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I nuovi orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza

I nuovi orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Materiale informativo

17/05/2021

Pubblicata l’edizione in italiano della quarta versione degli orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza prodotti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Indicazioni sulle SDS e sulle disposizioni transitorie.

 

Helsinki, 17 Mag – Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono un metodo “efficace e ben accetto per fornire ai destinatari informazioni su sostanze e miscele all’interno dell’Unione Europea (UE). E sono ormai “parte integrante del sistema di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)”. Senza dimenticare che le prescrizioni iniziali del regolamento REACH relative alle schede di dati di sicurezza “sono state ulteriormente adeguate per tenere conto delle norme per le schede di dati di sicurezza stabilite dal Sistema mondiale armonizzato (GHS) e dell’attuazione di altri elementi del GHS nella normativa dell’UE introdotti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) mediante modifiche dell’allegato II del regolamento REACH”.

 

A introdurre in questi termini il tema delle schede dati di sicurezza, ricordandone il legame con il Regolamento REACH, è l’aggiornamento (versione 4) degli “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, prodotti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) nel dicembre 2020, ma finalmente disponibili anche nella lingua italiana.

 

 

Ricordiamo che il documento ha lo “scopo di aiutare gli utenti a conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento REACH”. Tuttavia il documento sottolinea che “il testo del regolamento REACH è l’unico riferimento normativo facente fede e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Rischio chimico - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008

 

Scheda di dati di sicurezza: quando è necessaria

Il documento sottolinea che la scheda di dati di sicurezza “costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sulle miscele qualora:

  • una sostanza o una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa a norma del regolamento CLP; oppure
  • una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all’allegato XIII del regolamento REACH, oppure
  • una sostanza sia compresa nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale autorizzazione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per qualunque altro motivo. (Cfr. l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH)”.

 

Tuttavia, a determinate condizioni, “anche per alcune miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ai sensi del regolamento CLP è necessario che sia preparata o messa a disposizione una SDS su richiesta (cfr. l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH e le note alle tabelle 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 e 3.9.4 dell’allegato I del regolamento CLP). Nel documento è presente un estratto dell’allegato I.

 

Inoltre si ricorda che “nel caso di articoli non è necessario fornire una SDS. Sebbene, per pochi specifici articoli, il formato della SDS possa essere utilizzato per comunicare informazioni di sicurezza a valle della catena di approvvigionamento, ciò non risulta adatto per la maggior parte degli articoli”.

 

Si segnala poi che la SDS prevede “un formato suddiviso in 16 sezioni concordato a livello internazionale. La SDS deve essere fornita in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH)”.  Inoltre “se è necessario preparare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per una sostanza, le informazioni presenti nella SDS della sostanza devono essere coerenti con quelle fornite all’interno della CSR nonché con quelle del fascicolo di registrazione (quando la CSR è preparata conformemente all’articolo 14). Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento REACH, i dichiaranti e gli utilizzatori a valle ai quali è richiesto di preparare una CSR devono presentare lo scenario o gli scenari d’esposizione pertinenti in un allegato alla scheda di dati di sicurezza. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), nell’ambito della domanda di autorizzazione, il richiedente deve preparare una CSR che comprenda uno scenario d’esposizione per l’uso per il quale si chiede l’autorizzazione (allegato I, sezione 5.1.2)”.

 

Il documento indica poi che conformemente all’allegato I, punto 0.7, “se la sostanza è immessa sul mercato, lo scenario o gli scenari d’esposizione pertinenti, comprese le misure di gestione del rischio e le condizioni operative, sono inclusi in un allegato alla scheda di dati di sicurezza. Gli utilizzatori a valle devono prendere in considerazione le informazioni pertinenti sull’esposizione ricevute dai fornitori al momento della compilazione delle proprie schede di dati di sicurezza. Nel caso delle miscele sono disponibili numerose opzioni per presentare gli scenari d’esposizione pertinenti in un allegato o per inserire le informazioni pertinenti sull’esposizione nelle principali sezioni da 1 a 16 della SDS. Se, tuttavia, a un utilizzatore a valle viene richiesto di preparare la propria CSR ai sensi dell’articolo 37 del regolamento REACH e ciò comporta la generazione di uno scenario d’esposizione, tale scenario deve essere presentato in un allegato alla SDS”.

