delle regole di sicurezza nella zona dei binari, oggi ci soffermiamo su altre regole con riferimento ai seguenti argomenti:


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I rischi lavorativi nelle ferrovie: i problemi con i veicoli ferroviari

Tra i rischi nel lavoro ferroviario sono presenti anche quelli di caduta durante le fasi di salita e discesa dai veicoli ferroviari.

 

Questa la regola 3 del vademecum: “Nelle corse di manovra non corriamo rischi quando saliamo, scendiamo e accompagniamo i veicoli”. 

 

Infatti le cosiddette “corse di manovra” nascondono molte insidie e “per valutare correttamente i pericoli bisogna essere concentrati e attenti”.

 

Alcune indicazioni, rivolte ai lavoratori, riguardano la salita:

  • “Si sale sui veicoli ferroviari solo quando sono fermi e si è certi che non si mettano in moto involontariamente durante la salita;
  • Servirsi delle maniglie e dei predellini”.

Altre riguardano l’accompagnamento dei veicoli:

  • “se è necessario accompagnare un veicolo ferroviario, scegliere il posto migliore e assumere una posizione stabile e sicura. Prima priorità: all’interno del veicolo. Seconda priorità: sulla piattaforma. Terza priorità: sul predellino di manovra”;
  • “per quanto possibile, tenersi sempre con entrambe le mani. Durante la corsa, prestare attenzione agli oggetti che possono essere d’intralcio alla circolazione (impianti, installazioni, rampe di carico, persone, piante ecc.);
  • quando si conduce una corsa di manovra, collocarsi in una posizione tale da poter vedere bene il percorso;
  • trasmettere gli ordini in modo chiaro e univoco”.

 

Infine, riguardo alla discesa:

  • “Si scende dai veicoli ferroviari solo da fermi; una discesa a passo d’uomo (max 5 km/h) può già essere pericolosa. In caso ad es. di corse sulle selle di lancio scendere a passo d’uomo in un punto privo di ostacoli.
  • Scendere all’indietro: usare le maniglie e i predellini, fare attenzione alle irregolarità del terreno e gli ostacoli”.

 

Il vademecum (Regola 4) esorta a evitare di correre pericoli anche “durante l’agganciamento dei veicoli ferroviari”. 

 

Queste le indicazioni per l’agganciamento:

  • “Entrare nello spazio fra i veicoli solo quando sono fermi e i respingenti o gli accoppiamenti si toccano reciprocamente”. In Svizzera le eccezioni “sono disciplinate nelle Prescrizioni sulla circolazione dei treni PCT.
  • “quando si passa sotto i respingenti, servirsi della maniglia dell’agganciatore”.

 

Il documento riporta anche una sequenza di agganciamento e indicazioni relative alla “condotta elettrica ad alta tensione” e allo sganciamento.

 

 

I rischi lavorativi nelle ferrovie: le attrezzature e i passaggi pedonali

Un’altra regola (Regola 6 - Usiamo attrezzature di lavoro sicure e integre) riguarda i rischi connessi all’uso e alla manutenzione di macchine e attrezzature in ambito ferroviario.

 

Si indica che le macchine e gli impianti “devono essere impiegati secondo le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante. I dipendenti devono essere debitamente istruiti e formati”.

 

Riguardo poi alla messa a disposizione delle attrezzature di lavoro:

  • “L’azienda mette a disposizione per tutti i lavori attrezzature adeguate, sicure e in perfetto stato, come pure i manuali d’uso e le dichiarazioni di conformità.
  • Impiegare solo dispositivi di protezione integri e funzionanti. Utilizzo delle attrezzature di lavoro
  • Impiegare esclusivamente le attrezzature in base alla loro destinazione d’uso specificata nel manuale.
  • Eliminare subito le attrezzature difettose e segnalarle correttamente.
  • Se sul posto di lavoro non è possibile sostituire un’attrezzatura difettosa, sospendere i lavori finché non ne viene fornita una di ricambio.
  • I dispositivi di protezione non devono essere rimossi o disattivati”.

 

Il vademecum si sofferma anche sulla formazione dei lavoratori nell’uso delle attrezzature.

 

È anche importante (Regola 9) utilizzare passaggi pedonali sicuri. 

 

Si segnala che “le vie di passaggio pedonale in edifici, officine e depositi o i percorsi pedonali esterni e nella zona dei binari sono sovente la causa di gravi infortuni. Ecco perché devono essere definiti e mantenuti liberi da ostacoli. Gli utenti devono sempre prestare attenzione ai possibili pericoli di inciampo e non lasciarsi distrarre”.

