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Linee guida per le verifiche di una gru da cantiere

Linee guida per le verifiche di una gru da cantiere

Autore:

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

10/03/2016

Un contributo sul tema delle verifiche periodiche di una gru da cantiere. Linee guida per un comportamento corretto di chi le chiede e di chi le esegue. A cura di Massimo Trolli.

Pubblichiamo un contributo di un nostro lettore, l’ing. Massimo Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche Impiantistiche), che era già intervenuto in passato sul tema delle  verifiche periodiche delle gru di cantiere. Come raccontato dallo stesso Trolli, viene riportato un “caso che ‘svela’ le possibili e frequenti negligenze nell’ apprestamento di una gru, compiute non solo dal datore di lavoro, addirittura prima ancora del suo utilizzo, ma pure da altri ‘attori’ fra cui a volte possono configurarsi verificatori non proprio scrupolosi. Alcuni punti dell’articolo possono comunque riferirsi ai doveri connessi anche a gran parte delle  altre attrezzature di lavoro’.

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Che l’edilizia non stia attraversando tempi particolarmente felici non è certo una novità. Che si giunga ad abbandonare una gru in un cantiere con lavori in corso, per nasconderla da possibili azioni di sequestro da parte di disperati creditori è una crudele realtà conseguenza di questi tempi.
 
Purtroppo recentemente mi è capitato di esser testimone di una situazione del genere essendomi recato in un cantiere per la verifica di una gru su richiesta di un esasperato Direttore dei Lavori. La gru, appunto orfana dell’impresario proprietario che a circa tre quarti dei lavori di uno dei due lotti previsti, se ne era andato con tutti i suoi operai dopo aver incassato ben oltre l’equivalente dei lavori eseguiti, sta impedendo da tempo, nella posizione in cui è tuttora installata, la prosecuzione dei lavori che, dopo qualche tempo dall’improvvisa ed inaspettata sparizione, sono stati affidati ad un’altra impresa.
In attesa degli sviluppi dell’iter giudiziario da seguire in casi simili e che alla fine dovrebbe costringere con urgenza (art. 700 Cod. Civ.) l’impresario “fuggitivo” a far smontare ed allontanare la gru dal cantiere (ma un esito positivo e veloce non è del tutto scontato), il Direttore dei lavori avrebbe voluto sapere, tramite la mia verifica, innanzi tutto se la gru nelle attuali condizioni può rappresentare un pericolo per chi frequenta il cantiere, e poi se, in attesa dello sgombero a seguito dell’ingiunzione da parte di un Giudice (ingiunzione che fra l’altro implica costi per l’assistenza legale non proprio indifferenti) la gru avrebbe potuto essere utilizzata da personale dell’impresa subentrata almeno per lo scarico di materiali da utilizzare nelle parti murarie già finite del primo lotto.
 
Su quest’ultimo punto, a prescindere dal patentino, cioè dall’abilitazione come operatore che ogni gruista deve avere per manovrare una gru in base alle disposizioni dell’ accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 sulle attrezzature di lavoro, ho fatto presente al Direttore dei lavori che il datore di lavoro subentrante, con l’utilizzo della gru in questione, sarebbe stato responsabile delle sue condizioni di sicurezza e degli eventuali obblighi inevasi da parte del primo impresario che in particolare avrebbero potuto riguardare la stessa gru.
Al proposito è fondamentale che sia l’impresa subentrante tramite il POS sia il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel PSC valutino i rischi in riferimento all'organizzazione del cantiere, in quanto anche solo la presenza di tale attrezzatura, ancor più se non sicura, può senza dubbio rappresentare un rischio interferenziale con i lavori dell'impresa edile che subentra e quindi un pericolo da non trascurare.
 
Per controllare appunto le suddette condizioni di sicurezza ed eventuali irregolarità ero stato convocato in cantiere: i risultati del mio intervento sono riportati nella relazione più avanti esposta.
 