 

Lo scopo degli orientamenti sulla compilazione delle schede

Si sottolinea che, come indicato in premessa, lo scopo di questi orientamenti “è quello di assistere il settore industriale nella definizione dei compiti e dei requisiti da soddisfare per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza) e dell’allegato II del regolamento REACH, come sostituito dal:

  • regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, che modifica l’allegato II introducendo prescrizioni specifiche relative alle nanoforme di sostanze, adeguandolo alla 6a e 7a revisione del GHS, e aggiungendo prescrizioni riguardanti l’identificatore unico di formula (come stabilito dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008), le proprietà che interferiscono con il sistema endocrino, i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le stime della tossicità acuta”.

 

Si segnala che questi orientamenti “forniscono in particolare informazioni in merito a:

  • problematiche da prendere in considerazione in sede di compilazione di una SDS;
  • dettagli sulle prescrizioni relative alle informazioni che devono essere presenti in ciascuna sezione di una SDS;
  • chi dovrebbe essere responsabile della compilazione della SDS e di quali competenze dovrebbe disporre.

 

Inoltre i riferimenti al testo normativo “sono stati aggiornati per tenere conto dell’ultima versione dell’allegato II” (vale a dire l’allegato del regolamento UE 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH).

 

E a partire dal 1º°giugno 2017, “le sostanze e le miscele devono essere classificate ed etichettate solo in conformità al regolamento CLP, e ciò deve essere riportato nelle sezioni pertinenti della scheda di dati di sicurezza. Pertanto, i riferimenti e i consigli relativi al sistema obsoleto di classificazione DSD/DPD sono stati eliminati dai presenti orientamenti”.

 

Scheda di dati di sicurezza: le disposizioni transitorie

ricorda poi che ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/878, le schede di dati di sicurezza compilate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento n. 830/2015 della Commissione, “possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022”.

Tuttavia ciò “non pregiudica l’obbligo di aggiornare le schede di dati di sicurezza conformemente all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, né i casi in cui l’identificatore unico di formula è aggiunto alle schede di dati di sicurezza come previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)”.

 

In altre parole – continua il documento – “fino al 31 dicembre 2022, tutte le schede di dati di sicurezza fornite dopo il 1º gennaio 2021, comprese le schede di dati di sicurezza nuove e aggiornate, possono essere fornite nel formato attuale di cui al regolamento (UE) 2015/830 o nel nuovo formato di cui al regolamento (UE) 2020/878, compresi gli scenari seguenti:

  • nessuna modifica alla scheda di dati di sicurezza;
  • piccole modifiche alle schede di dati di sicurezza che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 9;
  • aggiornamento delle schede di dati di sicurezza che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 9, o introduzione dell’UFI;
  • nuove schede di dati di sicurezza elaborate per la prima volta dopo il 1º gennaio 2021.

 

Inoltre tutte le schede di dati di sicurezza fornite dopo il 31 dicembre 2022 “devono essere redatte nel formato di cui al regolamento (UE) 2020/878. Si raccomanda di adottare quanto prima il nuovo formato di cui al regolamento (UE) 2020/878 per garantire che tutte le SDS siano conformi entro il termine del 31 dicembre 2022”.

 

L’indice del documento

Concludiamo riportando l’indice del documento ECHA: “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4.0).

