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La verifica periodica della gru a torre dopo ogni installazione

La verifica periodica della gru a torre dopo ogni installazione

Perché sottoporre una gru a torre a verifica periodica dopo ogni installazione in un cantiere sia essa nuova o già verificata e poi reinstallata entro l’anno previsto dall’Allegato VII come cadenza di verifica. A cura di Massimo Trolli.

 
 
Un articolo dell’ing. Massimo Trolli (ex dirigente dell’Arpa Piemonte, Settore Verifiche Impiantistiche) sul numero di PuntoSicuro del 24 aprile ha stimolato diversi commenti e riflessioni dei nostri lettori. Pubblichiamo volentieri un suo ulteriore contributo sull'obbligo di verifica di una gru a torre dopo ogni installazione nei cantieri, con un approfondimento dei commi 7 e 8 dell’Art. 71 del D.Lgs. 81/2008.
 

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Approfondimenti sui commi 7 e 8 dell’Art. 71 del D.Lgs. 81/08 – Lavoratori “qualificati” per riparazioni, trasformazioni o manutenzioni (comma 7b) – “Persona competente” per interventi di controllo (comma 8c).
Perché sottoporre una gru a torre a verifica periodica dopo ogni installazione in un cantiere sia essa nuova o già verificata e poi reinstallata entro l’anno previsto dall’Allegato VII come cadenza di verifica.
 
Riprendo quanto da me trattato nell’articolo pubblicato da Punto Sicuro il giorno 24/4 u.s., avente per oggetto l’ obbligo di una verifica di Legge per un apparecchio trasferibile come la gru a torre in caso essa sia spostata in altri cantieri nell’anno “coperto” da verifica.
 
Vorrei premettere che le mie intenzioni in ogni intervento su Punto Sicuro sono in primo luogo di condividere coi lettori le varie esperienze, acquisite soprattutto “sul campo”, durante la mia lunga attività di funzionario pubblico nel settore verifiche impiantistiche, sperando che siano di qualche utilità; in secondo luogo di riuscire a porre all’attenzione di tutti degli argomenti che possano suscitare riflessioni e confronti in modo che dal contributo di tutti emergano delle indicazioni utili perché chi di dovere possa concretizzare dei miglioramenti per la sicurezza sul lavoro. Facile sarebbe intervenire con semplici spiegazioni su quanto la Legge dispone; a mio parere, delle asettiche spiegazioni non hanno la forza e l’utilità di veri e propri commenti, proposte e, perché no, anche critiche, e non instaurano in ognuno di noi la vera consapevolezza delle dimensioni dei dispositivi legislativi con cui dobbiamo convivere, ovvero di quanto essi dicono ma soprattutto non dicono.
Per contro, non può che essere considerato proficuo mettere in evidenza eventuali criticità o possibilità di perfezionamenti, in base ad esperienza, logica e razionalità, di ciò che regola il mondo del lavoro ed il suo aspetto meno facile da gestire, la sicurezza appunto, approfittando della grande opportunità offerta da Punto Sicuro che mette a disposizione per questi fini il palco della sua stimata rivista. Se quanto emergerà dai vari argomenti contribuirà ad individuare e circoscrivere possibili punti deboli o falle nell’apparato legislativo che governa il lavoro sicuro, sarà poi l’Autorità preposta a doverne prendere atto e dimostrare di saper reagire agli stimoli di miglioramento suscitati da chi conosce veramente l’ambiente lavorativo. 
Con queste premesse e finalità che, vorrei dire, possono fare benissimo a meno di commenti, notati con crescente frequenza su Punto Sicuro, per nulla costruttivi ed espressi con termini più adatti a “forum” di tifosi delle squadre di calcio piuttosto che a riviste serie ed apprezzate, torniamo all’argomento che mi ero proposto di approfondire.
Nel mio precedente scritto ho subito messo ben in chiaro quanto le varie lettere del comma 8 dell’Art. 71, il comma 11 del medesimo Articolo e l’Allegato VII del D.lgs. 81/08 affermano in merito ai controlli, alle verifiche ed alla cadenza di verifica per una gru a torre; quindi avrei ritenuto assodato che non ci fossero fraintendimenti da parte mia o di nessun altro in merito al significato di quei dispositivi di Legge che qualche lettore ha ritenuto invece di precisare nuovamente. Poi, in coerenza con le intenzioni poco fa premesse, è stato da me evidenziato quanto in proposito non affermano gli stessi dispositivi di Legge a cui ho fatto riferimento e che ora vado a riprendere.
Quelle cose che i dispositivi in questione non dicono (o al più dicono male) ritengo costituiscano, a ragion di logica e per esperienza, indeterminatezze o vere e proprie lacune, nemmeno troppo trascurabili, in merito a condizioni di sicurezza sul lavoro che invece hanno tutte le caratteristiche per diventare pericoli sul lavoro.
Al contrario infatti di quanto sostenuto da qualcuno, a mio parere il legislatore, riferendosi ad una gru a torre nel formulare il testo degli articoli e dell’Allegato citati, non è stato chiarissimo e cercherò con quanto segue di dimostrarne i motivi.  
Le manchevolezze a cui mi riferisco iniziano proprio dal fatto che il legislatore ritiene che una gru di prima installazione, ovvero nuova, oppure una gru già verificata in un altro cantiere, può rimanere, senza gli accertamenti di verificatori che sono a tutti gli effetti insigniti della funzione pubblica dei controlli di Legge (UPG e/o incaricati di pubblico servizio), lasciata a se stessa per un anno, ovvero fino al momento della prima verifica o per il tempo che deve trascorrere fino alla successiva verifica periodica, ancora peggio se in entrambi i casi la gru dovesse esser installata in un altro o più cantieri.
In un anno quindi la gru appena messa in servizio o la gru già verificata in un altro sito potrebbe lavorare in nuovi cantieri e quindi essere smontata, caricata, trasportata e scaricata, e poi montata e smontata e di nuovo montata svariate volte, nel pieno rispetto della Legge, così come attualmente è scritta. E qui a mio avviso emerge il limite della Legge che nei casi descritti affida al datore di lavoro, con tutte le responsabilità derivanti, un ruolo assimilabile a quello del “buon padre di famiglia” ponendolo nella condizione di dover gestire con il supporto di persone da lui stesso incaricate (e quindi non proprio indipendenti dalle sue scelte e volontà) i possibilissimi inconvenienti connessi alle operazioni di una o più installazioni dell’apparecchio di sollevamento di cui stiamo parlando.
Per chi non lo sapesse, gli inconvenienti a cui mi riferisco comprendono ad es. le torsioni o le lesioni subite dalle funi a seguito dei loro srotolamenti e dei loro successivi avvolgimenti, tra un’installazione e l’altra, su tamburi, carrucole, bozzelli; la sostituzione delle stesse funi con altre di diametro non più corrispondente all’originale; gli urti subiti dai tralicci durante la movimentazione con autogru o con gli autocarri che li trasportano; l’aumento nella nuova sistemazione del numero di tralicci della torre o del braccio oltre a quelli consentiti; lo scambio di zavorra di base e di contro freccia con elementi presi da altri modelli di gru; l’inversione delle fasi nell’alimentazione elettrica; la messa a terra della gru non equipotenzializzata con l’impianto di terra del cantiere, ecc..
Difficile che questi “guai” siano sempre tenuti in debita considerazione dai datori di lavoro, come mi è capitato spesso di constatare. E a volte questi guai, purtroppo, sono diventati oggetto di mie relazioni ai PM a seguito di incidenti. Ed è altrettanto difficile anzi raro che gli stessi inconvenienti citati vengano evidenziati dai montatori incaricati (interessati, per utilizzare la terminologia dell’art. 71) dai datori di lavoro cioè, riprendendo l’osservazione più sopra espressa, non enti terzi (vorrei aggiungere “imparziali, obiettivi”) come gli UPG o gli incaricati di pubblico servizio, cioè i verificatori! 
 