Come anticipato nel titolo, la relazione può costituire un riferimento per i colleghi verificatori su quanto cercare/pretendere nell’esame preliminare alla verifica periodica vera e propria di una gru di cantiere e su quanto comunicare a chi di dovere in merito alle eventuali inosservanze constatate, ottemperando in tal modo alle disposizioni previste dalla Legge in merito (All. II del D.M. 11 aprile 2011 e art. 71 del D. Lgs. 81/2008 - vedi commi citati in relazione).
Non solo: la relazione può rammentare agli stessi datori di lavoro (o quanto meno ai loro consulenti), ai Coordinatori della sicurezza e, perché no, agli installatori della gru (che dovrebbero esser i primi a segnalare ai datori di lavoro la scadenza o la mancanza delle relative verifiche periodiche di Legge!), gli obblighi che derivano dall’utilizzo di tale importante e potenzialmente pericolosa attrezzatura di lavoro, obblighi che se non rispettati comportano, come si vedrà, sanzioni piuttosto gravose.    
E a tal proposito rammento che il mancato assoggettamento dell’attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d’infortunio derivante dall’utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro in ordine alla responsabilità penale (artt. 589 – 590 c.p. - Cass. Pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558 -  Cass. Pen., 15 marzo 2013, n. 12293 - Cass. Pen. sez. IV, 26 maggio 2014, n. 21241).
 
Infine nei casi d’infortunio da cui siano derivate lesioni gravi o gravissime o la morte del lavoratore può configurarsi una responsabilità amministrativa anche in capo all’impresa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001: in questi casi la sussistenza del c.d. “interesse o vantaggio” diventa quasi automatica in presenza di una mancata verifica.
Premesso che nell’esame della documentazione disponibile in cantiere mi sono ben accertato dai presenti che l’impresario che aveva abbandonato il cantiere non avesse trafugato alcun documento dall’incartamento riguardante la gru, di seguito espongo la relazione scaturita dal mio sopralluogo.
 
 

 
Spett-le
S.pre.S.A.L.
ASL  XXXX
 
Oggetto: Verifica della gru a torre XXXX YYY.
 
Il sottoscritto Ing. Massimo Trolli, in qualità di incaricato di pubblico servizio secondo il D.M. 11 aprile 2011 e secondo l’art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/08 come soggetto abilitato per l’effettuazione di verifiche di Legge di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, su espressa richiesta del Sig. XXX Geom. YYY, Direttore dei lavori di cui al P.C. n.° 18/2011 rilasciata dal Comune di ….. (NO) in data 25/3/2011, si è recato il giorno 15 febbraio 2016 nel cantiere sito a… in cui si stanno realizzando i lavori in questione per la verifica della gru in oggetto.
 
La richiesta di verifica è stata formulata dal Direttore dei lavori, in assenza di una richiesta ufficiale del proprietario della gru, Sig. ……., titolare dell’Impresa Edile ….. di … (VA) che da tempo ha sospeso l’attività in cantiere, ai fini di una rassicurazione sulla sicurezza di persone e cose gravitanti nell’ambito dell’attrezzatura di lavoro in questione.
 
Da un esame visivo, dalle informazioni ricevute dal Direttore dei lavori e da quelle riportate nel libretto di istruzioni, uso e manutenzione della gru reperito in cantiere, sono stati rilevati, fra gli altri, i seguenti dati atti a riassumere le caratteristiche tecniche essenziali dell’apparecchiatura.
 
La gru a torre installata in cantiere, fabbricata dalla YYYY S.r.l. di ... nell’anno 2007 con n.° di fabbrica XX/12XX e marchio CE, è del tipo automontante a rotazione bassa, configurata, nel caso in esame, con braccio orizzontale e quindi di portata massima Kg. 1.800, ma con fine corsa del carrello anticipato rispetto all’estremità del braccio (per non interferire con le movimentazioni dei carichi con le linee elettriche attive esistenti nell’ambito del cantiere) in una posizione atta a consentire una portata massima in quel punto di kg. 1.000 invece dei Kg. 700 previsti in punta a 24 metri di sbraccio. L’altezza sotto gancio è di 19,3 metri tranne che nell’area del cantiere destinata ad autorimesse seminterrate.
 
