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Un interpello per attività con particolari situazioni di rischio

Un interpello per attività con particolari situazioni di rischio
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

22/05/2013

La Commissione per gli interpelli affronta il tema dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella gestione di stuntmen e addetti agli effetti speciali nella produzione cineaudiovisiva. Il coinvolgimento e la formazione dei capi reparto.

Roma, 22 Mag – Ci sono mestieri in cui il rischio per la sicurezza e salute rappresenta una componente particolarmente rilevante dell’attività lavorativa.
È il caso, ad esempio, degli stuntmen (stuntman: acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose) e degli addetti agli effetti speciali (esperti di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, ad esempio in relazione all'uso di macchine, artifizi, sostanze per gli effetti speciali, alla realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, all'impiego di  sostanze infiammabili o esplosive, all'utilizzo di armi da fuoco e da taglio, ...). Le attività di questi professionisti si concretizzano spesso in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una troupe, divisa, a sua volta divisa, in diversi reparti operativi ciascuno con un proprio capo reparto. E sono presenti normalmente due diverse modalità di organizzazione del lavoro:
- l'attività è realizzata da personale della società di produzione;
- l'attività è affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.
 
A questo proposito l’ Associazione Produttori televisivi (APT) ha presentato alla Commissione Interpelli un quesito molto articolato relativo all’applicazione della normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
E la Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’Interpello n. 6/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni — corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti 'Stuntmen’ e ‘addetto effetti speciali’”.
 
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La Commissione riporta i quesiti dell'APT in relazione alla prima ipotesi organizzativa (attività svolte da personale della società di produzione).
La APT ha chiesto se:
1. “in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa;
2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli stuntman e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?
4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto stuntmen e/o del reparto effetti speciali é possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell'attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione”?
 
In relazione alla seconda ipotesi organizzativa (affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate), la APT chiede invece se:
1. “i rischi generati dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati rischi specifici propri dell'attività, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI;
2. al fine della valutazione dell' idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate é sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i curricula con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell'attività appaltata.
E sempre in caso di affidamento a soggetti "terzi", l’APT pone altri quesiti:
3. “nel caso in cui una società committente affidi in appalto un'attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua realizzazione, in cosa consiste l'attività di coordinamento che iI datore di lavoro della committente deve realizzare?
4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente”?
 
La Commissione rispetto a tale seconda ipotesi sottolinea innanzitutto che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, articolo che individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell'eventualità che questi decida di affidare lavori nell'ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono “dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell'appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall'altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall'appalto o dalla prestazione d'opera”.
 
Dopo aver ricordato gli obblighi in capo al datore di lavoro committente, la Commissione indica di non potersi pronunciare "in astratto" sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pur tuttavia  fornisce le seguenti indicazioni in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente.
 
Riguardo allo svolgimento di attività da parte dei lavoratori dell'azienda di produzione cineaudiovisiva “trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi”, le quali “attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell'azienda di produzione a dovere individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento”.
E laddove tali attività “comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli stuntmen o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna”.
La formazione del personale coinvolto nelle relative attività “dovrà essere coerente con il vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 2I dicembre 2011 e del 25 luglio 2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale”. Se il capo reparto svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere formato come tale.
 
In relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (sempre in relazione alla prima ipotesi organizzativa) si rimarca come il DVR sia un documento "che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29 e come l'unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge”.
 
In relazione invece alla seconda ipotesi, quella in cui la società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come “i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese”.
Sarà cura del datore di lavoro committente “far sì che gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi)”.
 
Quanto al quesito di cui al punto 3 dell'interpello si ritiene di sottolineare che “il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell'attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell'appalto, regolata dall'art. 1655 c.c.). L'obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l'eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro”.
 
E infine in relazione alla valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate (punto 2, seconda ipotesi organizzativa) – “ferma restando la necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione di cui all'articolo 26, comma I, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 — si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, cosi come alle altre certificazioni — quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta — rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi”.
 
 
 
 
 
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