Le nebulosità della legge continuano poi a palesarsi nel contenuto dei commi dell’Art. 71 che, a mio parere, abbisognano di un chiarimento non troppo tardivo da chi di dovere. Riesaminiamoli ancora.
 
Il comma 8 lettera c stabilisce genericamente che “il Datore di lavoro al fine di assicurare  il buon stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature di lavoro provvede affinché le stesse siano sottoposte da parte di persona competente a controlli iniziali, periodici o straordinari” senza esplicitare tassativamente le specifiche qualità tecnico professionali di tale persona che quindi è opinione diffusa possa non coincidere con un verificatore soggetto abilitato pubblico o privato, ma d’altra parte, la mancata specificazione non consente di affermare inequivocabilmente che quella persona sia proprio e solo un montatore qualificato.
Come mai infatti, il comma 7 lettera b stabilisce invece chiaramente che “gli interessati della riparazione, trasformazione o manutenzione di un’attrezzatura di lavoro debbono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti”? I controlli iniziali, periodici e straordinari di una gru non paiono assimilabili ad operazioni di riparazione, trasformazione o manutenzione.
E, se lo fossero, perché il comma 8 c non utilizza lo stesso termine di “montatori (incaricati) qualificati” del comma 7 b invece che esprimersi con un generico “persona competente”?
Quindi, perché escludere a priori che la persona competente ad effettuare i controlli sia un verificatore abilitato? Dipende proprio solo dalla discrezionalità del “buon datore di lavoro” la scelta di chi sia questa "persona competente ad effettuare i controlli previsti dopo ogni montaggio di una gru in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento"?
Perché sostenere che i controlli dopo ogni montaggio della gru debbano esser effettuati univocamente dal montatore che ha eseguito il montaggio? Il montatore dovrebbe autocontrollare il proprio lavoro? Che affidabilità potrebbe avere un simile controllo?
 
Su come alcuni “montatori esperti qualificati” incaricati (curioso il termine interessati) dai datori di lavoro di eseguire montaggi e manutenzioni di gru “reagiscano” al loro incarico posso poi riportare alcuni episodi di cui ho preso atto personalmente, oltre che in quotidiane verifiche, anche in drammatiche circostanze che, come dicevo, ho avuto il triste compito di relazionare alle Autorità inquirenti dopo incidenti occorsi in particolare con gru a torre in cantiere.
Il più cruento dei quali è capitato per lo stacco completo della parte superiore della gru (braccio, cuspide, controbraccio e ralla) durante la rotazione della stessa e si è concluso con un infortunio mortale di un operaio che, sceso da un automezzo dell’impresa appena parcheggiato, stava percorrendo la strada comunale limitrofa al cantiere ed è stato colpito inesorabilmente dall’estremità del braccio della gru facente parte del blocco schiantatosi a terra. La causa principale dell’infortunio è risultata essere il cedimento del collegamento, che avrebbe dovuto esser assicurato da 36 bulloni, fra ralla e controralla. Ad una mia precisa domanda, durante l’indagine che mi era stata affidata, rivolta al montatore (titolare di una ditta autorizzata e ben conosciuta) incaricato della manutenzione della gru su quando avesse controllato con chiave dinamometrica il serraggio dei bulloni fra ralla e controralla, come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice della gru con periodicità e con valori di serraggio ben precisi, il montatore ha risposto che, a suo avviso, quei bulloni venivano serrati una tantum dalla fabbrica all’atto della costruzione della gru senza necessità di ulteriori controlli, e quindi serenamente ammetteva che “non sapeva nemmeno cosa fosse” una chiave dinamometrica. 
Senza ricorrere ad episodi spiacevoli da ricordare, nelle non poche verifiche di apparecchiature di sollevamento SC ed SP che ho effettuato potrei contare sulle dita di una mano (al massimo due!) le volte in cui mi è capitato di constatare la compilazione, nemmeno troppo completa, dei registri delle manutenzioni; francamente sono state quasi infinite le occasioni in cui ho dovuto spiegare agli utenti cosa fossero i registri di controllo e manutenzione, pure per macchine CE per le quali il documento è fornito obbligatoriamente e riporta quanto e come il manutentore deve fare e quando deve intervenire per la buona conservazione dell’apparecchiatura. Specificatamente per le gru a torre, nella migliore delle ipotesi il registro viene considerato spesso anche dal manutentore il foglio che attesta il controllo trimestrale delle funi. I montaggi e gli smontaggi delle gru per ogni cantiere o le manutenzioni operate dal manutentore (al più cambio olio, sostituzione funi, regolazioni di qualche fine corsa) o gli interventi su richiesta dell’impresario quando si accorge che qualcosa nella gru non funziona regolarmente, sono di solito attestati da fatture con diciture molto generiche o da fogli di lavoro “personalizzati” dal montatore e mai corrispondenti alle effettive operazioni richieste dal costruttore della gru (in particolare i controlli dell’efficienza dei limitatori di carico e di momento, il più delle volte “trascurati” per la scomoda reperibilità di carichi adatti da utilizzare per la prova). Questa, signori, è la realtà di tutti i giorni negli ambienti di lavoro ed in particolare delle gru nei cantieri.
E le esperienze raccolte non sono fatti isolati, constatati occasionalmente: ho potuto accertare di persona che quello che ho raccontato capita ovunque e abitualmente nel territorio di due fra le regioni più industrializzate d’Italia in cui ho occasione di continuare ad esercitare la mia professione di verificatore.
 
Che poi le criticità indicate dal mio precedente intervento (mutamento del piano di appoggio, interferenza con ostacoli o linee elettriche, rischi da scariche atmosferiche, ecc.), individuate negli specifici articoli del D.Lgs. 81/08 citati, debbano a detta di qualcuno essere comunque analizzate e gestite per ciascun nuovo montaggio dal datore di lavoro/dirigente e, per quanto di sua competenza, dal Coordinatore per la sicurezza, mi sembra un’ipotesi che, pur corrispondendo alla lettera ai dettami della legge, è assolutamente avulsa dalla realtà che si incontra quotidianamente.
Proprio per rendermi conto di quale possa essere la cultura sulle attrezzature di lavoro dei Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ho seguito recentemente il corso di 120 ore per l’abilitazione a quella figura professionale; quindi ho potuto constatare personalmente che solo una esigua parte di queste ore è destinata alle apparecchiature di sollevamento e fra queste pochissimo tempo è riservato alle gru a torre, certamente non sufficiente a fornire le competenze tecniche e pratiche per affrontare le responsabilità inerenti specificatamente alla gestione di una gru di cantiere.
 