I motori della gru comandati da inverter sono dotati di quattro velocità (micro – piccola – media – grande) per il sollevamento, la rotazione e lo spostamento del carrello. Al momento della verifica non era disponibile il radiocomando (REM Device - Brick) previsto in dotazione e quindi le operazioni di verifica sarebbero state condotte con pulsantiera a filo.
 
Il diametro della fune di sollevamento riportato sul manuale di istruzioni, uso e manutenzione è di mm. 8.
 
La zavorra totale imposta dal Fabbricante della gru è di kg. 13.000 realizzata con blocchi di cemento preformati. Il peso complessivo della gru, dato dalla struttura in acciaio, dalla zavorra e dalle portate massime previste, richiede una resistenza minima del terreno per sostenerlo di 3,5 kg./cmq.
 
Purtroppo, completata la conoscenza delle caratteristiche tecniche della gru, il sottoscritto non ha potuto procedere, oltre all’esame visivo, e conseguentemente superficiale, di apparenti buone condizioni della gru, ad una verifica vera e propria delle sue condizioni strutturali e della sua stabilità, dell’efficienza e della regolarità di funzionamento sia dell’attrezzatura di lavoro sia dei suoi dispositivi di sicurezza e della conformità dell’apparecchiatura alle disposizioni legislative vigenti.
Le motivazioni di tale impedimento, a prescindere che al momento del sopralluogo non fosse disponibile un operatore (né dell’impresa esecutrice né di un’eventuale impresa affidataria) abilitato alla movimentazione della gru secondo l’istruzione e la formazione previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22-2-2012, sono dovute al fatto che, per il cantiere in oggetto, nell’esame preliminare della documentazione tecnica ed amministrativa a corredo della gru, così come stabilito dal DM 11 aprile 2011 al punto 5.3.2 dell’All. II, sono state constatate diverse inosservanze, di seguito esposte, ad articoli del D.Lgs. 81/2008 e ad altri disposti legislativi che comportano per ognuna le corrispondenti sanzioni elencate.
 
1) non esiste agli atti una dichiarazione di idoneità del piano di posa della gru (punto 3.1.3. dell’Allegato VI del D.Lgs. 81/2008) rilasciata e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all’Albo attestante che il terreno ed i basamenti su cui appoggiano gli stabilizzatori della gru siano idonei a sopportare le sollecitazioni indotte dall’installazione e dall’esercizio dell’apparecchio; né dai documenti di cantiere esaminati (POS e PSC) vi è tale riscontro.
Ciò costituisce  inosservanza all’art. 71, comma 3 del DLgs 81/08 e smi per la quale il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
Inoltre a carico del datore di lavoro si  configura l’inosservanza all’articolo 96, comma 1 lettera g) del DLgs 81/08 e smi in quanto nel POS non sono state individuate le misure preventive come richiesto dall’applicazione dell’allegato XV punto 3.2.1, lettera g. Tale  la violazione è sanzionata con la pena dell’ammenda da 2.192 a 4.384 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
 
La mancanza della suindicata dichiarazione non consente al sottoscritto di esprimere una valutazione positiva sulla stabilità della gru, dipendente dal grado di resistenza del terreno gravato dai pesi statici e dinamici indotti dall’apparecchiatura, pur avendo rilevato che le travi in legno su cui poggiano gli stabilizzatori della stessa corrispondono in linea di massima a quanto prescritto dal Fabbricante.
 
