
Lombardia: linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri delle grandi opere

Milano, 15 Gen – In Lombardia gli investimenti previsti dal Piano Lombardia, dal PNRR, dal Piano Nazionale Complementare (PNC) e dall’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione “di rilancio e di promozione dello sviluppo economico-sociale del territorio”.
Tuttavia in questa cornice, “la legalità, la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’impiego regolare dei lavoratori” devono rappresentare, soprattutto nel settore delle costruzioni, “temi centrali e determinanti”. E proprio sulla scorta dell’esperienza positiva di Expo 2015 e della necessità di “un’azione congiunta e coordinata con il partenariato economico-sociale”, Regione Lombardia ha siglato nel dicembre 2022 un “Protocollo d’intesa” e per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, è stata istituita una “Cabina di Regia” per affrontare alcuni temi prioritari.
A ricordarlo è la premessa di un documento dal titolo “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” prodotto dal lavoro congiunto della Cabina di Regia e del Tavolo Tecnico Costruzioni di Regione Lombardia istituito con DGR 6869/2022.
Il documento si sviluppa sulla base di numerosi contributi condivisi e degli indirizzi già forniti con vari decreti. Ad esempio il Decreto 3221 del 12 aprile 2016 ( Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche).
Le nuove linee di indirizzo sono state approvate in Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 attraverso la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679 con in oggetto: “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”.
Nel presentare le linee di indirizzo l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: indicazioni per la legalità
- Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: indicazioni per i protocolli d’intesa
- Indice delle linee di indirizzo della Regione Lombardia
Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: indicazioni per la legalità
Riguardo alle linee di indirizzo ci soffermiamo, in particolare, sulle “Indicazioni per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la legalità nelle grandi opere”.
Nel documento si ricorda che la normativa nazionale prevede “specifiche disposizioni per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che, se pienamente attuate, consentono di avere luoghi di lavoro sani e sicuri”.
Tuttavia nell’ambito delle “azioni volte a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle opere”, occorre assicurare “la regolarità delle attività di cantiere, ritenendo necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera”. Ed è necessario anche che “le stazioni appaltanti si impegnino ad applicare tutte le procedure previste dal Codice antimafia vigente e dalle direttive di ANAC con riferimento al Codice dei contratti pubblici e che ricorrano alle informazioni della “Banca nazionale antimafia e dell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” (cd White List prefettizie). Tali strumenti hanno l’obiettivo prioritario di garantire la legittimità e la piena legalità del sistema di appalti e subappalti, nonché la regolarità retributiva e contributiva e il contrasto al lavoro irregolare e la sicurezza dei lavoratori.
Si parla poi, per gli appalti nel settore dell’edilizia e in coerenza con le “Terze Linee guida” ex CCASGO (Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere), di richiamare le stazioni appaltanti “all’inserimento nei bandi e nei contratti di affidamento di lavori, dell’obbligo per l’impresa aggiudicataria di comunicare in forma semplificata alla Cassa Edile territoriale di competenza le informazioni di cui al “settimanale di cantiere”; ciò anche al fine di favorire la massima trasparenza e la possibilità di avvalersi delle tutele e dei servizi resi dal sistema bilaterale edile”. E la partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati “può sicuramente consentire di prevedere, condividendole, misure ulteriori che aumentino i livelli di tutela e inseriscano elementi specifici legati alle singole casistiche”.
Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri: indicazioni per i protocolli d’intesa
Sempre con riferimento alle indicazioni per migliorare, nelle grandi opere, legalità e tutela di salute e sicurezza, la Regione Lombardia “sostiene e promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa, con particolar riferimento alle opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche”. E per fornire un supporto per la sottoscrizione di tali accordi, “si forniscono di seguito alcuni elementi, frutto dell’analisi dei Protocolli di intesa negli anni sottoscritti sul territorio lombardo, che è utile prendere in considerazione:
- “le stazioni appaltanti, nell’ambito delle normali relazioni sindacali, si dovranno impegnare a tenere aggiornate” le organizzazioni sindacali (OO.SS.) “sullo stato dei lavori e dell’eventuale utilizzo di subappaltatori”;
- l’ impresa Affidataria in fase di autorizzazione di eventuali subappalti dovrà “informare le organizzazioni sindacali in conformità a quanto previsto nei rispettivi CCNL”;
- “tra le cause di impedimento contrattuale dovrà essere ricompresa l’inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi nei rapporti di lavoro, propri e dei suoi eventuali subappaltatori e/o fornitori (compresi i lavoratori autonomi), derivanti da norme di legge e dai contratti di lavoro collettivi di ogni livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei protocolli d’intesa sottoscritti nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione antinfortunistica. In tali casi dovrà essere posta in essere ogni idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori ivi compresa la ricollocazione presso l’azienda subentrante in luogo della cessante”;
- “i protocolli d’intesa sottoscritti dovranno avere validità anche per tutti gli eventuali subappaltatori dell’ impresa affidataria, la quale è responsabile della predisposizione nel cantiere di quelle strutture idonee a consentire l’insediamento degli enti e delle organizzazioni firmatarie dei protocolli condivisi”;
- “è opportuno instaurare uno stabile sistema di relazioni sindacali volto a regolamentare, al fine di facilitarli e svilupparli, i rapporti che intercorrono tra l’impresa affidataria, le imprese esecutrici e le Organizzazioni Sindacali”;
- “l’impresa affidataria si deve impegnare a inserire in ogni contratto di subappalto da essa stipulato, in capo ai soggetti contraenti, il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie dei protocolli sottoscritti, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica”;
- “al fine di consentire il controllo del personale e dei mezzi presenti in cantiere, il coordinamento degli appaltatori operanti sul sito, nonché per informatizzare le procedure di autorizzazione dei subappalti e le forniture, fermo restando quanto di seguito indicato, la Stazione Appaltante dovrà costituire una specifica piattaforma informatica per la gestione del cantiere. Il sistema informatico avrà come obiettivo principale la gestione e manutenzione di una banca dati multimediale che deve operare sia in fase di definizione e autorizzazione lavori che in successiva fase di esecuzione. Alla banca dati devono poter aver accesso, compatibilmente con le prerogative di legge, gli organi di vigilanza in tema di salute e sicurezza sul lavoro o legislazione sociale”.
Si indica poi che “le stazioni appaltanti e l’impresa affidataria si dovranno impegnare a istituire un Comitato per la salute sicurezza sul lavoro, con anche il fine di promuove azioni volte a migliorare gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, al quale parteciperanno:
- la stazione appaltante;
- l’impresa affidataria;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- un Rappresentante per ogni altra impresa eventualmente operante in cantiere;
- un Rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale - C.P.T.;
- gli RLS delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria; ovvero il RLST come previsto dal D.Lgs. 81/2008, qualora presente”.
E al comitato “potranno partecipare, inoltre, gli organi di vigilanza di cui al D.Lgs. 81/2008”.
Si segnala poi che, al fine di garantire un alto livello di verifica nei cantieri che lo necessitano, “è opportuno organizzare un dettagliato sistema di gestione delle opere. A tal fine dovrà essere strutturato un settimanale di cantiere, individuandone anche i soggetti responsabili. Il settimanale di cantiere, le cui informazioni confluiscono nella piattaforma informatica di cui sopra, deve contenere ogni informazione relativa alle opere da realizzarsi con l’indicazione dell’impresa o delle imprese responsabili, dei mezzi, dei lavoratori ovvero delle persone autorizzate all’accesso nella settimana di riferimento”.
Indice delle linee di indirizzo della Regione Lombardia
Rimandiamo alla lettura integrale delle “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” come approvate dal DGR n. 3679 del 20 dicembre 2024.