 
Anche l’analisi e la gestione oculata da parte del datore di lavoro delle incombenze connesse ad ogni montaggio o smontaggio di una gru di cantiere mi sembra risultino una ingenua chimera.
Su come alcuni datori di lavoro possano interpretare e mettere in atto le disposizioni dei vari commi dell’Art. 71 ed addirittura di alcuni altri articoli cogenti del D.Lgs. 81/08, posso riferire quanto mi è stato obiettato proprio da un impresario edile datore di lavoro durante un seminario quando si stava argomentando sull’obbligo della certificazione da parte di tecnico esperto dell’idoneità del piano d’appoggio di una gru di cantiere.
Come noto, il D.Lgs. 81/08 – Allegato VI – punto 3.1.3 sul piano d’appoggio di una gru dispone:
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
Ritengo ovvio che questa disposizione implichi che il datore di lavoro incarichi un tecnico abilitato (Geologo, in primo luogo, ma pure altre figure professionali competenti in materia) della redazione di una certificazione sottoscritta della idoneità del piano di appoggio che soddisfi le prescrizioni contenute nel suddetto punto 3.1.3 ogniqualvolta la gru viene spostata di cantiere in cantiere. E’ facile fra l’altro reperire un facsimile della certificazione in questione consultando i siti delle varie ASL/ARPA di ciascuna regione.
L’impresario di cui si parlava non si è dimostrato d’accordo fin dall’inizio sulla necessità di produrre la suddetta certificazione redatta in maniera specifica per ogni diverso tipo di terreno su cui la gru sarebbe stata installata in quanto egli, dopo averla fatta fare una sola volta, non ricordava da chi, per la sua gru aveva sempre fatto realizzare un identico piano d’appoggio, che sarebbe a suo giudizio andato bene per qualsiasi tipo di terreno di ogni suo cantiere.
Avvedendosi della mia perplessità a tale asserzione e pur essendo la disposizione del punto 3.1.3 abbastanza chiara e categorica, l’impresario passava a spiegarmi più compiutamente la sua obiezione sostenendo che il problema dell’idoneità del piano d’appoggio della gru è in realtà un  falso problema ed addirittura un’incombenza inutile.
Pur d’accordo sul concetto che la valutazione di un piano d’appoggio per una gru sia legata agli effetti trasmessi sul suo basamento, e quindi sul suolo su cui appoggia quest’ultimo, prodotti dal peso proprio della gru, dai carichi che solleverà, dagli effetti dinamici degli stessi carichi movimentati e, non ultimi, dagli effetti prodotti dal vento agente sulla struttura ed a volte sui carichi trasportati dalla gru (o lasciati sconsideratamente appesi!), egli passava ad illustrare la soluzione che avrebbe evitato ogni complicazione e che adottava da sempre o, meglio, dalla redazione dell’unica certificazione fatta da lui eseguire, e che esibiva ad ogni controllo di tecnici della sicurezza o di verificatori.
Ed ecco la soluzione: senza ricorrere ad una valutazione qualificata del terreno su cui installare la gru, e quindi senza incaricare alcun tecnico della redazione di qualsivoglia documento certificante l’idoneità del piano d’appoggio, egli “saltava il problema” realizzando un basamento in calcestruzzo armato di certe dimensioni “standard”, non rapportate alla resistenza effettiva del terreno, in cui annegare parte del primo tronco di traliccio della gru se a rotazione alta o su cui appoggiare la base della gru con la sua zavorra per gru a rotazione bassa. Tale soluzione avrebbe avuto il vantaggio di non “tirare in ballo” le responsabilità – e tutto quanto ne potrebbe derivare, compresi gli oneri economici – di terze persone, quali un Geologo e uno strutturista per il calcolo della platea, ma soprattutto avrebbe avuto il merito di velocizzare l’ installazione della gru
Ripresomi da quella che considero quanto meno una soluzione un po’ all’ingrosso, ho subito obiettato a mia volta all’impresario innanzitutto che i costi per gli interventi di un Geologo e di uno strutturista non sarebbero stati poi così onerosi. Ma soprattutto le dimensioni della platea avrebbero potuto essere a volte inutili con inutile spreco di risorse, a volte insufficienti, con preoccupanti condizioni di instabilità della gru, e a volte avrebbero potuto essere addirittura eccessive ed in questo caso sul terreno avrebbe gravato, oltre il peso della gru e dei suoi carichi, pure il peso proprio di una massa esagerata rispetto alla portanza del terreno, destinata ad essere un’incognita perenne, con ripercussioni altrettanto negative per la stabilità della gru.
Secondo l’impresario invece, la sua platea o zattera “tipo” (per non dire “universale”), che era sempre “andata bene” per tutti i cantieri indipendentemente dalle effettive caratteristiche del suolo realmente esistente, era la soluzione ideale per “coprire” senz’altro tutta la gamma dei terreni possibili, dalla torba o dal terreno riportato, non compresso artificialmente, alla roccia. Cosa un po’ azzardata, ho osservato, e non scevra da inconvenienti.
Ma non c’è stato niente da fare. L’impresario è rimasto della sua idea: una platea come la sua, anche se di dimensioni magari esagerate, gli consentiva di “star dalla parte della ragione” ed anzi ha aggiunto che la sua soluzione gli avrebbe anche evitato di far verificare la gru dai soggetti verificatori abilitati pur spostandola di cantiere più volte nell’arco di un anno.
Ora, non sostengo affatto che tutti gli impresari datori di lavoro abbiano simili radicati concetti in testa (nonostante per la verità altri impresari presenti al seminario condividessero al momento la soluzione del loro collega definendola una buona idea) ma quanto udito dimostra l’estrema “genialità” di alcuni di essi, che sarebbe giusto contenere in limiti di Legge ben definiti. 
Proprio per contenere i rischi di una discrezionalità troppo fantasiosa, o interessata, nell’interpretare la legge a scapito del lavoro sicuro, ho voluto, con la mia critica alle attuali disposizioni del D.Lgs. 81/08 che si riferiscono all’argomento trattato, attirare l’attenzione dei funzionari ministeriali sulla necessità di rivedere, con cadenze più conformi a condizioni di concreta sicurezza, la periodicità di verifica di una gru di cantiere (nuova o usata) in occasione di ogni installazione o quanto meno di specificare, alla luce delle considerazioni da me espresse (e che tutti, riflettendo un attimo, potrebbero ritenere corretto esprimere), chi sia questa imprecisata persona competente citata dal comma 8c dell’Art. 71: montatore, verificatore di legge abilitato, o altro.
 
Da parte mia, preso atto delle ambiguità e delle diverse possibili interpretazioni riscontrate nei testi dei commi e degli articoli del D.Lgs. 81/08 presi in considerazione, rimango del parere che sia necessario, anzi obbligatorio, prevedere per una gru il controllo di Legge ad ogni installazione, indipendentemente dalla cadenza annuale stabilita attualmente dall’All. VII. Se il legislatore ha previsto controlli “pubblici” per tutte le attrezzature di lavoro e non privati, una ragione ci sarà pure. Ed allora, visto che le verifiche di Legge sono inevitabili, almeno che siano fatte come e quando si deve.
In attesa di un pronunciamento delle Autorità preposte, vorrei consigliare chi mi ha seguito fin qui e continua a mantenere le proprie convinzioni, di agire o di far agire comunque secondo logica, tenendo in rispettosa considerazione la sicurezza di tutti e di conseguenza anche gli interessi del datore di lavoro, senza appellarsi alle virgole di disposizioni formulate (senz’altro in assoluta buona fede) da persone che mi danno l’impressione di aver frequentato pochissimo un cantiere in “carne ed ossa”.
Se debbono esserci certi obblighi, almeno non si escludano (per convenienza?) quelli che potrebbero servire veramente.
 
Ing. Massimo Trolli
ex Dirigente Arpa Piemonte – Settore Verifiche Impiantistiche
 
 

 



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Rispondi Autore: luigi beretta - likes: 0
08/05/2015 (13:25:33)
Concordo pienamente con quanto esposto dall'Ing.Trolli in quanto cambiando cantiere e pertanto modificandosi le condizioni di installazione (piano di appoggio, interferenze varie, ecc.) la gru deve essere sottoposta ad una nuova verifica periodica anche se non e' scaduto l'anno.
Rispondi Autore: Lorenzino - likes: 1
08/05/2015 (13:36:53)
Considerando che da 50 e passa anni vige l'obbligo della verifica annuale delle gru a torre, dove eravate prima per porre la questione.
Non vado oltre per la policy dei commenti.
Rispondi Autore: Paolo Bignoli - likes: 1
08/05/2015 (14:56:39)
Ecco, bravo, Lorenzino, non andare oltre.
Menomale che la questione è emersa almeno adesso. Meglio tardi che mai.
Non c’è niente da fare: l’Ing. Trolli le cose le sa e le sa scrivere. Avevo già condiviso quanto da lui sostenuto nell’articolo precedente e continuo a concordare in pieno col suo pensiero.
E non è questione di buonismo ma di buonsenso.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
08/05/2015 (16:52:34)

Se il collega Trolli avesse scritto nel suo primo intervento quello che ha scritto nell’ultimo capoverso del presente intervento (In attesa di un pronunciamento delle Autorità preposte, vorrei consigliare ….), il sottoscritto (e penso anche gli altri colleghi) non sarebbe intervenuto replicando ed evidenziando la non condivisione di quanto affermato.