2) non esiste agli atti una dichiarazione della ditta installatrice qualificata di corretto montaggio della gru rilasciata e sottoscritta dal tecnico qualificato che ha eseguito il montaggio (art. 71 comma 7b del D.Lgs. n. 81/2008) che attesti che, previo accertamento delle buone condizioni di conservazione delle strutture e di buon funzionamento dei meccanismi e dei dispositivi di sicurezza dell’apparecchio, il montaggio della gru è avvenuto secondo le istruzioni fornite dal Fabbricante (art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 71 comma 4 a punto 1 del D.Lgs. 81/2008) e riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’apparecchio e nel rispetto della regola dell’arte;
le violazioni sopraddette comportano per il datore di lavoro ed il dirigente le seguenti sanzioni:
art. 71 comma 7b: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
art. 71 comma 4 a) punto 1: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
La violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per l’installatore l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
 
Quanto esposto nei punti 1) e 2) di cui sopra, comporta sia per il Coordinatore per la progettazione sia ancor più per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non avendo fatto minimamente cenno nei rispettivi piani di sicurezza alla necessità dell’installazione della gru su un idoneo piano di posa e non avendo il Coordinatore in fase di esecuzione controllato né l’aggiornamento del registro di controllo della gru e delle sue funi (art. 95 comma d del D.Lgs. 81/08), né l’esistenza per la stessa di qualsiasi documento comprovante l’avvenuto collaudo o la presenza di alcun verbale di verifica periodica della gru, mettendo così a rischio la sicurezza dei lavoratori con essa interferenti, le seguenti sanzioni:
- per il Coordinatore per la progettazione, per l’inosservanza dell’art. 91 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (art 158 comma 1);
- per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per l’inosservanza dell’art. 92 comma b, comma e, comma f  del D.Lgs. 81/2008, l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (art 158 comma 2, lett.a).
 
Le manchevolezze di cui al punto 2) oltre a non consentire di avere dei riferimenti su chi materialmente si è occupato ed è responsabile dell’installazione della gru, non permettono di avere delle garanzie sulla correttezza dell’avvenuto montaggio. Tali lacune costituiscono ulteriori ragioni perché il sottoscritto non possa esprimersi in merito all’accertamento della “conformità alle modalità di installazione previste dal Fabbricante nelle istruzioni d’uso” (Punto 2 lett. a dell’All. II al D.M. 11 aprile 2011).
 
3) la compilazione del registro di controllo e manutenzione della gru non è assolutamente aggiornata, come stabilito dall’art. 71 comma 4 a2 del D.Lgs. 81/2008, ma è ferma alla data del primo montaggio avvenuto il 25/01/2007 nel cantiere di … per la ditta YYY di XXX (VA).
Per tale violazione è prevista per il datore di lavoro ed il dirigente l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
 
La manchevolezza evidenziata al punto 3) lasciando fra l’altro presupporre che una regolare manutenzione non sia stata eseguita da lungo tempo,  impedisce di riscontrare se la gru nei vari passaggi di cantiere sia stata oggetto della manutenzione tecnica prevista dal Fabbricante ovvero impedisce di “accertare lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal Fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo” (Punto 2 lett. a dell’All. II al D.M. 11 aprile 2011).
 
4) Nell’occasione del primo montaggio è stata comunicata con data 30/01/2007 l’avvenuta installazione della gru all’Ispesl di Como che ha provveduto a rilasciare matricola n.° VA/200XXX/07.
Per i montaggi successivi al cantiere citato non esistono:
a)  documenti attestanti eventuali controlli che l’art. 71  comma 8 - lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce come obbligatori ed i cui risultati relativi almeno agli ultimi tre anni debbono esser conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71 comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008); per la violazione di cui all’art. 71 comma 8a sono previsti per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro; per la violazione di cui all’art. 71 comma 9 è prevista per il datore di lavoro e il dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro;
 