 

1 Introduzione generale

1.1 La scheda di dati di sicurezza

1.2 Scopo dei presenti orientamenti

1.3 Disposizione transitoria per l'attuazione dell'ultima versione dell'allegato II del regolamento REACH

1.4 Lettori di riferimento dei presenti orientamenti

1.5 Affinità con il CLP e il GHS

2 Problematiche da prendere in considerazione al momento della compilazione di una SDS

2.1 Definizione di una scheda di dati di sicurezza (SDS)

2.2 Responsabilità in relazione al contenuto di una SDS

2.3 Richiesta di riservatezza per una SDS

2.4 Possibilità di richiedere oneri per la fornitura di una SDS

2.5 Chi deve compilare una SDS

2.5.1 Definizione di persona competente

2.5.2 Formazione e istruzione permanente delle persone competenti

2.6 Sequenza, denominazione e numerazione da utilizzare per le sezioni e le sottosezioni di una SDS

2.7 Grado di completezza necessario nella fornitura delle informazioni in una SDS

2.8 Necessità di aggiornare le SDS

2.9 Necessità di comunicare le modifiche apportate alla SDS

2.10 Potenziale necessità di tenere una registrazione delle SDS e delle rettifiche apportate

2.11 Esempio di sequenza per la raccolta e il confronto delle informazioni necessarie a redigere la SDS

2.12 Come contribuire a garantire la coerenza e la completezza della SDS

2.13 Modi e tempistiche per la fornitura della SDS

2.14 Lingua o lingue in cui deve essere fornita la SDS

2.15 Sostanze e miscele per le quali deve essere fornita una SDS senza richiesta preventiva

2.16 Determinate miscele per le quali deve essere fornita su richiesta una SDS

2.17 Etichettatura prescritta per una miscela non classificata come pericolosa e non destinata al pubblico per la quale deve essere disponibile una SDS da fornire su richiesta

2.18 SDS per sostanze e miscele pericolose rese disponibili al pubblico

2.19 Accesso dei lavoratori alle informazioni contenute nella SDS

2.20 Prodotti per i quali non è prescritta una SDS

2.21 Possibilità di compilare una SDS per sostanze e miscele anche quando non legalmente prescritto

2.22 Quando sono prescritti scenari di esposizione in forma di allegato alla SDS

2.23 Modi alternativi di includere informazioni sullo scenario d'esposizione all'interno della SDS per sostanze e miscele

2.24 Forme di assistenza disponibili ai fini della compilazione delle SDS

2.25 Fonti selezionate di dati sulle sostanze utili per la compilazione delle SDS

2.26 Come compilare una SDS per una sostanza recuperata o miscele che contengono sostanze di questo tipo

2.27 Sperimentazioni per la generazione di informazioni per una SDS

3 Informazioni dettagliate, sezione per sezione

3.1 SEZIONE 1 DELLA SDS: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

3.2 SEZIONE 2 DELLA SDS: identificazione dei pericoli

3.3 SEZIONE 3 DELLA SDS: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.4 SEZIONE 4 DELLA SDS: misure di primo soccorso

3.5 SEZIONE 5 DELLA SDS: misure di lotta antincendio

3.6 SEZIONE 6 DELLA SDS: misure in caso di rilascio accidentale

3.7 SEZIONE 7 DELLA SDS: manipolazione e immagazzinamento

3.8 SEZIONE 8 DELLA SDS: controllo dell'esposizione/della protezione individuale

3.9 SEZIONE 9 DELLA SDS: proprietà fisiche e chimiche

3.10 SEZIONE 10 DELLA SDS: stabilità e reattività

3.11 SEZIONE 11 DELLA SDS: informazioni tossicologiche

3.12 SEZIONE 12 DELLA SDS: Informazioni ecologiche

3.13 SEZIONE 13 DELLA SDS: considerazioni sullo smaltimento

3.14 SEZIONE 14 DELLA SDS: informazioni sul trasporto

3.15 SEZIONE 15 DELLA SDS: informazioni sulla regolamentazione

3.16 SEZIONE 16 DELLA SDS: Altre informazioni

Appendice 1. Inclusione dello scenario d'esposizione pertinente nelle schede di dati di sicurezza

Appendice 2. SDS per miscele speciali

Appendice 3. Questioni specifiche relative alla compilazione di SDS per sostanze e miscele recuperate

Appendice 4. Glossario/elenco degli acronimi

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 


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