Questo perché va sempre distinto quello che è l’obbligo derivante da una norma di legge o regolamentare da quello che desidereremmo fosse fatto, sulla base della nostra esperienza e professionalità, per migliorare concretamente la sicurezza sul
lavoro nelle fasi di montaggio, uso e smontaggio di una gru.

Ciò è tanto più importante chiarirlo quando si usano strumenti d’informazione diffusi e seguiti come Puntosicuro.

Sull’argomento in oggetto, il legislatore è stato affetto da forte “stitichezza normativa” ed ha scritto che la verifica periodica va fatta in funzione di quello che è stabilito dall’allegato VII al D. Lgs. n° 81/2008 mentre negli altri casi la “regola” la dettano i commi 7 e 8 dell’art. 71.

Ora, visto che, fino ad oggi, l’art. 23 della Costituzione non è stato abrogato (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), non si può far passare per obbligo di legge qualcosa che, purtroppo, non lo è.

Quindi, un qualunque datore di lavoro può obiettare, legge alla mano, ad una richiesta di verifica periodica ad ogni installazione con cadenza inferiore all’anno e questo senza neanche rivolgersi all’azzeccagarbugli di turno. Gli basta dare evidenza di quanto richiesto ai commi 7 e 8 dell’art. 71.
Purtroppo, ad oggi è così ….. facciamocene una ragione.

In caso di reato d'evento, il PM di turno si dovrà inventare qualcos'altro come aggravante ma non quella di non aver sottoposto la gru ad una verifica periodica se questa è stata eseguita meno di un anno prima dell'evento.
Ci sono i contratti e ci sono i capitolati dove si può inserire questa specifica previsione ed ovviare a quanto il legislatore non ha previsto.

Concludendo, certamente, rispetto ciò che oggi è obbligatorio, si potrebbe fare molto di più….. ma non possiamo imporlo facendo passare per obbligo di legge ciò che non lo è …. anche se, e sono il primo a dirlo, la verifica ad ogni nuova installazione, certamente …. diciamo così …. non farebbe male …. ma tutt’altro
Rispondi Autore: Luca L. - likes: 0
08/05/2015 (17:26:51)
Interessante discussione. Personalmente ritengo che il controllo dopo ogni montaggio o modifica della macchina sia obbligatorio e sacrosanto e che debba essere effettuato da personale competente a tal fine. Pero non concordò sul fatto che ciò debba essere fatto obbligatoriamente da una ASL/ARPA o ancora da Soggetti Abilitati alle verifiche. Credo che la verifica periodica valga per il periodo previsto dalla legge indistintamente dagli spostamenti della gru. Spetta poi al montatore certificare il corretto montaggio secondo le indicazioni del fabbricante e supportato da eventuali ingegneri. Il DL dovrà garantire il corretto utilizzo sulla base del manuale. Altrimenti si dovrebbe riportare l'automobile in motorizzazione a far la revisione dopo ogni intervento meccanico o di carrozzeria... Se poi questi controlli, e non verifiche!, si fanno fare a soggetti abilitati, libera scelta del DDL. Ma anche qui potremmo parlarne ore sulla professionalità di tali operatori, con questa apertura al libero mercato sembra più una corsa al business con la certificazione facile! Di sicuro una ASL risponde picche ad una richiesta di verifica non ancora scaduta.. ( esperienza personale)
Rispondi Autore: Massimo Trolli - likes: 0
08/05/2015 (21:38:43)
Egregio collega Catanese, mi sento in dovere di intervenire considerando il fatto che vengo da lei ripreso sul presunto uso non appropriato di Punto Sicuro. Tengo a precisare che l’invito alla razionalità e logica se non al buonsenso (del lettore Bignoli che ringrazio) nel predisporre una verifica di Legge ad ogni installazione di una gru di cantiere, in attesa di un pronunciamento delle Autorità preposte, segue ad una mia analisi, riterrei abbastanza particolareggiata, delle attuali disposizioni di Legge sull’argomento.
Nel mio primo intervento del 24/4 u.s. ho esposto i contenuti dei vari commi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 (e non solo) per cui la verifica di Legge di una gru appena installata deve esser eseguita da un verificatore soggetto abilitato pubblico o privato. Nessuno mi ha obiettato che quanto da me citato affermi il contrario. Nel mio secondo intervento, quello di oggi, ho evidenziato le criticità dei commi dell’art. 71 che sono stati addotti da alcuni lettori per confutare la fondatezza dell’obbligo della verifica. A conclusione delle mie argomentazioni mi pareva di aver dimostrato esser molto più validi i motivi, secondo le attuali disposizioni di Legge, per far eseguire la verifica in questione da un verificatore “riconosciuto” anziché ridurre questa verifica a semplici seppur doverosi controlli da parte di un montatore. Implicitamente pensavo di aver chiarito che la verifica non è solo ciò che desidereremmo fare ma ciò che, in assenza di un risolutivo chiarimento di Legge, non solo conviene fare ma che è molto rischioso non fare. Nessuno dei lettori mi ha dimostrato con argomenti validi che la verifica da parte di un verificatore abilitato di una gru appena installata e già verificata o nuova sia esclusa a termini di Legge. Mi sembra assurdo rimanere in attesa di un primo grave incidente dovuto ad un’installazione non appropriata di una gru già verificata altrove (o addirittura nuova) perché un pronunciamento del Giudice di turno “faccia Legge” e colmi le incertezze di quanto attualmente disposto in maniera ambigua o chiaramente scorretta dai commi da me citati.
Non discuto l’art. 23 della Costituzione ed è proprio per questo che chiedo, approfittando di Punto Sicuro in modo, ritengo, del tutto appropriato, una “revisione” dei punti non chiari delle disposizioni legislative da me prese in considerazione. E’ pacifico che nel frattempo ognuno può pensarla come vuole sempre a patto però che le conclusioni di quanto si è pensato non mettano a rischio altri, dal datore di lavoro ai lavoratori o a chiunque si avvicini troppo ad una gru a cui si è data troppo fiducia, facendosi forti degli equilibri precari dei cavilli di Legge e di ciò che la Legge (per ora) non dice.
Circa poi la sua asserzione, egregio collega Catanese, che dopo il mio secondo articolo, “come lei anche gli altri colleghi non sarebbero intervenuti replicando ed evidenziando la non condivisione di quanto da me affermato nel primo articolo”, mi spiace che il lettore Luca L. (?) che ha espresso un commento subito dopo il suo, sconfessi in tutto e per tutto la sua tesi. Ma immagino che il lettore Luca L. (?) a cui rammento che al rifiuto di ASL o Arpa ad eseguire una verifica non scaduta può esser sempre contrapposto il ricorso a soggetti abilitati privati (certo scegliendo quelli che sanno il proprio mestiere e ce ne sono tanti, Sig. Luca!), non disdegni di andare a rileggersi con un po’ più di attenzione il testo dei miei articoli. Grazie comunque a tutti per la costruttiva collaborazione. Massimo Trolli