b) comunicazioni alle sedi Inail competenti per territorio né della sospensione del servizio né dello spostamento della gru in altri cantieri (punto 5.3.3 dell’Allegato II del DM 11 aprile 2011) e successiva messa in servizio (art. 11 comma 3  non abrogato del D.P.R. 459/96). Considerando poi che l’Impresa Edile è di XXX (VA), essendo la gru stata installata in provincia di Novara, il datore di lavoro incorre nella violazione del comma 10 dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto non ha prodotto un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo della gru quando, dalla sede dell’unità produttiva in cui si trovava, è stata trasferita ed usata nel cantiere in cui attualmente è installata. L’inosservanza di tale articolo comporta per il datore di lavoro e il dirigente una sanzione amministrativa da 548,00  a 1.972,80 euro.
 
5) I verbali attestanti le condizioni delle funi rilevate trimestralmente (Art. 71 comma 3 e punto 3.1.2 dell’Allegato VI del D.lgs. 81/08) sono fermi alla data del 31/03/2011.
Per tale violazione è prevista per il datore di lavoro e il dirigente una sanzione amministrativa da 548,00  a 1.972,80 euro.
 
6) Non esistono agli atti copie delle verifiche di Legge a cui la gru è stata sottoposta che devono invece esser conservate e tenute a disposizione dell’organo di vigilanza presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata (punto 5.3.2. dell’All. II del D.M. 11 aprile 2011 e comma 11 dell’art.71 – modificato - del D.lgs. 81/08), verifiche che quindi presumibilmente non sono mai state eseguite dalla data della prima installazione della gru. Tale inosservanza comporta per il datore di lavoro e il dirigente una sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro – art. 87 comma 4 lett. b del D.lgs. 81/08).
 
7) Di conseguenza la gru non risulta collaudata dagli organi competenti (Ispesl ora INAIL) né provvista di verifica cosiddetta d’esercizio eseguita da alcuna ASL o Arpa in sostituzione del collaudo (Circolare Minist. Lavoro n.° 23 del 13/8/2012 – punto 10 A 2b).
Né è stato possibile reperire la richiesta di prima verifica della gru che avrebbe dovuto esser inoltrata unitamente alla dichiarazione CE di conformità, anch’essa irreperibile in cantiere, dall’attuale proprietario al soggetto titolare della funzione (INAIL) competente di zona (Biella) almeno in occasione del cantiere in oggetto (art. 71 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e punto 5.1.2 dell’All. II del D.M. 11 aprile 2011).
Per la violazione di cui al comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 per il datore di lavoro e il dirigente è prevista una sanzione amministrativa da 548,00  a 1.972,80 euro (sanzione già sancita per la violazione di cui al punto precedente).
 
8) Dagli atti risulta poi che da parte del primo proprietario (Sig. …) è stata comunicata all’Ispesl di Como in data 20/XX/2008 la vendita della gru senza specificare riferimenti del compratore e quindi non dando la possibilità all’Ispesl di Como, assegnatario della matricola, di trasferire all’Ispesl-INAIL di competenza del nuovo territorio di operatività della gru, desumibile dai riferimenti del successivo proprietario, i dati relativi alla gru per la registrazione nell’apposita banca dati (punto 5.3.3 dell’All. II del D.M. 11 aprile 2011).
Né da quella data risulta esser stata inoltrata dall’attuale proprietario alcuna comunicazione ad Ispesl-INAIL, ad ASL o ad ARPA di altri territori di competenza (Circolare Minist. Lavoro n.° 23 del 13/8/2012) onde ottenere dagli enti predetti l’effettuazione del collaudo della gru o sue verifiche periodiche (prima e/o successive alla prima) ai fini dell’accertamento che l’attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori dal datore di lavoro sia conforme ai R.E.S. (requisiti essenziali di sicurezza) e idonea ai fini della sicurezza (art. 71 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008).
Per tale violazione per il datore di lavoro e il dirigente è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
 