Ne riportiamo, in conclusione, l’indice:
PREMESSA
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
I RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI, IMPRESE, FORZE SOCIALI: FLUSSI INFORMATIVI
ASSEGNAZIONE, AFFIDAMENTO DI OPERE E APPALTI, APPLICAZIONE CCNL E SUBAPPALTO
GLI ORGANI DI VIGILANZA: ATS E INL, IL COORDINAMENTO SECONDO L’ASR 142/2022 E LE PECULIARITÀ TERRITORIALI LOMBARDE
LA PARTECIPAZIONE E LA BILATERALITÀ: CASSE EDILI, ENTI UNIFICATI FORMAZIONE E SICUREZZA E RLST E ORGANISMI PARITETICI
INDICAZIONI PER MIGLIORARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E LA LEGALITÀ NELLE GRANDI OPERE
SOGGETTI OBBLIGATI E LORO RUOLO NELLA PREVENZIONE
Committente e Responsabile dei Lavori
Progettisti
Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Impresa Affidataria
Impresa Esecutrice
Lavoratori autonomi
Gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro
Lavoratori autonomi e appalti non genuini
Fornitori
ASPETTI GENERALI
Sistema di registrazione degli infortuni e loro analisi
Registrazione degli incidenti che non determinano danni alle persone (quasi infortuni)
Autonomia del responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
L’importanza della progettazione
Attività del coordinatore in fase di progettazione
Attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Riunione di coordinamento
Comunicazioni tra coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Committente/Responsabile dei Lavori
Attività di RLS e RLSP (RLS di Sito Produttivo)
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
La patente a crediti
La verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale
Accesso di imprese e lavoratori in cantiere
Verifica della regolarità dei lavoratori
Distacco di lavoratori
Requisiti del distacco
Distacco transnazionale
Condizioni di lavoro e di occupazione durante il periodo di distacco
Durata del distacco
Obblighi del distaccante
Responsabilità solidale tra distaccante e distaccatario
Contratto di rete – distacco nazionale e codatorialità
Verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera
Tesserino di riconoscimento
LA DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA
Notifica preliminare
Piano di Sicurezza e Coordinamento e costi della sicurezza
Piano Operativo di Sicurezza
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
Piano delle demolizioni
Piano di lavoro amianto
Formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti
Sorveglianza sanitaria
ALLEGATO I – INFORMAZIONI INERENTI AGLI INFORTUNI
ALLEGATO II – INDICAZIONI INERENTI AL PIANO DI LAVORO AMIANTO
Modalità di presentazione del piano di lavoro in Regione Lombardia
Casi in cui è previsto il piano di lavoro
Addetti alla rimozione amianto
Contenuti del piano di lavoro
Indicazioni per la redazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta e friabile - (artt. 250 e 256 del d.lgs. 81/08)
ALLEGATO III – INDICAZIONI CIRCA LE ATTREZZATURE DI LAVORO, OPERE PROVVISIONALI, IMPIANTI, DPC E DPI
Apparecchi di sollevamento
Impianti elettrici e protezione scariche atmosferiche
Ponteggi
Ponti su ruote a torre
Dispositivi di Protezione Collettiva
Dispositivi di Protezione Individuale
ALLEGATO IV - INDICAZIONI CIRCA L’IGIENE DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE
Rischio rumore
Vibrazioni
Microclima e stress da calore
ALLEGATO V – INDICAZIONI CIRCA GLI SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali o di intrattenimento
Manifestazioni fieristiche
Tiziano Menduto
Scarica i documenti citati nell'articolo:

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Rispondi Autore: Sergio Misuri ![]() | 15/01/2025 (09:00:36) |
Tutto perfetto per la corretta predisposizione della documentazione. Niente di niente per le indicazione sulla necessità di predisposizione di Buone Prassi specifiche per ogni fase critica di lavoro. Ad titolo di esempio (solo per esempio): Niente di simile alle Buona Prassi (validata nel 2010) "cantieri Casole d'Elsa" della ASL 7 di Siena (riduzione per circa il 40% degli indici di infortunio rispetto alla media dei cantieri stradali nella Provincia. Oppure niente di simile al Manuale per la sicurezza nei cantieri stradali del Comune di Verona e della ASL 20 di Verona |
Rispondi Autore: Fausto Pane ![]() | 15/01/2025 (12:29:23) |
Buongiorno e buon anno a tutti e tutte. Dato che a pagina 40 delle LINEE DI INDIRIZZO si afferma che "Come indicato con interpello n. 7 del 02/05/2013, il Committente o il Responsabile dei Lavori, al fine di svolgere una diligente e accurata verifica dell’idoneità tecnico professionale, ha la facoltà di richiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso di documentazione o requisiti non espressamente previsti quali obbligatori nel citato allegato." travisando completamente il senso dell'interpello, che trattava esclusivamente di ITP dei lavoratori autonomi, vorrei capire se l'allegato XVII è tassativo oppure no. Da quell'elenco derivano responsabilità penali, pertanto non dovrebbe essere oggetto di 'INTERPRETAZIONI' da parte di chicchessia. O mi sbaglio? Saluti a tutti Fausto Pane |