Rispondi Autore: Francesco Catanese - likes: 0
08/05/2015 (23:35:11)
Ing. Trolli, io non ho ancora commentato il suo secondo articolo, ma lo faccio adesso.
Premetto che sono totalmente d'accordo con Catanoso, non poteva esprimersi in maniera più chiara. E' per questo che sono sinceramente stupito dal fatto che ci siano incomprensioni su quanto da lui asserito. Siamo tutti convintissimi che una verifica di legge sarebbe più che opportuna ad ogni montaggio (io ne vorrei addirittura 2, una a terra e l'altra montata). Non si discute questo, vogliamo tutti la sicurezza. Ma questa verifica di legge oggi non è obbligatoria. Auspicabile, ma non obbligatoria. Dal punto di vista giuridico non condivido le sue argomentazioni per giustificarla oggi. C'è bisogno di sicurezza, ma anche e soprattutto di chiarezza. E guardi che Luca L. non sconfessa affatto quanto scritto da Catanoso, anzi.
Rispondi Autore: Luca L. - likes: 0
09/05/2015 (08:49:43)
Ing. Trolli sul fatto che un soggetto abilitato (privato) accetti di fare una verifica periodica "extra" quando una ASL la rifiuta perché non prevista a termini di legge, credevo di aver espresso bene il motivo. Lo rimarco dicendo semplicemente che il privato deve guadagnare (andare in attivo a fine anno) e perciò tutto fa brodo! Poi ci saranno sicuramente Soggetti Abilitati competenti, precisi, perfetti ma ce ne sono anche molti non così. Ed è per questo che non vedo il valore aggiunto di voler far passare x obbligatoria una verifica periodica extra quando obbligatoria non è.E ripeto, ad ognuno il suo lavoro e le sue responsabilità, il montatore ( installatore) ha precise responsabilità civili e penali (art. 24 dell'81 in primis), il DdL altrattante, ed anche il CSP ed il CSE devono interessarsi della gru a torre.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 2
09/05/2015 (09:46:05)
Trolli,
premesso che siamo in due con cognomi simili (Catanese e Catanoso), rispondo al suo ultimo post visto che si riferisce al mio intervento anche se ha usato come riferimento il cognome del collega.

Come già detto prima, siamo tutti d’accordo che una verifica di legge sia opportuna ad ogni montaggio (ed è quello che faccio inserire nei contratti e nei capitolati dei miei clienti che non costruiscono condomini ma ben altro) ma questo non vuol dire che sia obbligatoria per legge.
Perché non è così.

Il legislatore ha scritto altro …. criticabile quanto vogliamo …. ma comunque diverso da quanto lei ha scritto nel suo primo intervento del 24 aprile scorso che ho ben letto.

La domanda era: E’ necessario ripetere nello stesso anno la verifica di Legge per gru a torre in caso di spostamento del cantiere?”

Lei ha scritto: “ Ogni nuova installazione di un apparecchio trasferibile(ad es. gru a torre, ascensore di cantiere, ponti sospesi, ecc.) implica, oltre che controlli effettuati da persona competente, una verifica di legge INDIPENDENTEMENTE DALLA PERIODICITÀ DI VERIFICA STABILITA DALL’ALLEGATO VII del D.lgs. 81/08.”

Questa è l’affermazione che le contestiamo e non l’obiettiva necessità che condividiamo, come abbiamo già detto.

E non la contestiamo perché ci va di farlo ma perché le legge dice una cosa diversa e nessuno di noi si può ergere ad interpretarla “pro domo sua”.

Dobbiamo accontentarci di quello che ci dice l’art. 12 delle Preleggi e cioè che “nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Significato delle parole ed intenzioni del legislatore sono ben chiare e non prevedono, ad oggi, quello che lei propone.

Del resto, andando sul sito dell’ARPA Piemonte (tripla w punto piemonte punto it slash approfondimenti slash temi trattino alto ambientali slash verifiche trattino alto impiantistiche slash sollevamento), così come in analoghi siti, si parla solo verifiche periodiche annuali.

Se lei domani mattina facesse partire una richiesta di adesioni per la modifica dell’art. 71, sarei il primo a firmarla.

Spero che adesso non si finisca come con Dubini sulla questione della presunta obbligatorietà della registrazione dei near miss pena sanzione per omessa o incompleta valutazione dei rischi, dove siamo arrivati a 129 post.
Rispondi Autore: Paolo Bignoli - likes: 0
09/05/2015 (09:53:34)
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E' proprio vero: per fare qualcosa in Italia ci deve "scappare il morto", salvo poi rimpiangere che qualcosa si poteva fare anche prima con quanto già a disposizione.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/05/2015 (10:30:38)
Veramente io ci sento benissimo, leggo e comprendo quello che si scrive anche se sono da 30 anni “sulla piazza”.

Sono il primo a dire che la verifica ad ogni installazione sia necessaria ma, ad oggi, non è obbligatoria per legge.

E’ questo che stiamo ripetendo e non che non sia consigliabile, opportuna, utile, ecc.

Oggi non ho altro strumento che il contratto ed il capitolato per imporla ad ogni installazione a prescindere da quello che dice l’allegato VII.
Mica posso imporla dicendo che lo dice l’ing. Trolli e Bignoli lo conferma!

In merito ai morti, in tre casi dove ero CTP ed era coinvolta una gru a torre, la verifica periodica era stata eseguita dalla locale ARPA (in un caso c’era ancora il PMIP).

Quindi l’equazione “Verifica periodica = sicurezza della gru” non esiste di default.
Certamente riduce il rischio .... ma non l'elimina.
Rispondi Autore: Marco Piva - likes: 0
09/05/2015 (16:38:12)
A mio modestissimo avviso, ing.i Trolli e Catanoso, state usando la stessa unità di misura su due grandezze diverse ossia state discutendo se sia più lungo un litro d'acqua o un chilo di sabbia.
Sempre dal mio modestissimo punto di vista (e non essendo altamente esperto in materia di macchine) avete entrambi ragione ed entrambi torto semplicemente perchè nessuno di voi due ha considerato questo aspetto dal punto di vista di reato di pericolo e di reato di evento.
Se consideriamo il reato di pericolo do ragione a Catanoso perchè in virtù dell'art. 23 della costituzione, il DDL non può essere punito in virtù di una legge che non lo punisce.
E, riprendendo l'esempio di Trolli sulla procedura di quel estroso DDL che si è creato un progetto di platea. nemmeno si può applicare una mancata valutazione perchè finchè non succede nulla la sua VDR è da considerarsi fatta bene.
Se invece prendiamo in considerazione il reato di evento e quindi riprendendo il caso dell'infortunio mortale riportato da Trolli, sfido chiunque a sostenere che il più noto Giudice Dredd italiano (e tutti qui sanno a ch mi riferisco) non applichi l'art. 30 del D.Lgs 81 e quindi la Responsabilità Penale dell'Ente anche perchè un infortunio di questo tipo molto raramente sarà di lieve entità
D'altronde (riprendendo l'esempio di Trolli sul estroso DDL) è assai chiaro e lampante che negli intenti di quel DDL vi era un comportamento di aver agito nei interessi economici del proprio ente; ed infatti e quello che lui stesso ha dichiarato davanti all'ing. Trolli: "...un falso problema ed addirittura un’incombenza inutile".
Dichiarazioni simili fatte dinnanzi al giudice Dredd, significa farlo sguazzare nell'acqua come una paperella nello stagno e si riceverà in tutta risposta: "Io sono il tribunale! Giudice e giuria! Se dico che finisci dentro, finisci dentro!"

Quindi Carmelo e Massimo, regolate il tiro e specificate se vi state riferendo al reato di pericolo o al reato di evento altrimenti questa discussione non giungerà mai ad una fine.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
09/05/2015 (17:45:43)
Marco
ho già trattato i due casi in un post precedente.
Rispondi Autore: Lorenzino - likes: 0
09/05/2015 (17:54:13)
Questa è la Legge attuale, volenti o nolenti, nessun obbligo di verificare più volte nell’arco dell’anno una gru.

Due appunti ulteriori.

Se ad ogni spostamento della gru a torre, essa va ri-verificata perché, come viene affermato nell’articolo: (intervento 24-04) “possano mutare le condizioni del suo piano d’appoggio (D.Lgs. 81/08 – Allegato VI – punto 3.1.3.) e le situazioni di interferenza con altre gru o con possibili ostacoli vicini (edifici, alberi, ecc.) o, cosa altrettanto pericolosa se non ben più pericolosa, potrebbero, con una nuova collocazione, intervenire per la gru interferenze con linee elettriche aeree in tensione che prima non sussistevano “ allora dobbiamo applicare il medesimo ragionamento alle autogru, alle gru su autocarro, alle PLE visto che il punto dell’Allegato VI si riferisce ad apparecchi smontabili o mobili.