9) Protezione della gru dai fulmini.
Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 80 comma 1 lett. e del D.Lgs. 81/08 e smi, il datore di lavoro ha l’obbligo di “prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica e, nello specifico, da quelli derivanti da fulminazione diretta ed indiretta”. Non pare invece che il datore di lavoro abbia presentato denuncia all’INAIL di competenza, in base ai disposti dell’art. 2 del D.P.R. 462/01, in merito all’impianto di messa a terra del cantiere e all’installazione ed ai dispositivi di protezione adottati per strutture che non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta ed indiretta.
In particolare per quanto riguarda la protezione della gru dai fulmini non risulta agli atti alcuna documentazione che il datore di lavoro avrebbe dovuto far predisporre da tecnico competente in merito ad un controllo sottoscritto dallo stesso per un’eventuale auto protezione della gru dalle scariche atmosferiche, né è stato fatto realizzare dal datore di lavoro un impianto di protezione della gru dai fulmini (art. 84 del D.lgs. 81/08), eseguito secondo l’apposita norma CEI 81/10.
Non avendo valutato il rischio (art. 29 del D.Lgs. 81/08) derivante da fulminazione diretta od indiretta dovuta a scariche atmosferiche il datore di lavoro ha violato l’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Per l’inosservanza di cui all’art. 80 comma 2 il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro- art. 87 comma 1.
La mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute, in fattispecie contro i fulmini, costituisce violazione anche dell’art. 96 comma 1 lett. d, del D.Lgs. 81/2008 che prevede per il datore di lavoro ed il dirigentel’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (art.159 comma 2 lett.c).
 
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto, non avendo gli elementi di base previsti da Legge per poter condurre una verifica così come stabilita da prassi oltre che dalle vigenti disposizioni legislative (All. II del D.M. 11 aprile 2011), demanda ai competenti organi di vigilanza (punti 3.1.4 e 3.2.2. dell’All. II del DM 11 aprile 2011 e comma 12 dell’art. 71 del D.lgs. 81/08) ogni azione atta a risolvere le gravi lacune riscontrate che sono state illustrate nella presente relazione al fine di stabilire, con una successiva verifica di legge, il grado di sicurezza dell’apparecchiatura presa in esame.
Si fa presente che l’entità delle sanzioni individuate nella relazione è stata riportata a solo scopo indicativo.
 
Mettendosi a disposizione per ulteriori informazioni e per eventuali accertamenti congiunti nel cantiere di cui s'è detto, il sottoscritto porge cordiali saluti.
 
                                                                                                                                                                                                Ing. Massimo Trolli
    
 

 
Consegnata per correttezza una copia della documentazione al Direttore dei Lavori, questi, dopo averla letta, si è dimostrato piuttosto sorpreso della notevole quantità di irregolarità amministrative riscontrate. Egli riteneva infatti che sotto l’aspetto “burocratico” la gru fosse a posto in quanto tutto il cantiere era stato oggetto di controllo da parte di personale tecnico del Comitato Paritetico locale che nulla aveva avuto da eccepire, soprattutto a riguardo della gru. All’obiezione ho di nuovo chiesto al Direttore dei Lavori se era proprio certo che i documenti da me rinvenuti in cantiere al momento della mia visita fossero gli stessi disponibili all’atto del controllo effettuato dal Comitato Paritetico, cosa che egli mi ha assolutamente garantito.
 
Mi auguro che l'esposizione delle numerose negligenze e scorrettezze rilevate in questo caso    possa essere materia di riflessione e discussione ma soprattutto un invito al comportamento responsabile per chi, dai datori di lavoro in primis fino ai verificatori/controllori di qualsiasi organismo/ente di appartenenza, è coinvolto nel delicato e fondamentale ambito della sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche ed in ogni altro ambiente di lavoro.
 
