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Linee guida per gli adempimenti di sicurezza negli studi professionali

Linee guida per gli adempimenti di sicurezza negli studi professionali
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

28/02/2014

Indicazioni per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali. Le condizioni e le attività di tipo tecnico-amministrativo.

Roma, 28 Feb – Non solo le aziende, ma anche gli studi professionali in cui siano presenti dipendenti devono rispettare la normativa sulla sicurezza e i vari adempimenti richiesti.
 
Per questo motivo la Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei periti industriali laureati ( CNPI) ha elaborato un breve documento, una sorta di linea guida sui principali obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, cui gli Studi Tecnici con dipendenti devono adempiere.

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Le “Linee guida per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.” consentono dunque ai titolari degli studi un approccio immediato per individuare gli adempimenti necessari al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
 
In particolare il documento è applicabile ogni qualvolta ricadano le seguenti condizioni:
- “presenza di almeno un lavoratore, così come definito all'art. 2, c. 1, l. a), T.U. e computabile come previsto dall'art. 4, T.U. Premesso che tutti i lavoratori devono essere tutelati (quindi anche i praticanti, i tirocinanti, i titolari di CO.CO.PRO, ecc.), i lavoratori computabili sono, a titolo esemplificativo, i soci dello studio associato, gli apprendisti, ecc.;
- il numero di lavoratori (computati secondo il predetto art. 4, T.U.) non sia superiore alle dieci unità;
- l'attività non sia soggetta a C.P.I. ( Certificato Prevenzione Incendi) dovuto, ad esempio, alla presenza di archivi cartacei”;
- “i rischi a cui sono esposti i lavoratori siano unicamente quelli derivanti dallo svolgimento di attività di tipo tecnico-amministrativo, in assenza, quindi, di esposizione ad agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici, uso di macchine utensili, ecc”.
 
Il vademecum segnala che per attività di tipo tecnico-amministrativo “si intendono, a titolo esemplificativo, quelle che richiedono l'uso di attrezzature elettriche come fotocopiatrici, stampanti, telefoni, postazioni PC, e attrezzature manuali come forbici, pinzatrici, tagliacarte, cutter, scale”.
 
Alla linea guida sono inoltre allegati:
- un modello semplificato di valutazione dei rischi;
- un fac-simile di verifica periodica di attrezzature o dispositivi antincendio.
 
Sottolineiamo tuttavia che il documento, che rimane comunque un utile promemoria, è stato realizzato nell’ottobre del 2010 e non sono dunque considerati gli ultimi aggiornamenti in materia di sicurezza.
Ad esempio ricordiamo che dal primo giugno del 2013 non è più possibile l’autocertificazione della valutazione dei rischi. E come indicato dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008. E anche le imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono - nei limiti previsti dall’art. 29, comma 7 del D.Lgs 81/2008 - avvalersi delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
Non solo, ma a seguito della legge di conversione n. 98/2013 sarà inoltre possibile valutare i rischi utilizzando un modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali individuate da un futuro decreto sulla base di criteri e parametri oggettivi.
 
 
Nota: come da noi segnalato questo non è un documento recente e, infatti, abbiamo aggiunto alcuni degli aggiornamenti normativi di cui è necessario tener conto. Tuttavia è uno dei pochi documenti dedicati ad ambienti di lavoro apparentemente sicuri come gli studi professionali. 

 
 
Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei periti industriali laureati, “ Linee guida per la verifica degli adempimenti di sicurezza negli studi professionali in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”, versione ottobre 2010 (formato PDF, 322 kB).
 
 
 
RTM
 
 


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Rispondi Autore: Pasquino Romano - likes: 0
28/02/2014 (16:38:19)
ma vi siete accorti che il documento è del 2010 e riporta ancora l'autocertificazione dei rischi?
Rispondi Autore: Antonio T. Caputo - likes: 0
28/02/2014 (19:50:37)
Si me ne sono accorto. Comunque la linea guida-vita può essere consultata, per capire come muoversi, avendo cura di "agganciarla" bene alle norme vigenti. In ogni caso meglio rivolgersi ad un consulente esterno, se non si conosce bene la materia.
Rispondi Autore: Michele D'Apote - likes: 0
28/02/2014 (21:35:02)
Di tecnici con le idee confuse ce n'è già tanti in giro, per cortesia eliminate questo articolo, che diversamente andrà a confondere ancora tanta altra gente.
Rispondi Autore: Massimo Gili - likes: 0
03/03/2014 (10:58:19)
Mi unisco alle segnalazioni. Documento non aggiornato e confuso. Dopo la lettura delle prime 4 pagine e dell'allegata autocertificazione ho preferito chiudere senza salvare. Buon Lavoro a tutti.
Rispondi Autore: francesca - likes: 0
29/05/2019 (14:16:37)
io non ho capito in tutto questo contesto, se lavorare in uno studio che dicesi professionale, senza aereazione, solo la porta, con luci tipo da pronto soccorso o corridoi, con fotocopiatori alle spalle che stampano tutto il giorno, con ambiente non igienizzato perchè le pulizie passano una volta a settimana, non tutte le settimane e comunque si limitano a svuotare solo i cestini, con completa assenza di luce diretta naturale, in uno stanzone in cui siamo tra gli 8/9 persone, può essere considerato un'ambiente a norma e regola oppure si può segnalare a qualcuno e a chi? GRAZIE MILLE.

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