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Linee di indirizzo per la costruzione di grandi opere infrastrutturali
Milano, 19 Mag – La Lombardia è una regione in cui è frequente la costruzione di grandi opere infrastrutturali di elevata complessità tecnica, organizzativa e gestionale. Con cantieri che vedono un numero elevato sia d’imprese coinvolte che di lavoratori, con conseguente incremento dei rischi e delle necessarie attività di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica.
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In questa Regione per garantire i massimi livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dei cantieri per la realizzazione di opere di grandi dimensioni e rilevante complessità, quali infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, è stato istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare precedenti linee guida e predisporre “Linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di infrastrutture strategiche”.
Linee guida che sono state elaborate e che sono state poi approvate, quale strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale SSL 2014-2018, dalla Regione Lombardia con il Decreto n. 3221 del 12 aprile 2016.
Riguardo alle principali criticità emerse in Lombardia, che hanno portato alla stesura del documento, si indica che nella costruzione di grandi opere infrastrutturali spesso il sistema di soggetti giuridici coinvolti “presenta un’articolazione estremamente complessa, in cui la tipologia dei soggetti tradizionalmente identificabili come committenza, impresa affidataria, imprese appaltatrici, imprese subappaltatrici non è di immediata identificazione. Molti dei soggetti compaiono in veste di raggruppamento, nelle forme giuridiche di consorzi, società consortili, società consortili a responsabilità limitata, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), anche di tipo misto con compresenza di appaltatori di lavori e di forniture, fornitori veri e propri, noleggiatori, etc”.
E inoltre “non tutti i soggetti identificati sono presenti in cantiere in qualità di effettivo Esecutore di Lavori; molti sono rappresentati formalmente in sede contrattuale senza prestare direttamente la propria opera sul campo”.
In questa situazione la struttura complessa dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'elevato numero di Piani Operativi di Sicurezza (POS) determinano “l'esigenza di verificare in continuo e tempestivamente le congruenze dei contenuti dei Piani con la situazione di rischio presente; ne consegue che i controlli interni al sistema devono essere frequenti”.
E ricordando che “il PSC ha un valore e risulta efficace quando effettivamente informa sui comportamenti e le procedure da adottare nello specifico, è pertanto necessario che esso sia aderente al cantiere e alle lavorazioni provvedendo al suo continuo aggiornamento”.
Veniamo alle finalità del documento approvato dalla Regione Lombardia.
Queste Linee di Indirizzo non intendono “dire alle imprese, alle pubbliche amministrazioni o ai committenti come organizzare il lavoro, quanto ribadire e sottolineare che l’aspetto dell’organizzazione del lavoro, una corretta organizzazione del lavoro, è fondamentale per una efficace gestione della salute e sicurezza”. Le Linee di Indirizzo, “in occasione delle conferenze di servizio preliminari previste dalla normativa in sede di approvazione delle grandi opere, sono un utile strumento per Regione Lombardia per orientare le scelte concrete, anche con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, e chiedere garanzie al fine di minimizzare gli effetti dell’accresciuto carico antropico e dell’accresciuta domanda di servizi nel settore sanitario e sociale durante le fasi di realizzazione”.
Questi i temi fondamentali affrontati nel documento:
a) “il sistema della prevenzione in una grande opera (governo della prevenzione, flussi informativi, rapporti tra Enti Pubblici e imprese ai diversi livelli, forze sociali);
b) le problematiche tecniche (caratteristiche delle principali opere, caratteristiche e requisiti igienicosanitari dei campi base, procedure di sicurezza per possibili interferenze con opere viabilistiche esistenti);
c) l’attività di controllo;
d) la tutela del cittadino-lavoratore”.
In questo senso le Linee di indirizzo si prefiggono di:
- stimolare l’adozione di protocolli sottoscritti tra istituzioni locali e le imprese in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e favorirne l’integrazione all’interno dei dispositivi contrattuali e/o nei capitolati d’appalto, possibilmente come parte integrante dei Protocolli di Legalità conformi alle presenti linee di indirizzo linee guida per quanto in esse previsto;
- favorire l’implementazione di un Sistema Informativo che consenta agli organi di vigilanza e agli altri portatori di interesse, con vari livelli di accesso ai dati e un sistematico monitoraggio delle opere in sviluppo, degli infortuni, degli interventi di sopralluogo, dei risultati”.
E in particolare, “fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di igiene pubblica”, l’applicazione dei contenuti del presente documento ha i seguenti obiettivi specifici:
a) “perseguire indici di frequenza e gravità degli infortuni inferiori rispetto ai valori riscontrati nel comparto delle costruzioni nel triennio precedente sia a livello regionale che nazionale attraverso la costruzione di una organizzazione ottimale del sistema di prevenzione e protezione e opportune soluzioni tecniche di problemi specifici;
b) garantire adeguata assistenza sanitaria di base;
c) garantire una buona vivibilità dei campi base in cui alloggiano i lavoratori”.
Riportiamo a livello esemplificativo alcune indicazioni del documento riguardo all’attività dei coordinatori alla sicurezza.