Aggiungerei due ulteriori osservazioni attinenti al caso esposto.
Nel malaugurato evento di un infortunio sul lavoro o comunque di danni a persone e/o a cose che coinvolgessero la gru in questione, non sarebbe in alcun modo giustificabile la scelta di utilizzare un'attrezzatura della quale non sono state verificate, o non è stato possibile verificare da chi ne ha le capacità ed è abilitato per legge, le condizioni di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.
Infine non è escluso - ma questa è materia di altro ambito giuridico - che nell'utilizzo da parte della nuova Impresa, senza alcun titolo, di un bene di proprietà dell’Impresa che ha abbandonato i lavori, si possano ravvisare gli estremi di reati penali, ancor più nell'ipotesi che, in seguito al dichiarato fallimento dell'Impresa stessa, tale bene sia entrato a far parte della massa fallimentare.
 
 
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte – Settore Verifiche Impiantistiche
 
 
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Pubblica un commento

Rispondi Autore: luigi beretta - likes: 1
10/03/2016 (07:37:05)
A monte mi sembra di poter affermare che vi sono responsabilità da parte dell'Ispesl di Como che, dopo aver assegnato la matricola, non ha mai proceduto al relativo collaudo e dell'Asl di Como che, trascorso un anno dalla denuncia, avrebbe dovuto intervenire ad eseguire una prima verifica rilasciando il relativo verbale. Al SISL dell'Asl di Bergamo ci si comportava in questo modo (almeno fino a quando i tecnici erano in numero sufficiente). Geom. Luigi Beretta ex responsabile della sezione apparecchi di sollevamento dell'Asl di Bergamo.
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
11/03/2016 (11:22:09)
Non si possono attribuire responsabilità all’Ispesl di Como per il mancato collaudo della gru in quanto l’Ente, ora INAIL, potrebbe in qualsiasi momento giustificarsi per la presunta trascorsa inadempienza adducendo il motivo della mancanza di personale, valida in effetti per tutti gli Enti istituzionali preposti ai collaudi ed alle verifiche delle attrezzature di lavoro in tempi precedenti alla promulgazione del D.M. 11/4/2011. E, per inciso, la giustificazione della carenza di personale è la stessa addotta dal commentatore Luigi Beretta per i SISL dell’ASL di Bergamo per le mancate verifiche dopo un certo periodo. Il DM 11/4/2011, come è noto o almeno come dovrebbe esserlo, consente ai soggetti abilitati privati di “soccorrere” i numerosi INAIL ed ASL/Arpa del territorio nazionale per le loro varie e molteplici indisponibilità al fine che tutte le attrezzature di lavoro debbano indiscutibilmente esser regolarizzate con prime verifiche e verifiche successive considerate obbligatorie per il datore di lavoro. Quanto asserito dal Geom. Beretta, che ha l’effetto di annebbiare la vera sostanza dell’articolo, non inficia quindi le pesanti responsabilità dei datori di lavoro che si sono susseguiti nel possesso della gru in questione. Essi, in base al D.M. citato, avrebbero avuto le più ampie possibilità di regolarizzare l’apparecchiatura oggetto della verifica, ed in particolare l’ultimo proprietario/datore di lavoro, principale attore dell’articolo, che ha ignorato tutte le disposizioni sulla sicurezza previste da legge.
Altro discorso invece se il commento è stato esternato per lodare (giustamente) i buoni comportamenti dei funzionari dell’ASL di Bergamo … almeno fino ad un certo periodo. Cordialmente. Massimo Trolli
Rispondi Autore: Marco Voltri - likes: 0
11/03/2016 (14:13:54)
L'articolo potrebbe diventare una sorta di vademecum per chi non crede nell'utilità delle verifiche, soprattutto per motivi economici o per chi, per gli stessi motivi, le esegue con risultati comunque positivi.
Ringrazio l'autore per quanto ha scritto e Punto Sicuro per averlo pubblicato.
Rispondi Autore: Nicola Pasta - likes: 0
29/03/2016 (22:01:43)
A mio parere varrebbe la pena approfondire alcuni aspetti della questione, da non esperto della materia leggendo l’articolo mi sono infatti sorte alcune domande.