 

Riprendiamo alcuni requisiti di sicurezza:

  • “I percorsi pedonali e quelli destinati ai veicoli devono essere possibilmente separati e segnati in modo chiaro e permanente.
  • Segnalare o rendere meno pericolosi gli ostacoli permanenti sulle vie pedonali o lungo queste ultime, costruendo passaggi sopraelevati.
  • Equipaggiare con protezioni appropriate i luoghi in cui le persone potrebbero cadere nel vuoto (ad es. con parapetti).
  • Fare in modo che i percorsi pedonali siano ben illuminati. Questo vale anche per i camminamenti nella zona dei binari.
  • I punti di caduta e di inciampo temporanei, ad es. scavi, canali, pozzetti per cavi e condotte di installazione, devono sempre essere messi in sicurezza e segnalati”.

 

Il documento fornisce ulteriori indicazioni sugli spostamenti in sicurezza e si sofferma sull’accesso all’area dei binari:

  • “Le attività di servizio che implicano l’accesso all’area dei binari possono essere eseguite solo da personale istruito in materia di sicurezza (macchinisti, addetti alle pulizie, personale di manovra ecc.). Usare sempre gli indumenti ad alta visibilità e i dispositivi di protezione individuale.
  • Per quanto possibile, mantenere una distanza minima di 1,5 m dalla rotaia più vicina.
  • Usare sempre vie pedonali chiaramente definite e riconoscibili (percorsi cementati, ricoperti con sabbia, ghiaia ecc.)”
  • “In caso di permanenza tra due binari o tra un binario e un ostacolo fisso deve esserci uno spazio intermedio di sicurezza”. In caso contrario bisogna procedere, in Svizzera, seguendo “quanto stabilito nelle Prescrizioni sulla circolazione dei treni”.
  • I binari vanno attraversati solo se assolutamente necessario, per la via diretta e solo dopo aver controllato la situazione. Bisogna mantenere una distanza minima di 5 m dai veicoli ferroviari fermi.
  • Quando si attraversano i binari evitare di camminare sulla rotaia e sulle traverse.
  • Non è consentito attraversare i binari in corrispondenza degli scambi”.

 

I rischi lavorativi nelle ferrovie: le cadute dall’alto e i dispositivi anticaduta

Una regola (Regola 8) è poi dedicata alle cadute dall’alto

 

Infatti per lavorare in altezza in totale sicurezza e avere accessi sicuri “sono necessarie attrezzature adeguate. Quali scegliere dipende da tipologia, durata e frequenza dei lavori”.

 

Il documento riporta una sequenza specifica da seguire partendo dai dispositivi fissi anticaduta e arrivando, in alternativa, ai dispositivi mobili anticaduta, alle scale portatili e ai DPI anticaduta che “devono essere usati solo se non e possibile adottare misure di diverso tipo”.

 

Ad esempio si indica che in assenza di una piattaforma di lavoro fissa “bisogna prevedere un dispositivo mobile, da utilizzare in base alle indicazioni del fabbricante” (esempi: scale e piattaforme per la manutenzione; piattaforme di lavoro elevabili, ad esempio per gli interventi su materiale rotabile o linee di contatto oppure per sostituire l’illuminazione di un marciapiede; ponteggi mobili su ruote; piattaforma elevabile per lavori alla linea di contatto).

E nella zona dei binari (linea di contatto e circolazione dei treni) vanno prese “misure speciali (ad es. limitazione del movimento e/o della corsa)”.

 

Il vademecum riporta, riguardo al rischio di caduta dall’alto, anche indicazioni relative alle scale portatili, ai dispositivi individuali anticaduta (DPI anticaduta) e si sofferma sulla salita sui pali con l’ausilio di appositi ramponi.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del vademecum Suva di cui ricordiamo le dieci regole:

  • Regola 1 - La sicurezza sul lavoro è un compito direttivo
  • Regola 2 - Mansioni e responsabilità chiare e precise
  • Regola 3 - Salire e scendere solo a veicolo fermo
  • Regola 4 - Agganciamento solo a veicolo fermo
  • Regola 5 - Lavorare in sicurezza nella zona dei binari
  • Regola 6 - Uso corretto delle attrezzature di lavoro
  • Regola 7 - Linee di contatto messe a terra in modo visibile
  • Regola 8 - Misure anticaduta
  • Regola 9 - Utilizzo di passaggi pedonali sicuri
  • Regola 10 - Evitare le aggressioni

 

 

N.B.: Se i riferimenti legislativi e alcune indicazioni contenute nei documenti di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati o le strategie di prevenzione adottate possono essere uno spunto per migliorare la prevenzione anche in Italia.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Suva, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, “10 regole vitali per chi lavora nelle ferrovie. Vademecum”, vedemecum, versione gennaio 2022.

 


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