Un’altra affermazione è gravemente errata: (intervento 08-05) “E, se lo fossero, perché il comma 8 c non utilizza lo stesso termine di “montatori (incaricati) qualificati” del comma 7 b invece che esprimersi con un generico “persona competente”? Quindi, perché escludere a priori che la persona competente ad effettuare i controlli sia un verificatore abilitato?”
Il Ministero è stato chiaro, i controlli di cui al comma 8, non possono essere effettuati dai verificatori dei soggetti abilitati.

E ripeto che sono verifiche obbligatorie dal 1955, dal 2009 in simili termini e con l’allegato VII.
Meno male che la questione è emersa almeno adesso? Meglio tardi che mai?
Già in concomitanza della liberalizzazione delle verifiche, per inciso imposta dall’Europa, guarda a volte la coincidenza.
Rispondi Autore: Lorenzino - likes: 0
09/05/2015 (18:37:26)
Questa è la Legge attuale, volenti o nolenti, nessun obbligo di verificare più volte nell’arco dell’anno una gru.

Due appunti ulteriori.

Se ad ogni spostamento della gru a torre, essa va ri-verificata perché, come viene affermato nell’articolo: (intervento 24-04) “possano mutare le condizioni del suo piano d’appoggio (D.Lgs. 81/08 – Allegato VI – punto 3.1.3.) e le situazioni di interferenza con altre gru o con possibili ostacoli vicini (edifici, alberi, ecc.) o, cosa altrettanto pericolosa se non ben più pericolosa, potrebbero, con una nuova collocazione, intervenire per la gru interferenze con linee elettriche aeree in tensione che prima non sussistevano “ allora dobbiamo applicare il medesimo ragionamento alle autogru, alle gru su autocarro, alle PLE visto che il punto dell’Allegato VI si riferisce ad apparecchi smontabili o mobili.

Un’altra affermazione è gravemente errata: (intervento 08-05) “E, se lo fossero, perché il comma 8 c non utilizza lo stesso termine di “montatori (incaricati) qualificati” del comma 7 b invece che esprimersi con un generico “persona competente”? Quindi, perché escludere a priori che la persona competente ad effettuare i controlli sia un verificatore abilitato?”
Il Ministero è stato chiaro, i controlli di cui al comma 8, non possono essere effettuati dai verificatori dei soggetti abilitati.

E ripeto che sono verifiche obbligatorie dal 1955, dal 2009 in simili termini e con l’allegato VII.
Meno male che la questione è emersa almeno adesso? Meglio tardi che mai?
Già in concomitanza della liberalizzazione delle verifiche, per inciso imposta dall’Europa, guarda a volte la coincidenza.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
09/05/2015 (18:42:10)
Marco:

nei reati di puro pericolo, è compito dell'UPG dimostrare che un DdL ha commesso un'inosservanza e, nei panni di un DdL, posso accettare la contestazione solo se l'Ispettore mi indica esattamente l'articolo di legge che non ho osservato e che mi obbligava a sottoporre ad una verifica periodica "anticipata" una gru (nell'esempio fatto dall'ing. Trolli) che da un cantiere si sposta in un altro.

Tra l'altro... perché viene sostenuto che tale anticipata verifica si debba eseguire solo se la gru viene smontata in un cantiere e successivamente montata in un altro?

Non ho, forse, gli stessi rischi se smonto una gru in un luogo del cantiere e la rimonto in un altro dello stesso cantiere che ha, sicuramente, caratteristiche diverse dal primo (smontaggio, movimentazione, trasporto, movimentazione, montaggio su appoggi diversi...)?

Perché nel trasferimento in altro cantiere dovrebbe essere obbligatorio eseguire una verifica periodica anticipata e uno spostamento all'interno dello stesso cantiere, invece, dovrebbe esserne esente?

La mia esperienza può testimoniare che tali spostamenti sono avvenuti e avvengono frequentemente.

A chi mi da del sordo, gradirei mi indicasse dove sta scritto quest'obbligo (visto che lo stesso ing. Trolli ammette carenze nel decreto) in modo che possa evitare di pensare che ignora i contenuti della normativa in specie.

Mi farebbe altremodo piacere che non mi si spiaccicassero in faccia i vari discorsi sulla prevenzione, sulla sicurezza dei lavoratori, sul fatto che in Italia ci si muove solo a seguito di morti... e varie "ciàcole" di questo genere.

Li rimanderei, già sin d'ora al mittente.
Nessuno si può permettere di utilizzare questi argomenti in modo, a parere, improprio per giustificare le proprie (anche legittime) convinzioni.
Un conto sono le discussioni sull'interpretazione letterale della norma, un altro sono le convinzioni di cosa sarebbe opportuno attuare aggiuntive procedure per migliorare la sicurezza.
Andando ben volentieri oltre la legge.

Tanto per essere chiari:
non permetto a nessuno di darmi dell'incosciente, dell'incompetente o titoli del genere perché, nelle discussioni, separo gli obblighi di legge dalle condivisibili aggiuntive proposte a favore della sicurezza.

Tornando alle tipologie di reato.
Per quanto riguarda il reato d'evento qualcuno deve poter "dimostrare" che la mancata "anticipata" verifica (e non le altre cose riferite agli obblighi del DdL e delle altre Figure interessate) e, solo, la mancata "anticipata" verifica risulti il nesso di causalità efficiente tra questa mancanza e l'evento infortunistico.

In caso di proposta di variare la normativa nel senso indicato dall'ing. Trolli, io non sarei il secondo a firmare poiché è mia convinzione che la sicurezza delle gru non passi solo attraverso le obbligatorie verifiche periodiche fatte dall'INAIL, ASL e Soggetti abilitati.