Innanzitutto mi chiedo se l’incarico conferito dal Direttore dei lavori all’ing. Trolli si configuri o meno come richiesta di verifica periodica ai sensi dell’art. 71, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.? In caso contrario a che titolo l’ing. Trolli esegue tale verifica? In qualità di consulente? E se così fosse a che titolo scrive all’ATS indicandosi come incaricato di pubblico servizio?
Se non erro l'obbligo delle verifiche periodiche delle attrezzature in questione è in capo al datore di lavoro (e non ad altri soggetti)che si può avvalere di un soggetto pubblico o privato abilitato. La verifica rappresenta un accertamento tecnico/amministrativo finalizzato a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza e pertanto il ruolo del soggetto abilitato è ben definito e circostanziato.
Nel caso illustrato dall’ing. Trolli non ho capito la natura degli accertamenti svolti, ovvero se si tratta di una verifica con esito negativo o di altro; a mio avviso, il tecnico incaricato dal soggetto abilitato, constata l'impossibilità a procedere nella verifica, si doveva limitare a comunicare al richiedente tale impedimento senza svolgere ulteriori accertamenti. Viceversa se avesse proceduto alla verifica periodica doveva comunicare all'ASL/ATS l'esito negativo della stessa inviando copia del relativo verbale.
Il problema principale è che la verifica periodica si effettua dopo la prima verifica periodica, se il soggetto abilitato si rende conto che non è stata eseguita la prima verifica periodica non può procedere.
Inoltre ritengo che le valutazioni e considerazioni sulle responsabilità del datore di lavoro o di altri soggetti, ancorché possano essere fondate (ed in alcuni casi ho dubbi in merito), sono di competenza dell'organo di vigilanza ed esulano dal ruolo dei verificatori dei soggetti abilitati.
Ad esempio l’ing. Trolli sostiene che nei documenti da lui esaminati (POS e PSC) non vi è riscontro della presenza di una dichiarazione di idoneità del piano di posa della gru, non essendo UPG non può aver effettuato una richiesta di tali documenti con relativi aggiornamenti ed integrazioni giuridicamente cogente al CSP/CSE ed al datore di lavoro dell’impresa subentrante. A che titolo l’ing. Trolli ritiene che la documentazione in suo possesso sia completa ed aggiornata? Stesso discorso per quanto riguarda il registro dei controlli. Non mi pare corretto limitarsi a presumere che se non si è in possesso di un documento questo non esista, in particolare non avendolo nemmeno richiesto al soggetto che ha l’obbligo giuridico di conservarlo.
Infine mi pare di capire che una delle domande che erano state poste all’ing. Trolli dal Direttore dei Lavori fosse relativa alla sicurezza della gru, ovvero se la presenza in cantiere di una gru “fuori servizio” potesse rappresentare un rischio per i lavoratori presenti. A mio parere non è stata data una risposta esaustiva a tale domanda, esprimere giudizi basandosi esclusivamente su un’analisi documentale non è sufficiente, io mi sarei aspettato qualche indicazione più concreta sui reali rischi derivanti dalla presenza della gru in cantiere.
Rispondi Autore: Lucia Scaccabarozzi - likes: 1
08/06/2016 (08:35:54)
Ho trovato l'articolo molto interessante e ricco di spunti di riflessione riguardo al complesso tema della gru nei cantieri. Riguardo quanto specificato dal sig Pasta alla fine della sua risposta, mi sembra chiaro che dal verbale dell'ing.Trolli si evince che la gru costituisce un rischio per il cantiere non essendo in regola con le verifiche documentali e non risultando la gru provvista di adeguato sistema di protezione dalle scariche atmosferiche, tant'è che nella lettera all'ASL chiede un loro intervento per risolvere le gravi lacune riscontrate per procedere ad una successiva e più approfondita verifica sullo stato della stessa.

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