Si richiede, ad esempio, che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) si attenga a quanto definito dalle “Linee di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” pubblicate con decreto della Direzione Regionale Sanità n. 10602 del 15/11/2011. Inoltre il CSP deve “essere nominato dal committente/RL(RUP) con atto scritto datato e firmato, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. È fondamentale che il coordinamento tra i progettisti dell’opera ed il CSP sia sempre garantito e documentato. Il CSP, avvalendosi della propria competenza nell’ambito della prevenzione e delle conoscenze tecniche, deve strutturare e definire i contenuti del PSC sulla base delle analisi sviluppate insieme ai progettisti dell’opera ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”. Inoltre il CSP “redige il crono-programma di massima dei lavori ed è tenuto a redigere, oltre al PSC, anche il Fascicolo Tecnico dell’Opera, i cui contenuti sono definiti nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Nell’ottica di garantire una attività di monitoraggio del cantiere continua, essenziale e funzionale, il CSP in fase di redazione del PSC dovrà redigere anche un ‘piano di controllo di coordinamento’ nel quale saranno indicate prescrizioni relative alle attività del CSE a cui questi avrà obbligo di attenersi, e da considerarsi comunque come indicazioni minime”. Nel piano si dovranno dare indicazioni circa: numero di riunioni di coordinamento; numero di sopralluoghi in cantiere.
Infine si ricorda che anche il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve attenersi a quanto definito dalle “ Linee di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili”. E deve assicurare “presenza adeguata a garantire costantemente l’alta sorveglianza in cantiere, anche avvalendosi della collaborazione di uno staff di soggetti di sua fiducia, qualificati e formati al ruolo”.
Inoltre:
- “il CSE, prima dell’inizio delle opere, adatta ed aggiorna il cronoprogramma dei lavori, a partire dalle indicazioni contenute nel PSC, coordinandosi con il DL e le Imprese;
- sulla base del cronoprogramma, che deve essere aggiornato ogni qualvolta risulti necessario, il CSE definisce la calendarizzazione dei sopralluoghi (piano di controllo di coordinamento), al fine di garantire una adeguata presenza per le attività di verifica e controllo;
- l’esito dei sopralluoghi svolti dal CSE deve essere documentato per iscritto e reso disponibile, sul luogo di lavoro, in tempi utili per l’eventuale fruizione da parte delle imprese e dell’organo di vigilanza;
- qualora dall’attività di verifica svolta dal CSE emergano delle criticità in materia di sicurezza che richiedano prescrizioni, il CSE è tenuto a verificarne l’adempimento al suo successivo sopralluogo documentandone l’esito e trasmettendolo alle imprese interessate”.
Si ricorda infine che il CSE ha il compito di “verificare l’idoneità dei POS dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e di valutarne la congruenza con il PSC. Detta verifica di idoneità consiste nella verifica di conformità ai contenuti dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e di congruenza con le previsioni del PSC”.
L’indice delle linee guida:
Le Grandi Opere in Lombardia: principali criticità emerse in precedenti esperienze
La vigilanza
Finalità delle Linee di Indirizzo
Obiettivi
I rapporti tra enti pubblici, imprese, forze sociali
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI ED ACRONIMI
3. ASPETTI GENERALI
3.1 Forme associative fra le imprese: suddivisione di ruoli e responsabilità
3.1.1 Associazione Temporanea d’Impresa (ATI)
3.1.2 Società consortile
3.1.3 Consorzio
3.1.4 Distacco dei lavoratori
3.2 Autonomia di RL, CSP e CSE
3.3 Attività del CSP
3.4 Attività del CSE
3.5 Riunione di coordinamento
3.6 Squadra Sicurezza
4. IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE NEI LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
4.1 Le regole generali
4.2 La notifica preliminare
4.3 I piani di sicurezza e riconoscimento dei costi della sicurezza
4.3.1 Verifiche sul Piano di Sicurezza e Coordinamento e sul Fascicolo dell’opera
4.4 Qualifica delle imprese
4.5 Accesso di imprese e lavoratori in cantiere
4.5.1 Accesso delle imprese in cantiere
4.5.2 Redazione del POS
4.5.3 Prerequisiti per l’accesso dei lavoratori in cantiere
4.6 Verifica della regolarità contributiva
4.6.1 Verifica della regolarità dei lavoratori
4.6.2 Verifica del DURC
4.6.3 Verifica per l’accesso in cantiere delle maestranze
4.6.4 Attività di RLS e RLSP (RLS di Sito Produttivo)
4.6.5 Comunicazioni tra CSE e RL
4.6.6 Sistema di registrazione degli incidenti che non determinano danni alle persone
5. L’ATTIVITÁ DI INDIRIZZO E CONTROLLO
5.1 Le competenze professionali e la formazione del personale del sistema della prevenzione
5.2 Contenuti, frequenze, coordinamento dell’attività di vigilanza
5.3 I costi della prevenzione
5.4 Il sistema informativo di cantiere
5.4.1 Piattaforma web
6. LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEI LAVORATORI
6.1 Campi base: caratteristiche e requisiti igienico-sanitari
6.2 Gli interventi in emergenza: i rapporti con il servizio sanitario urgenza-emergenza 112
6.2.1 Organizzazione dell’emergenza sanitaria
6.3 La ristorazione collettiva
RTM
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