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Impianti elettrici di cantiere: la documentazione necessaria in cantiere

Impianti elettrici di cantiere: la documentazione necessaria in cantiere
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Materiale informativo

30/06/2017

Un progetto multimediale si sofferma sull’impiantistica elettrica dei cantieri edili. Focus su alcuni documenti: dichiarazione di conformità, denuncia dell’impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, verifiche periodiche.

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Bologna, 30 Giu – In relazione all’installazione di impianti elettrici nei cantieri il progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna, Inail e validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013, fornisce agli installatori degli impianti e alle imprese utilizzatrici diverse informazioni  sulla documentazione necessaria in cantiere.

 

Il documento “ ImpresaSicura_Impiantistica elettrica di cantiere” si sofferma, ad esempio, sulla  dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, con riferimento all’art. 7 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

 

La dichiarazione di conformità dell’installatore “equivale all’omologazione dell’impianto, come previsto dall’art. 2 del DPR 22/10/2001 n. 462Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi’”.

Si segnala poi che per gli impianti elettrici di cantiere “non è obbligatorio il progetto (art. 10 DM 37/2008)”.

 

Art. 10. Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

 

Inoltre la dichiarazione di conformità, redatta sul modello previsto dal DM 37/2008, “deve essere correttamente compilata; in particolare, devono essere barrate le voci previste e indicate le norme tecniche utilizzate per la realizzazione dell’impianto”.

 

Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta diversi esempi di modulistica e dichiarazioni, con esempi di corretta o scorretta redazione.

 

Si segnala poi, anche in questo caso con il supporto di diverse immagini esplicative, che le dichiarazioni di conformità devono “comprendere tutti i relativi allegati obbligatori”:

- relazione con tipologia dei materiali utilizzati: nel documento è presentata l’immagine di una relazione dettagliata. Tuttavia la relazione “può essere redatta anche in una forma più generica, ma in questo caso l’installatore non può dimostrare quali sono i materiali che ha effettivamente utilizzato”;

 

- schemi di impianto (unifilare e planimetrico): riportiamo, a titolo esemplificativo, uno schema che “non è accettabile” (nel documento sono riportati anche esempi di schemi più idonei):

 

 

- copia del Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali: “da tale documento deve risultare che la ditta installatrice è abilitata per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a) dell’art. 1 del DM 22/1/08 n. 37” (Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere).

 

Sono poi riportate indicazioni sui possibili allegati facoltativi e si indica che “nel caso in cui l’impianto subisca trasformazioni, ampliamenti o interventi di manutenzione straordinaria, l’installatore deve redigere un’ulteriore dichiarazione di conformità relativamente ai lavori eseguiti”.

 

Veniamo poi brevemente alla denuncia dell’impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, con riferimento all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

 

Il documento indica che la denuncia “deve essere trasmessa al Dipartimento INAIL (ex ISPESL) e all’Azienda USL competenti per territorio. Per la denuncia è sufficiente l’invio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità senza gli allegati obbligatori, con il relativo modello di trasmissione”. La dichiarazione di conformità e tutti gli allegati “devono, invece, essere presenti in cantiere, unitamente all’attestazione di avvenuta spedizione a INAIL e AUSL”.

Nel documento è riportato un modello di trasmissione della dichiarazione di conformità. 

 

ImpresaSicura si sofferma poi sulla valutazione del rischio di fulminazione.

Infatti il datore di lavoro “deve effettuare una valutazione del rischio di fulminazione diretta ed indiretta delle strutture presenti in cantiere” e tale valutazione, “prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 81/08, deve essere eseguita in conformità alle norme tecniche”.

A questo proposito si segnala che per “accertare velocemente la necessità o meno di protezione delle strutture di cantiere nelle situazioni più comuni si possono usare le indicazioni e i grafici della Guida CEI 64-17”. Questi grafici, relativi alla protezione contro i fulmini per ponteggi e gru, “sono stati costruiti in base alle seguenti ipotesi:

1) rischio di perdita di vite umane dovuto alle tensioni di contatto e di passo, per la presenza di persone a contatto o in prossimità delle calate;

2) carico di incendio nullo;

3) presenza di persone all’esterno;

4) terreno di tipo agricolo/cemento;

5) nessuna protezione contro l’incendio;

6) tutto il personale presente in cantiere è considerato esposto al rischio”.

Il documento si sofferma poi più nel dettaglio sui parametri da considerare per l’uso dei grafici.

 

Riguardo al rischio di fulminazione rimandiamo ad un recente documento dell’Inail, dal titolo “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”, che riporta utili indicazioni anche con riferimento alle novità della normativa tecnica.

 

Concludiamo segnalando che il documento di Impresa Sicura, riguardo alla documentazione, riporta, inoltre, utili informazioni su:

- verbali di verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 4 D.P.R. 462/2001): “trascorsi due anni dalla data di messa in esercizio degli impianti di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, ovvero dalla data della dichiarazione di conformità, il datore di lavoro è tenuto a

far sottoporre detti impianti a verifica periodica”;

- registro dei controlli.

 

 

Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite una registrazione al sito.

 

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura

 

 

 

RTM



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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 1
30/06/2017 (10:51:04)
Effettivamente secondo il DM 37/08 per l'impianto elettrico di cantiere non vi è obbligo di progetto.
Un'attenta lettura del Dlgs 81/08 porta ad una considerazione diversa, soprattutto nell'ambito di cantierii per cui è previsto un CSP/CSE e relativo PSC: obbligo del progetto.
Ed è giusto che sia così, perché i rischi del cantiere sono maggiori di quelli di una industria leggera o di edifici commerciali.
L'articolo della 37/08 fu voluto dalle imprese per risparmiare.

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