Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gli agenti chimici pericolosi e la scelta dei dispositivi di protezione

Gli agenti chimici pericolosi e la scelta dei dispositivi di protezione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Materiale informativo

12/04/2024

Un documento Inail che riporta istruzioni ad uso dei lavoratori sugli agenti chimici pericolosi riporta indicazioni sui dispositivi di protezione individuale. Focus sulle caratteristiche, sulle categorie, la scelta e le istruzioni del fabbricante.

Roma, 12 Apr – Un utile strumento per migliorare la prevenzione delle conseguenze connesse all’esposizione alle sostanze pericolose, agli agenti chimici pericolosi, è un documento prodotto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’ Inail, che è stato realizzato nel 2012 e successivamente aggiornato nel 2018 e, più recentemente, nel 2023.

 

Torniamo a soffermarci, dunque, sul documento del 2023 “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci – tornando a parlare dell’uso e la scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Dispositivi che “vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.

 

Ci soffermiamo oggi sulla presentazione in generale dei DPI, con riferimento agli obblighi, alle categorie, alla scelta e alle istruzioni e informazioni del fabbricante.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


Pubblicità
Lavoratori - Aggiornamento - Rischio chimico - 3 ore
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per lavoratori che utilizzano sostanze chimiche. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: quali attrezzature non sono DPI

Il documento ricorda che i dispositivi di protezione individuale sono attrezzature – “compresi complementi e accessori” - destinate “ad essere indossate e tenute dai lavoratori per proteggersi da uno o più rischi per la sicurezza o la salute che si presentano durante il lavoro”. E il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del lavoratore DPI idonei e adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro”.

 

Inoltre, con riferimento anche a quanto indicato nell’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono:

  • “essere marcati CE in modo visibile e duraturo;
  • essere adeguati al rischio che si vuole prevenire;
  • non introdurre ulteriori fattori di rischio;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • poter essere adattabili alle esigenze del lavoratore”.

E nel caso di uso simultaneo di più DPI, i dispositivi “non devono interferire tra loro e devono mantenere la propria efficacia”.

 

Inoltre, come ricordato anche nelle precedenti versioni del documento, non costituiscono DPI:

  • “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
  • i materiali sportivi.
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. 

 

Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: le categorie dei DPI

Il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (‘sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio’) definisce “tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:

  • Categoria I: “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
    • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
    • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
  • Categoria II: “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
  • Categoria III: “comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) con riguardo a:
    • sostanze e miscele pericolose per la salute;
    • atmosfere con carenza di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
    • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
    • cadute dall’alto;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • annegamento;
    • tagli da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • ferite da proiettile o da coltello;
    • rumore nocivo”.

 

Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: la scelta e le istruzioni

Si sottolinea poi che il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, “effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie e quindi, valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate”.

 

In particolare, l’articolo 79 comma 2 bis del d.lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 21 ottobre 2021, n. 146) “riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche”.

 

Si indica poi che tutti i DPI devono essere corredati dalle “Istruzioni e informazioni del fabbricante”. E queste “devono essere comprensibili, complete e corrette ed essere redatte nella lingua del paese in cui il DPI viene utilizzato. Nelle istruzioni deve essere indicato in che modo deve essere usato il DPI, per quanto tempo e in quali condizioni esso si mantiene efficace, nonché le modalità di pulizia, disinfezione e manutenzione”.

La manutenzione, in particolare, “deve essere svolta dal fabbricante o da personale in possesso dei requisiti da questo indicati e può essere di tipo preventivo o di riparazione. È necessario conoscere la scadenza o vita utile di un DPI e dei suoi componenti”.

 

Riprendiamo dal documento, sempre parlando in generale dei vari dispositivi di protezione individuale, una tabella che riporta il contenuto delle istruzioni e informazioni del fabbricante con riferimento a quanto richiesto dall’Allegato II del Regolamento UE 2016/425:

  • “Istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.
  • Prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI.
  • Se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati.
  • Se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo.
  • Laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.
  • Se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto.
  • Significato delle eventuali marcature.
  • Rischio da cui il DPI è destinato a proteggere.
  • Riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione.
  • Nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI.
  • Riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate.
  • Indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail del 2023 che si sofferma in particolare sui DPI utilizzabili per:

  • la protezione delle vie respiratorie
  • la protezione del viso e degli occhi
  • la protezione degli arti superiori
  • la protezione degli arti inferiori
  • la protezione del corpo.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - collana Salute e sicurezza, aggiornamento - edizione 2023 (formato PDF, 2.32 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Gli agenti chimici pericolosi e la sicurezza dei lavoratori: aggiornamento 2023”.

 



I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!