Già che ci siamo... fra le attrezzature indicate nel DM 11-04-2011 si possono identificare anche autogrù, carrelli semoventi telescopici...
Le prime cambiano cantieri almeno 2-3 volte la settimana.
Come la mettiamo?
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
09/05/2015 (18:44:46)
Acc. Lorenzino... mentre scrivevo sono stato preceduto nel postare l'intervento e da una prima occhiata temo d'aver detto le stesse cose.
Chiedo scusa.
Rispondi Autore: Lorenzino - likes: 0
09/05/2015 (19:25:12)
X lino emilio ceruti
più che di merli parlerei di carrelli semoventi telescopici (sai, non vorrei fosse pubblicità occulta)
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/05/2015 (19:47:31)
In effetti, come dice Lorenzino, è meglio usare la denominazione tecnica ..... altrimenti quelli che fanno attrezzature di lavoro simili e che hanno scelto il nome del dio dei Sioux si potrebbero arrabbiare.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
09/05/2015 (21:05:56)
E' la consuetudine degli incalliti "cantieristi".
Quel termine quando lo si usa lo capiscono tutti di cosa si sta parlando... se chiedo di spostare quel "carrello semovente telescopico"... mi guarderebbero in modo strano.
Vediamo, comunque, se cortesemente la redazione di Punto Sicuro può eliminare quel nome e sostituirlo con, appunto, "carrelli semoventi telescopici".
Grazie
Rispondi Autore: Alberto Milani - likes: 0
11/05/2015 (18:19:31)
Mi hanno molto interessato i due articoli sulla necessità di verifica per gru di cantiere installate più volte in un anno e i relativi commenti.
Mi pare di poter individuare due “schieramenti”: uno che si appella espressamente alla lettera della legge, anche per quanto riguarda i doveri del D. di lav., l’altro che sostiene, ritenendo plausibili i ragionamenti di Trolli, che la legge deve essere perfezionata o modificata. Per quello che riguarda il primo schieramento di quelli per i quali la legge va bene così com’è, la sensazione è che si intendano più che altro mettere in cattiva luce i Verificatori. Il secondo schieramento pare ulteriormente dividersi in due gruppi. Il primo dice: aspettiamo che la legge venga modificata applicandola nel frattempo così com’è. Questa immobilità “giustificata dalla legge” accetta i rischi conseguenti, confidando che la stessa legge sia sufficiente a pararne le eventuali conseguenze penali. Ma l’esito delle diatribe legali non è così scontato. Se non altro perché qualcuno ha fatto notare che, con una legge non priva di difetti, qualcosa però si poteva fare. E su questo punto i Giudici sono molto sensibili.
Il secondo gruppo dice: mentre aspettiamo l’eventuale modifica di legge usiamo tutto quanto a disposizione per evitare eventuali incidenti, e nel tutto si può prevedere, oltre al controllo del manutentore, il controllo da parte del Verificatore della gru appena installata. Anche se il controllo supplementare di una gru da parte di un verificatore è solamente un ulteriore provvedimento contro l’ipotesi malaugurata di incidente e ovviamente non può escluderlo, potrebbe essere in sede legale un elemento positivo che dimostra che è stato fatto oltre il dovuto per la sicurezza.
Pur non essendomi mai capitato di spostare una gru di cantiere prima della scadenza prevista per la verifica, nonostante gli articoli di Trolli non siano particolarmente riguardosi nei confronti degli impresari, pensandoci confesso di optare per questo secondo gruppo.
Per quelli del primo schieramento (tra cui Lorenzino a cui si associa il signor Lino Emilio Ceruti) che si fermano alla lettera della legge, nei loro commenti non hanno in effetti dimostrato che la persona competente non possa essere anche il Verificatore Soggetto pubblico o privato.
Sarebbe poi il caso che Lorenzino indichi i precisi riferimenti del punto in cui “Il Ministero è stato chiaro, i controlli di cui al comma 8 non possono essere effettuati dai verificatori dei Soggetti abilitati”. Verso i quali, soprattutto quelli privati (forse sospettandoli di avidità), L. sembra avere una ostilità innata.
L’altro appunto da lui mosso è che debba essere verificata un’autogru perché si muove. Qui Lorenzino pur di sostenere le proprie idee si arrampica un po’ sui vetri. Ma come si può assimilare un’apparecchiatura mobile quale un’autogru, che comunque deve spostarsi su un terreno adatto al proprio peso e portata e che comunque va tenuta lontano dalle linee elettriche, a un apparecchio trasferibile (smontabile e rimontabile) e non mobile quale una gru di cantiere che per un certo periodo deve rimanere fissa su un piano d’appoggio ben individuato? Il paragone è del tutto improponibile.
Al signor Lino Emilio Ceruti è sfuggito che Trolli nel suo articolo del 24/4 aveva già citato il fatto che una gru di cantiere possa essere spostata anche nell’ambito dello stesso cantiere. “Infatti i suddetti verificatori, accertato che la gru, durante lo spostamento da un cantiere all’altro o anche solo da una posizione all’altra in uno stesso cantiere, non abbia subito danneggiamenti nel trasporto o deformazioni nello smontaggio e nel successivo rimontaggio, redigono un verbale che appunto constata l’idoneità d’uso della gru, cioè la regolarità del suo montaggio...”
Per finire, mi pare strano che merlo passi come gergo cantieristico. A me pare più una forma neanche tanto occulta di pubblicità: oltre a quel sollevatore semovente telescopico inconfondibilmente di color verde, i cantieri sono spesso frequentati dai Manitou, di color rosso, dai Dieci di color arancione e da un’infinita serie di carrelli semoventi telescopici di altri colori, dal giallo all’azzurro. Si vede che nei cantieri del Sig. Ceruti va di gran moda restare al verde …



Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
11/05/2015 (20:39:23)
Egregio sig. Milani la comprensione di quanto ha letto non è alla pari delle sue "battute".

Mi permetta di riassumere in modo semplice ed elementare:

Nessuno di chi ha scritto pro e contro Trolli ha mai affermato che la Legge va bene così com'è. Dv'è che la letto?

L'ing. Trolli, nel suo articolo, affermava che ogni qualvolta una gru necessita di essere smontata e montata da un'altra parte il DdL ha l'obbligo di Legge di eseguire una verifica periodica anche "anticipata".

Si è solamente contestato all'Autore dell'articolo quest'affermazione ribadendo in numerose le salse che quest'obbligo di Legge non c'è.

Tutti, hanno poi concordato che nei casi esposti dall'ing. Trolli una verifica ad ogni nuova installazione non farebbe male.

C'è stato, addirittura, chi ha affermato di colmare la lacuna legislativa inserendo quest'obbligo nel contratto d'appalto.

Relativamente alla pubblicità "occulta" ho già avuto modo di scusarmi chiedendo, cortesemente, alla Redazione di Punto Sicuro di togliere quel termine.

Potrò sbagliare ma se non l'hanno tolta fin'ora probabilmente non la ritengono tale e, soprattutto, che questo termine (pur sbagliando) non aveva un secondo fine.
Per di più ci ha pensato lei ad equilibrare la par condicio.

Infine, nei miei cantieri c'è sempre una variegata gamma di colori... quello che manca è sicuramente il color paonazzo.

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/05/2015 (21:06:42)
Dopo più di 20 post, vedo che il concetto, anche se molto semplice, non lo si riesce a spiegare.

Il concetto è sempre lo stesso: non si può far passare per obbligo di legge qualcosa che, ad oggi, non lo è.

Questa è l’osservazione che personalmente ho fatto.

Sono assolutamente d’accordo sulla necessità di una verifica ad ogni nuova installazione per i motivi ben noti.
Però ad oggi la legge non la prevede ed io come committente o come CSE non posso imporla dicendo che “lo dice la legge”.

Ho altri strumenti che posso applicare per chiedere ed ottenere ciò.

Però non devo essere sanzionato come CSE perché un UPG di una ASL, poco preparato giuridicamente, è convinto che la verifica debba esser fatta ed io non mi sono preoccupato che fosse fatta anche se l'anno non era passato.
Ecco perchè insisto su questo punto e, penso, sia lo stesso per gli altri colleghi che la pensano allo stesso modo.

Quindi quando si scrive che ad ogni nuova installazione si deve fare la verifica anche se con periodicità inferiore all’anno, si sta dando un consiglio ampiamente motivato ma non si sta ricordando un obbligo di legge penalmente sanzionato.

Facciamocene tutti una ragione.
Rispondi Autore: alessandro mazzetto - likes: 1
12/05/2015 (09:14:17)
Buongiorno, quoto il sig. Lorenzino quando afferma:
"Il Ministero è stato chiaro, i controlli di cui al comma 8, non possono essere effettuati dai verificatori dei soggetti abilitati". Il riferimento è corretto.
- "Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti", punto 9. CONTROLLI PREVISTI DALL’ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C))
I verificatori dei soggetti abilitati durante l’effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione,
commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari".

Saluti
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
12/05/2015 (11:16:43)
M'era sfuggito l'inciso del Sig. Milani laddove affermava:

"L’altro appunto da lui mosso è che debba essere verificata un’autogru perché si muove. Qui Lorenzino pur di sostenere le proprie idee si arrampica un po’ sui vetri. Ma come si può assimilare un’apparecchiatura mobile quale un’autogru, che comunque deve spostarsi su un terreno adatto al proprio peso e portata e che comunque va tenuta lontano dalle linee elettriche, a un apparecchio trasferibile (smontabile e rimontabile) e non mobile quale una gru di cantiere che per un certo periodo deve rimanere fissa su un piano d’appoggio ben individuato? Il paragone è del tutto improponibile."

Non è infrequente che in cantiere le autogru montano, usano e smontano il cosiddetto "falcone"... elemento tralicciato molto più delicato e oggetto di notevoli attenzioni durante il montaggio e, soprattutto, durante il suo smontaggio dei "pezzi" rispetto ai tronconi delle gru da movimentare.

