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Appalti pubblici, pericolo sul luogo di lavoro e responsabilita'

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Con una sentenza depositata il 21 aprile 2006, laQuarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Sindaco condannato, insieme con altri soggetti, per l’infortunio mortale accaduto ad un uomo che, appoggiatosi ad una balaustra in una piazza in corso di rifacimento, è precipitato da una scogliera riportando ferite mortali.

Secondo la Suprema Corte, nel caso di affidamento in appalto dell’esecuzione di opere pubbliche comunali, la veste di committente assunta dal sindaco non è incompatibile col mantenimento della posizione di garanzia in riguardo alle situazioni di pericolo, da lui conosciute, esistenti nell’area interessata dai lavori dati in appalto e temporaneamente sospesi dall’impresa appaltatrice, perché egli è titolare di poteri autoritativi che gli consentono di supplire all’eventuale inerzia o all’impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell’appaltatore.

La Corte di Cassazione ha affermato, quindi, l’esistenza del nesso causale, materiale e psichico, tra la condotta omissiva del sindaco, che non interviene per eliminare la fonte del pericolo o per apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele e le opportune segnalazioni in modo da impedire l’uso dell’area da parte di privati, e la morte del soggetto che, inconsapevole del pericolo, rimane esposto alle letali insidie.
 
“Premessa, pertanto, la conoscenza del pericolo, il pubblico amministratore - si legge nella Sentenza - non può assumere alcun atteggiamento omissivo, ma deve intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l’uso dell’area da parte di privati.
La Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha individuato la colpa omissiva, proprio nel non aver attuato a mezzo del personale amministrativo e della polizia municipale, provvedimenti come l’immediata chiusura dell’intera piazza, o il transennamento della zona pericolosa, […], tutte misure facilmente realizzabili e idonee ad evitare con certezza il verificarsi di un incidente come quello occorso a[…].

[…] i due amministratori avrebbero dovuto accertarsi che l’impresa e il direttore dei lavori si attivassero per adempiere all’incarico a loro affidato.
Sapendosi, invece che questo intervento dell’appaltatore non veniva attuato immediatamente, spettava proprio a chi aveva i poteri autoritativi di adottare sull’area le misure autoritative indicate, e cioè in via decrescente la chiusura, il transennamento o il piantonamento dell’area […]”.


Il testo completo della sentenza è consultabile in Banca Dati.

 

 

 

 

 

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