Il paragone diventa sicuramente improponibile se non si conoscono appieno le potenzialità di utilizzo di tali attrezzature.
Rispondi Autore: Lorenzino - likes: 0
12/05/2015 (16:18:01)
X A. Milani, mai visto autogru con stabilizzatori “che per un certo periodo deve rimanere fissa su un piano d’appoggio ben individuato”, periodo che può essere di ore o giorni? Lo stesso dicasi per i vari telescopici JLG, TEREX, JCB, Magni, Bobcat ( che così dovremmo aver citato la totalità dei costruttori, pubblicità per tutti ) che necessitano di terreno solido quale piano d'appoggio quando piazzano gli stabilizzatori.
Chiaro a tutti, spero, che anche quando sono su pneumatici il piano di appoggio deve essere idoneo.
Sul discorso linee elettriche il web è pieno di situazioni di contatto di gru a torre che per autogru che per telescopici che per PLE che per pompe calcestruzzi ( ora che le cito anche queste sono stabilizzate ....).
Quanto alle mie idee mi arrampico sui vetri ma dotato di ventose a mani e piedi, sono derivate dalla lettura completa degli articoli di legge e non solo estrapolati in parte e comunque era una provocazione.
E non voglio mettere in cattiva luce tutti i verificatori, facendone parte, ma la correttezza mi è d'obbligo.

X A. Mazzetto, azz. mi hai rubato il "botto"!!! e lascia perdere il sig.
Anche senza circolare è evidente il conflitto di interessi o controllore e controllato medesima persona, laddove i risultati dei controlli di cui al comma 8 sono riportati per iscritto come da comma 9 e quest’ultima documentazione presentata in sede di verifica periodica al verificatore (DI 11-04-2011).
Rispondi Autore: alessandro mazzetto - likes: 0
12/05/2015 (18:48:50)
Sono contento di leggere tra le righe di ognuno di voi, chi più chi meno, una certa dose di ironia quale strumento efficace per affrontare ogni giorno gli stessi pesanti temi ma sempre con sfaccettature differenti.
Da quanto è iniziata la presente discussione mi pongo la seguente banale domanda: ...e perché non diciamo di fare una verifica ad ogni piazzamento, dopo 10gg. di piazzamento nello stesso luogo (o dopo 5 o dopo 1) e via discorrendo? Vogliamo dimostrare che, in caso di evento avverso, abbiamo fatto tutto il possibile per evitarlo? e quando finisce il limite del tecnicamente fattibile?

Per mio conto conosco la situazione di un povero carroponte che aspetta il libretto dal 198x.. e sapete cosa risponde INAIL? che conoscono la situazione (visti i numerosi solleciti scritti ed ancor più verbali) e di non poterci fare nulla in quanto allo stato attuale stanno facendo le prime verifiche risalenti a macchine del '70... quindi se sono fortunato, alla pensione, faranno il sopralluogo tanto agognato...se non è ironia questa...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
12/05/2015 (19:54:50)
Occhio che gà siamo arrivati a 28 post su una delle poche cose chiare che il nostro mononeuronico legislatore ha scritto con chiarezza......

Direi di chiuderla qua.....
Rispondi Autore: alberto milani - likes: 0
12/05/2015 (23:11:54)
Un ultimo post prima che Catanoso chiuda i cancelli!
Forse mi sbaglio ma avrei inteso che il discorso affrontato da Trolli non riguardasse il fatto che un verificatore dovesse subentrare nei compiti propri di un montatore di una gru di cantiere, a cui nessuno penso voglia neppure negare di controllare il suo lavoro dopo l’installazione di una gru. Avevo capito che per la tranquillità di tutti fosse doverosa una verifica della gru già installata dal montatore, quale controllo di Legge eseguito secondo le modalità di una verifica periodica ed indipendentemente se la legge lo prevedesse o meno. Se è così non vedo quale possa essere il collegamento con gli articoli e la circolare citati dal Mazzetto, e l’esclusione che la misteriosa “persona competente” del comma 8 c sia un verificatore. Anzi, da quanto Mazzetto riporta, i verificatori incaricati di pubblico servizio devono garantire competenza ed indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di …installazione, e non vedo in quanto riportato alcun elemento contrario ad una verifica svolta da un verificatore, né alcun conflitto di interessi. Chissà poi perché vengono tirate in ballo le indagini supplementari col discorso che si sta facendo? Stiamo parlando della stessa cosa? Non credo, e mi chiedo a questo punto che utilità possa avere non solo la verifica in argomento ma tutte le verifiche se ad eseguirle sono certi verificatori. Da come si è messa la discussione credo però che il problema sia un altro e non riguarda un confronto fra vari punti di vista.

Tornando comunque all’improponibile paragone fra un’autogru ed una gru, confermo quello che ho scritto: come è possibile assimilare un apparecchio mobile quale l’autogru ad un apparecchio trasferibile quale la gru di cantiere? Il falcone è un accessorio dell’autogru ed il suo montaggio non richiede una “persona qualificata” come quella che deve installare una gru di cantiere, ma è sufficiente, per il suo innesto sul braccio dell’autogru, l’operatore del mezzo (che ora dev’esser abilitato, per l’accordo Stato/Regioni). Il corso per operatori di autogru comprende fra l’altro proprio le ore di pratica per l’installazione del falcone.
Il piano d’appoggio di un’autogru non richiede una certificazione sottoscritta dal tecnico esperto e dal D. di lav. ma è ancora l’operatore del mezzo che deve valutare la sua idoneità: questa valutazione fa ancora parte degli argomenti che si insegnano ai corsi per operatori di autogru o sollevatori telescopici (di qualsiasi marca) secondo l’accordo Stato/Regioni. L’operatore, a seconda del piano d’appoggio su cui dovrà piazzare l’autogru o il sollevatore telescopico, dovrà posizionare sotto agli stabilizzatori piastre di dimensioni e spessore stabiliti dal confronto della portanza del terreno con la pressione di carico esercitata dagli stabilizzatori.
Stesso discorso per la distanza dalle linee elettriche e dagli ostacoli fissi. E quanto riferito ai corsi posso affermarlo per esperienza diretta.
Rispondi Autore: Lorenzino - likes: 1
13/05/2015 (00:13:34)
E con quest'ultima perlata, possiamo chiudere i cancelli.
... notte
Rispondi Autore: alessandro mazzetto - likes: 1
13/05/2015 (10:12:49)
per Milani: ho semplicemente riportato il riferimento completo alla circolare citata dal Lorenzino. Come avrai certamente notato non ho commentato la cosa. Solo puro riferimento dato che altri trovavano l'affermazione di Lorenzino "strana". Ho preferito riportate per intero tutto il p.to 9 onde evitare omissis.
saluti
Rispondi Autore: LORENZO CORALLO - likes: 0
14/05/2015 (21:56:39)
Se la gru a torre rimanesse montata in cantiere per 3 anni(causa fermo lavori o fallimento dell'impresa)come sarebbe possibile sindacare sulla verifica periodica della stessa? Si consideri che la gru e' stata montata nel cantiere adiacente al ns intercondominio a 20/30 mt dai ns balconi. Grazie per l'attenzione e a chi mi vorra' dare chiarimenti.
Rispondi Autore: alessandro mazzetto - likes: 0
15/05/2015 (17:36:18)
Corallo buonasera, la discussione verteva su tutt'altro argomento. Mi pare di capire che lei abbia problematiche diverse. Le posso consigliare di segnalare la cosa a sindaco, vigili e arpa confidando che qualche ente prende in mano la cosa.
Rispondi Autore: lorenzo corallo - likes: 0
15/05/2015 (20:20:24)
Mazzetto buonasera e grazie x l'attenzione.Prima di recarmi dal sindaco raccogliero' le firme del vicinato e se cio' non bastera' virero' su INAIL/ARPA sperando che qualcuno mi dia una mano o una dritta.Insomma che facciano smontare la gru a torre considerando pure il contesto fatto di attrezzature di cantiere, erbacce, ofidi e ratti. La prevenzione. questa benedetta prevenzione!

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